Data pubblicazione: 22 aprile 2011
Delibera 21 aprile 2011
ARG/elt 48/11
Autorizzazione alla società E.ON Energy Trading SE a subentrare nei diritti e obblighi derivanti dai contratti di cessione di capacità produttiva virtuale stipulati dalla società E.ON Energy Trading S.p.A. in ottemperanza alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 17 agosto 2009, ARG/elt 115/09
Visti:
- gli articoli 1 e 2, commi 12, lettere c) e h) e 20, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- l'articolo 30, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico in data 17 agosto 2009 (prot. Autorità n. 0047189/A in data 17 agosto 2009) contenente gli indirizzi di cui all'articolo 30, comma 9 della legge 99/09 (di seguito: indirizzi MSE);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 17 agosto 2009 ARG/elt 115/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 115/09);
- la comunicazione della società E.ON Energy Trading S.p.A. in data 22 febbraio 2011, prot. Autorità n. 5835 del 28 febbraio 2011 (di seguito: comunicazione 28 febbraio 2011).
Considerato che:
- l'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 115/09 prevede che la società E.ON Energy Trading S.p.A. sia tenuta a concludere contratti di cessione di capacità produttiva virtuale (di seguito: VPP o Virtual Power Plant) con controparti selezionate attraverso procedure concorsuali e per quantità di capacità pari a 150 MW;
- la cessione di VPP da un lato rende parte dei ricavi dell'operatore cedente non correlata ai prezzi di Borsa, sterilizzando di conseguenza l'interesse dell'operatore, relativamente alla quantità oggetto del contratto, a presentare offerte in Borsa con prezzi superiori al proprio costo variabile di produzione o, se superiore, al cosiddetto prezzo di esercizio e, dall'altro, riduce sensibilmente il potere dell'operatore cedente di determinare in maniera unilaterale il prezzo dell'energia elettrica offerta nelle negoziazioni a termine se limitate ai consumi attesi di energia elettrica, assumendo che dopo la cessione dei VPP l'operatore non abbia nuovamente aumentato la propria esposizione di portafoglio;
- l'esito atteso dalla cessione di VPP è quindi che i prezzi che caratterizzano i mercati all'ingrosso cui i VPP si riferiscono tendano ai costi variabili che nelle diverse ore caratterizzano gli impianti con costi variabili maggiori tra quelli selezionati a produrre per servire la domanda di energia elettrica al minimo costo; ossia, nel caso di mercati strutturati come aste a prezzo uniforme, ai prezzi che risulterebbero qualora i produttori offrissero la propria produzione a prezzi non superiori ai propri costi variabili;
- l'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 115/09 prevede che, per effetto di atti o negozi giuridici che comportino la cessione della proprietà o della disponibilità di capacità produttiva localizzata in Sardegna da parte di un operatore cedente capacità produttiva virtuale, l'avente causa possa subentrare, in tutto o in parte, nei diritti e obblighi dedotti nei contratti di cessione di capacità produttiva virtuale previa autorizzazione dell'Autorità;
- l'autorizzazione di cui all'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 115/09 è negata solo nel caso in cui, successivamente al subentro dell'avente causa nei diritti ed obblighi dedotti nei contratti di cessione di capacità produttiva virtuale, si registri un peggioramento delle condizioni concorrenziali nel mercato all'ingrosso dell'energia.
Considerato, inoltre, che:
- E.ON Energy Trading S.p.A. è il soggetto mandatario della società E.ON Produzione S.p.A. per l'espletamento dell'attività di trading della capacità produttiva nella disponibilità della medesima e, quindi, il soggetto su cui ricade l'obbligo di concludere i contratti di cessione di capacità produttiva virtuale di cui all'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 115/09;
- con comunicazione 28 febbraio 2011, E.ON Energy Trading S.p.A. ha anticipato all'Autorità che, con atto di cessione d'azienda avente efficacia dal 1 aprile 2011, il ramo di azienda E.ON Energy Trading S.p.A. sarà ceduto alla società E.ON Energy Trading SE;
- per effetto della cessione di ramo d'azienda di cui alla comunicazione 28 febbraio 2011, la società E.ON Energy Trading SE diverrà il nuovo soggetto mandatario della società E.ON Produzione S.p.A. per l'espletamento dell'attività di trading della capacità produttiva nella disponibilità della medesima e, quindi, il soggetto su cui ricade l'obbligo di concludere i contratti di cessione di capacità produttiva virtuale di cui all'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 115/09;
- la cessione di ramo d'azienda di cui alla comunicazione 28 febbraio 2011 trasferisce le attività di trading di E.ON Energy Trading S.p.A. a una società - E.ON Energy Trading SE - con la quale sussiste un rapporto di controllo sussumibile in una delle fattispecie declinate nell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Considerato, infine, che:
- per quanto illustrato nei precedenti alinea, la cessione del ramo di azienda E.ON Energy Trading S.p.A. alla società E.ON Energy Trading SE è una mera ristrutturazione delle attività all'interno del gruppo facente capo a E.ON AG, controllante al 100% di entrambe le summenzionate società; pertanto, il trasferimento dei contratti di cessione di capacità produttiva virtuale non determina alcun peggioramento delle condizioni concorrenziali nel mercato all'ingrosso dell'energia.
Ritenuto opportuno che:
- l'Autorità autorizzi E.ON Energy Trading SE a subentrare pienamente nei diritti ed obblighi dedotti nei contratti di cessione di capacità produttiva virtuale stipulati da E.ON Energy Trading S.p.A. in ottemperanza all'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 115/09
DELIBERA
- di autorizzare E.ON Energy Trading SE a subentrare pienamente nei diritti ed obblighi dedotti nei contratti di cessione di capacità produttiva virtuale stipulati da E.ON Energy Trading S.p.A. in ottemperanza all'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 115/09;
- di trasmettere il presente provvedimento alle società E.ON Energy Trading S.p.A. e E.ON Energy Trading SE;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
21 aprile 2011
Il Presidente
Guido Bortoni