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Data pubblicazione: 15 aprile 2011

Delibera 14 aprile 2011

ARG/gas 47/11

Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di stoccaggio della società Stogit S.p.A. e della relativa documentazione contrattuale in attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130/10

Visti:

  • la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo n. 130/10);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 31 gennaio 2011 recante "Accettazione del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio" (di seguito: Piano Eni) ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo n. 130/10 (di seguito: decreto di accettazione del Piano Eni);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 119/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente integrata e modificata;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2010, ARG/gas 193/10, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/gas 193/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2010, ARG/gas 202/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, PAS 34/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio 2011, ARG/gas 13/11 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/gas 13/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2011, ARG/gas 14/11;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 29/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2011, ARG/gas 39/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 39/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2011, ARG/gas 40/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 40/11);
  • il documento per la consultazione 2 dicembre 2010, DCO 45/10;
  • la comunicazione del Ministro in data 10 febbraio 2011, prot. Autorità n. 4242 del 11 febbraio 2011, contenente gli indirizzi all'Autorità ai sensi dell'articolo 6, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 130/10 (di seguito: nota del 10 febbraio 2011).
  • la comunicazione della società Stogit S.p.A. in data 8 aprile 2011, prot. Autorità n. 10071 dell'11 aprile 2011, recante la proposta di aggiornamento del Codice di stoccaggio ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, lettera a) e 3 del decreto legislativo n. 130/10, nonché delle disposizioni di cui alle deliberazioni ARG/gas 13/11 e ARG/gas 40/11 (di seguito: comunicazione 8 aprile).
  • il parere del Ministero ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 130/10 trasmesso con comunicazione in data 14 aprile 2011 (di seguito: comunicazione 14 aprile 2011).

Considerato che:

  • il decreto di accettazione del Piano Eni, adottato sentita l'Autorità, individua infrastrutture di stoccaggio di gas naturale da sviluppare per 4 miliardi di metri cubi;
  • il decreto legislativo n. 130/10 prevede:
    • all'articolo 7, comma 1, che i diritti di utilizzazione dei servizi di stoccaggio, riconosciuti ai soggetti investitori selezionati in esito alle procedure di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, si realizzano in misura corrispondente alla quota per cui risultano assegnatari e mediante, tra l'altro (lettera a)), la sottoscrizione di un contratto di stoccaggio pluriennale di durata non inferiore ad anni cinque, rinnovabili per altri cinque anni, per la fornitura di un servizio di stoccaggio a fronte di corrispettivi determinati dall'Autorità con riferimento al costo effettivo medio di realizzazione e gestione relativo ai progetti;
    • all'articolo 7, comma 2, che le clausole relative all'accesso e all'utilizzo dello stoccaggio nei contratti di cui al precedente alinea, sono sottoposte dai soggetti realizzatori all'Autorità di regolazione per l'approvazione;
    • all'articolo 7, comma 3, che, alternativamente da quanto previsto al comma 1, i soggetti investitori selezionati in esito alle procedure di cui all'articolo 6 sottoscrivono con il soggetto che realizza le nuove capacità di stoccaggio un contratto tipo approvato dall'Autorità, sentito il Ministero, che disciplina:
      1. le prestazioni ed i servizi che dovranno essere erogati dai soggetti realizzatori in esito alla realizzazione delle nuove infrastrutture di stoccaggio o al potenziamento di quelle esistenti e che sono oggetto di assegnazione attraverso le procedure di asta competitiva di cui all'articolo 7, comma 5;
      2. il diritto del soggetto investitore a vedersi riconosciuti i proventi derivanti dalle procedura di asta competitiva di cui al comma 5 corrispondente alla quota per cui risulta assegnatario in esito alle procedure di cui all'articolo 6, al netto del 10 per cento destinato alle finalità di cui all'articolo 9, comma 5, secondo periodo;
      3. i corrispettivi, sulla base dei costi medi effettivi di realizzazione e gestione, che il soggetto investitore deve riconoscere al soggetto realizzatore determinati sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione con riferimento a quanto previsto al precedente articolo 6, comma 7, per le quote di infrastrutture dallo stesso finanziate;
  • la deliberazione ARG/gas 13/11 prevede:
    • ai commi 5.1 e 5.2, che le offerte di finanziamento presentate nell'ambito delle procedure di cui ai commi 4.2 e 4.5 delle medesima deliberazione contengano, tra l'altro, l'indicazione delle modalità contrattuali, tra quelle indicate all'articolo 7, commi 1 e 3, del Decreto legislativo n. 130/10, prescelte dal soggetto investitore;
    • al comma 5.4, che ciascun soggetto investitore industriale:
      1. presenti, entro il 30 giugno 2011, al soggetto aggiudicatore un'integrazione dell'offerta di finanziamento contenente, tra l'altro, la scelta della modalità contrattuale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 130/10 per dette capacità, al fine di assegnare a titolo definitivo la capacità di stoccaggio assegnata in esito alla prima fase delle procedure ed in eccesso rispetto a quella di cui al comma 5.1, lettera b);
      2. riceva, a fronte del corrispettivo contrattuale d'accesso, la corrispondente quota del provento dell'asta disciplinata ai sensi dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 40/11;
    • al comma 8.1, lettera b), che entro l'8 aprile 2011, il soggetto aggiudicatore, pubblica sul proprio sito internet le modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione, come disciplinate dal presente provvedimento;
  • l'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 40/11 disciplina le procedure per la cessione al mercato dei servizi e delle prestazioni relative alla quota della capacità di stoccaggio del Piano Eni (di seguito: procedure a mercato) con riferimento:
    1. all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 130/10, relativamente alla capacità di stoccaggio del Piano Eni che risulti a qualsiasi titolo non assegnata;
    2. all'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto, relativamente alla capacità di stoccaggio del Piano Eni per cui i soggetti investitori abbiano sottoscritto il contratto di cui al comma 3 del medesimo articolo 7;
    3. all'articolo 9, comma 5, del medesimo decreto, relativamente al 10% della capacità di stoccaggio oggetto delle misure transitorie per un numero di anni pari al doppio di quelli per i quali ciascuna quota della Capacità di stoccaggio oggetto delle misure transitorie è rimasta parte della CA
  • l'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 40/11 dispone altresì:
    • al comma 4.1, che ciascun soggetto assegnatario nelle procedure a mercato sia tenuto a sottoscrivere con la società Stogit S.p.A. un apposito contratto per l'utilizzo dei servizi di stoccaggio;
    • al comma 4.2, che la società Stogit S.p.A. adegui il Codice di stoccaggio al fine di includere la definizione dei servizi di cui al comma 4.1 del medesimo Allegato A e lo invii all'Autorità per l'approvazione;
    • al comma 3.1, che il GSE concluda, entro il 28 febbraio di ciascun anno, le procedure a mercato, relative all'anno termico di stoccaggio successivo
    • al comma 6.4, che il GSE predisponga, ovvero aggiorni, il Regolamento delle procedure a mercato e lo invii per approvazione all'Autorità, che si pronuncia entro il termine ordinatorio di 30 giorni;
    • al comma 6.6, che il GSE si avvalga della società Stogit S.p.A. per l'esecuzione delle procedure a mercato relative all'anno termico di stoccaggio 2011 - 2012; a tale fine quest'ultima predispone il relativo Regolamento e lo trasmette all'Autorità entro il 15 aprile 2011.

Considerato inoltre che:

  • la società Stogit S.p.A. ha unificato in un'unica proposta e nella forma di aggiornamento del Codice di stoccaggio:
    • le clausole relative all'accesso e all'utilizzo dello stoccaggio relative ai contratti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 130/10;
    • il contratto tipo di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
    • il Regolamento delle procedure a mercato per l'anno termico di stoccaggio 2011 - 2012, predisposto ai sensi delle disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 40/11;
  • la società Stogit S.p.A. ha previsto una separata documentazione contrattuale per la messa a disposizione del servizio di stoccaggio definito dalla proposta di aggiornamento del Codice di stoccaggio; e che tale documentazione riguarda:
    • il contratto pluriennale relativo ai soggetti investitori industriali;
    • il contratto pluriennale relativo ai soggetti investitori produttori;
    • il contratto annuale per le procedure a mercato;
    • il contratto annuale in caso di cessione bilaterale;
  • con la comunicazione 8 aprile la società Stogit S.p.A. ha trasmesso la proposta di aggiornamento del Codice di stoccaggio e della relativa documentazione contrattuale di cui ai punti precedenti;
  • la società Stogit S.p.A. ha pubblicato sul proprio sito internet, ai sensi del comma 8.1, lettera b), della deliberazione ARG/gas 13/11, detta proposta di aggiornamento del Codice di stoccaggio;
  • la proposta di aggiornamento del Codice di stoccaggio trasmessa con comunicazione dell'8 aprile prevede, tra l'altro, che:
    • le garanzie bancarie presentate dai soggetti investitori a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula dei contratti di stoccaggio siano superiori alle garanzie normalmente richieste per i servizi di stoccaggio; e che dette garanzie abbiano durata pari a quella del contratto, superiore all'anno;
    • i soggetti investitori siano tenuti a presentare contestualmente allo loro richiesta di finanziamento garanzie bancarie per importi che coprano completamente le obbligazioni che potrebbero derivare se fosse accolta la richiesta di finanziamento di cui al comma 5.1 della deliberazione ARG/gas 13/11;
    • che gli utenti dei servizi di stoccaggio offerti nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 130/10 non possano disporre di una giacenza di gas positiva al 31 marzo, vincolando così l'utilizzo della capacità anche a soggetti ai quali il diritto è assegnato su base pluriennale e che dispongano pertanto di capacità di stoccaggio anche a partire dall'1 aprile successivo;
    • il provento della cessione della capacità, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 130/10, sia riconosciuto all'utente dei servizi di stoccaggio cedente solo in seguito all'avvenuto pagamento da parte dell'utente cessionario;
  • le disposizioni previste nella proposta di aggiornamento del Codice di stoccaggio trasmessa con comunicazione dell'8 aprile e richiamate al punto precedente rendano eccessivamente onerosa la partecipazione alle procedure o comprimano indebitamente i diritti dei soggetti titolari della capacità di stoccaggio.

Considerato infine che:

  • il Ministero ha espresso, con la comunicazione 14 aprile 2011, parere positivo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 130/10.

Ritenuto opportuno:

  • prevedere che la proposta di aggiornamento del Codice di stoccaggio trasmessa con comunicazione dell'8 aprile sia modificata ed integrata tenendo conto che:
    • le garanzie bancarie presentate dai soggetti investitori a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula dei contratti di stoccaggio debbano essere complessivamente non superiori al 33% del controvalore annuale della quota della capacità assegnata fisicamente disponibile, in coerenza con le garanzie normalmente richieste per i servizi di stoccaggio; e che sia consentita ai soggetti investitori la presentazione, in alternativa alle garanzie di durata superiore all'anno previste dalla proposta, di garanzie di durata non superiore all'anno, fermo restando che sia, in ogni momento del contratto, sempre garantito l'importo annuo sopra indicato;
    • le garanzie bancarie previste dalla proposta contenuta nella comunicazione 8 aprile a copertura delle obbligazioni derivanti dalla richiesta di finanziamento per la capacità di cui al comma 5.1, lettera b) della deliberazione ARG/gas 13/11, possano essere limitate ad un importo pari a 100'000 euro; prevedendo altresì che le medesime garanzie bancarie siano integrate per coprire interamente i valori richiesti ai sensi del precedente alinea  all'atto della sottoscrizione dei relativi contratti;
    • in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione ARG/gas 29/11, non debbano essere posti vincoli di utilizzo della capacità ai soggetti ai quali il diritto è assegnato su base pluriennale; e che pertanto, nel caso in cui al 31 marzo l'utente dei servizi di stoccaggio offerti nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 130/10 disponga di una giacenza di gas positiva e di capacità di stoccaggio a partire dall'1 aprile successivo, questi possa disporre della medesima giacenza a partire dall'1 aprile successivo senza oneri aggiuntivi;
    • in caso di cessioni annuali di capacità, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 130/10, la regolazione dei corrispettivi di competenza dell'utente dei servizi di stoccaggio cedente avvenga con riferimento alla differenza tra il provento della cessione e il corrispettivo di accesso, indipendentemente dallo stato dei pagamenti dell'utente cessionario;
  • approvare ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 130/10, la proposta di aggiornamento del Codice di Stoccaggio con le prescrizioni sopra richiamate, per le parti riguardanti:
    • le clausole di accesso e di utilizzo dello stoccaggio relative ai contratti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 130/10;
    • il contratto tipo di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
  • approvare la proposta di aggiornamento del Codice di Stoccaggio con le prescrizioni sopra richiamate, e la relativa documentazione contrattuale:
    • ai sensi dell'articolo 7, commi 2 del decreto legislativo n. 130/10 per quanto concerne le clausole di accesso e di utilizzo dello stoccaggio relative ai contratti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 130/10;
    • ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 130/10, sentito il Ministero, per quanto concerne il contratto tipo di cui al medesimo articolo;
    • ai sensi dei commi 6.4 e 6.6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 40/11, per le parti relative alla procedura a mercato per l'anno termico di stoccaggio 2011 - 2012, di cui al medesimo Allegato

DELIBERA

  1. di considerare positivamente verificata e conseguentemente di approvare, con le prescrizioni richiamate in motivazione, la proposta di aggiornamento del Codice di Stoccaggio e la relativa documentazione contrattuale, trasmesse dalla società Stogit S.p.A. con comunicazione dell'8 aprile;
    • ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 130/10, per quanto concerne le clausole di accesso e di utilizzo dello stoccaggio relative ai contratti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo;
    • ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 130/10, sentito il Ministero per quanto concerne il contratto tipo di cui al medesimo articolo;
    • ai sensi dei commi 6.4 e 6.6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 40/11, per le parti relative alla procedura a mercato per l'anno termico 2011 - 2012, di cui al medesimo Allegato;
  2. di dare disposizione alla società Stogit S.p.A. di aggiornare, trasmettere all'Autorità e pubblicare la nuova versione del Codice di stoccaggio in coerenza con quanto stabilito;
  3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al GSE e a Stogit;
  4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento e la versione aggiornata del Codice di stoccaggio trasmessa da Stogit ai sensi del punto 2.


14 aprile 2011
Il Presidente: Guido Bortoni