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Data pubblicazione: 11 aprile 2011

Delibera 07 aprile 2011

VIS 48/11

Approvazione del programma di verifiche ispettive relative ai sette impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi a partire dall’anno 2011

Visti:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera g), e comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
  • il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
  • il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 115/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2010, ARG/elt 161/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 161/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2010, ARG/elt 180/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 180/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/elt 222/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 222/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 247/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 247/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2010, GOP 82/10, con cui l'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 febbraio 2011, ARG/elt 8/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 8/11).

Considerato che:

  • ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

Considerato inoltre che:

  • con la deliberazione n. 168/03, l'Autorità ha introdotto il regime di reintegrazione dei costi per gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e che questo regime è stato confermato con la deliberazione n. 111/06;
  • qualora l'utente del dispacciamento di un impianto essenziale chieda l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione e la domanda sia accolta, il medesimo ha diritto a ottenere da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) un corrispettivo determinato dall'Autorità pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
  • con la deliberazione ARG/elt 161/10, che modifica e integra l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, l'Autorità ha definito i criteri di dettaglio per il calcolo del corrispettivo a reintegrazione dei costi e che i citati criteri sono stati oggetto altresì delle deliberazioni ARG/elt 180/10, 222/10, 247/10 e 8/11;
  • la deliberazione ARG/elt 247/10 indica gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico per i quali è stata accolta l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2011;
  • nell'ambito del costo variabile riconosciuto di ciascuna unità di produzione degli impianti ammessi alla reintegrazione dei costi, il valore della componente a copertura del costo per il combustibile è dato dal prodotto tra un rendimento standard, espresso in termini di numero standard di unità del combustibile per MWh, e una valorizzazione standard, espressa in euro per unità di combustibile e inclusiva dei costi standard per la logistica e delle accise;
  • ai sensi del combinato disposto dell'articolo 64, comma 64.13, e dell'articolo 65, comma 65.12, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, il rendimento standard di cui al punto precedente è stato determinato per l'anno 2011 sulla base dei dati storici sul consumo di combustibile comunicati a Terna per ciascuna unità di produzione ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARG/elt 115/08 e attinenti a un determinato periodo di riferimento;
  • per quanto riguarda la valorizzazione standard dei combustibili per l'anno 2011, l'articolo 77, comma 77.2, lettera i), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 prevede che gli utenti del dispacciamento che sono titolari di impianti ammessi al regime di reintegrazione dei costi possano proporre metodologie di valorizzazione alternative rispetto a quelle di cui alle lettere f), g) e h) del medesimo comma e riproporre una modifica del costo standard della logistica internazionale che è stata già presentata e non è stata approvata dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 222/10;
  • ancora con riferimento alla valorizzazione standard dei combustibili, il combinato disposto degli articoli 64, commi 64.40 e 64.44, e 65, comma 65.12, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 stabilisce che gli utenti del dispacciamento che sono titolari di impianti ammessi al regime di reintegrazione dei costi possano esercitare le facoltà e siano tenuti ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 64, comma 64.30, del medesimo Allegato, nel caso siano tenuti o intendano alimentare un'unità essenziale di cui sono titolari con uno o più combustibili diversi da quelli già oggetto di approvazione da parte dell'Autorità.

Considerato altresì che:

  • con comunicazione interna datata 29 marzo 2011 (prot. int. n. 8847) la Direzione Mercati ha trasmesso alla Direzione Vigilanza e Controllo il programma delle verifiche ispettive da eseguire nei confronti degli utenti del dispacciamento titolari di impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi per i quali l'anno 2011 rappresenta il primo anno di ammissione a tale regime;
  • le verifiche ispettive sono svolte al fine di:
  • ­verificare la correttezza dei dati storici sul consumo di combustibile comunicati a Terna per ciascuna unità di produzione ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARG/elt 115/08 e utilizzati per la determinazione del rendimento standard per l'anno 2011;
  • ­con riferimento agli elementi forniti dagli utenti del dispacciamento a supporto delle eventuali istanze di cui all'articolo 77, comma 77.2, lettera i), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 e di cui al combinato disposto degli articoli 64, commi 64.40 e 64.44, e 65, comma 65.12, lettera a), del medesimo Allegato, controllare la veridicità dei dati economici inclusi nelle schede descrittive dei contratti citati nelle istanze medesime, nonché l'effettiva esistenza di provvedimenti amministrativi che obbligano l'utente del dispacciamento a utilizzare combustibili diversi da quello (o da quelli) già oggetto di approvazione da parte dell'Autorità rispetto alle unità considerate.

Ritenuto che:

  • sia opportuno individuare gli impianti oggetto delle verifiche ispettive con riferimento alla totalità degli impianti di produzione elettrica essenziali per la sicurezza del sistema elettrico che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
    • ­sono stati ammessi alla reintegrazione dei costi per l'anno 2011;
    • ­il corrispettivo di reintegrazione dei costi, di cui all'articolo 63, comma 63.13 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, sarà determinato con la metodologia introdotta dalla deliberazione ARG/elt 161/10,
    e che consistono in sette impianti nella titolarità di tre utenti del dispacciamento;
  • sia necessario effettuare le verifiche ispettive relative ai sette impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi a partire dall'anno 2011, nella titolarità di tre utenti del dispacciamento

 

DELIBERA

  1. di approvare il programma di verifiche ispettive relative ai sette impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi a partire dall'anno 2011 nella titolarità di tre utenti del dispacciamento, programma da attuare nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 dicembre 2011, secondo le modalità definite nel documento "Verifiche ispettive relative ai sette impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi a partire dall'anno 2011: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al punto 1 siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
  3. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento agli esercenti interessati;
  4. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviati le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
  5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2011;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

7 aprile 2011
Il Presidente: Guido Bortoni


Allegati: