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Data pubblicazione: 15 aprile 2011

Delibera 14 aprile 2011

ARG/elt 46/11

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti in gravi condizioni di salute di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2007

Visti:

  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’articolo 1, comma 375;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute” (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
  • il decreto del Ministero della Salute 13 gennaio 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 9 marzo 2011), recante “Individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute” (di seguito: decreto 13 gennaio 2011);
  • la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e in particolare l’Allegato A, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
  • la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2008, ARG/elt 101/08;
  • la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2008, ARG/elt 152/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 152/08);
  • la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2008, ARG/elt 172/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 172/08);
  • la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico dell’1 ottobre 2008, ricevuta dall’Autorità il 6 ottobre 2008, prot. n. 0029419.

Considerato che:

  • con il decreto 28 dicembre 2007 il Governo ha dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, contenute nella direttiva 2003/54/CE, successivamente abrogata dalla direttiva 2009/72/CE (che ribadisce tuttavia le medesime previsioni), istituendo un regime di compensazione sulla spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute (di seguito richiamato anche come: bonus elettrico);
  • il medesimo decreto, tra l’altro:
    • all’articolo 3, comma 1, prevede che il bonus elettrico sia riconosciuto ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica, al fine di compensare la maggiore onerosità connessa all’utilizzo di dette apparecchiature;
    • all’articolo 3, comma 2, dispone che l’Autorità sottoponga all’approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico possibili modalità compensative riferite sia al maggior impegno di potenza, sia al maggior consumo si energia elettrica connessi all’utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1;
    • all’articolo 4, comma 6, prevede che il Ministero della Salute possa adottare apposite misure ai fini dell’individuazione delle apparecchiature di cui al succitato articolo 3, comma 1;
  • con deliberazione ARG/elt 117/08, l’Autorità:
    • ha dato attuazione operativa al sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute, in coerenza con le disposizioni del decreto 28 dicembre 2007;
    • in attesa dell’adozione delle apposite misure da parte del Ministero della Salute, per l’individuazione delle apparecchiature di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007, ha introdotto disposizioni transitorie circa l’individuazione dei soggetti in gravi condizioni di salute aventi diritto al bonus elettrico;
    • ha rinviato a un successivo provvedimento la disciplina delle modalità compensative per i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano per l’esistenza in vita di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica;
  • raccolte informazioni riguardo agli incrementi nei consumi di energia elettrica connessi alla presenza di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita, anche con il supporto della Federazione Italiana Superamento Handicap, e ottenuto parere positivo dal Ministero dello Sviluppo Economico riguardo l’individuazione transitoria delle apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita e le modalità di agevolazione dei soggetti in gravi condizioni di salute come richiesto dall’articolo 3, comma 2, del decreto 28 dicembre 2007, l’Autorità con deliberazione ARG/elt 152/08 ha integrato la deliberazione ARG/elt 117/08:
    • dimensionando la compensazione dei soggetti in gravi condizioni di salute, in modo da produrre una riduzione indicativamente dell’80% della maggior spesa sostenuta da un cliente domestico con contratto di fornitura per abitazioni di residenza anagrafica, con potenza contrattuale di 3 kW e consumo annuo di 3.500 kWh rispetto al cliente domestico tipo, avente uguale contratto di fornitura e consumo annuo pari a 2.700 kWh;
    • prevedendo che la compensazione possa essere ottenuta indipendentemente dal livello della potenza impegnata nel punto di prelievo oggetto di agevolazione;
  • con deliberazione ARG/elt 172/08 è stata pubblicata la modulistica propedeutica alla richiesta di ammissione al bonus elettrico ed è stato definito il contenuto minimo delle certificazioni ASL al fine di garantire che in esse siano presenti le informazioni indispensabili per l’ammissione al bonus medesimo, compresa l’indicazione relativa alla funzione assolta dalle apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita (funzione alimentare, respiratoria, renale) utilizzate dal soggetto in grave condizione di salute;
  • il decreto del Ministero della Salute 13 gennaio 2011 ha individuato, ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del decreto 28 dicembre 2007, le apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica e necessarie per l’esistenza in vita di persone in gravi condizioni di salute;
  • l’individuazione delle suddette apparecchiature da parte del Ministero della Salute rende possibile effettuare valutazioni più puntuali riguardo l’adeguatezza dell’ammontare di bonus elettrico previsto dalla vigente normativa, rispetto all’obiettivo, fissato dall’articolo 3, comma 2 del decreto 28 dicembre 2007, di compensare la maggiore onerosità della spesa per la fornitura di energia elettrica derivante dall’utilizzo delle apparecchiature;
  • occorre effettuare una raccolta di dati e di informazioni necessarie per la revisione delle previsioni della deliberazione ARG/elt 117/08, alla luce delle disposizioni del decreto 13 gennaio 2011.

Ritenuto opportuno:

 

  • avviare un procedimento finalizzato alla revisione delle attuali previsioni della deliberazione ARG/elt 117/08, riguardo alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti in gravi condizioni di salute, tenuto conto delle disposizioni del decreto 13 gennaio 2011 e dell’obiettivo fissato dall’articolo 3, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007 di compensare la maggiore onerosità connessa all’utilizzo delle apparecchiature medico-terapeutiche, come definite dal medesimo decreto 13 gennaio 2011;
  • prevedere una durata del procedimento che tenga in considerazione i tempi necessari a reperire i dati funzionali alle valutazioni di cui al precedente alinea e ad ottenere, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto 28 dicembre 2007, il parere del Ministero dello Sviluppo Economico all’eventuale proposta formulata dall’Autorità;
  • che, in attesa della conclusione del procedimento, continui ad applicarsi la disciplina attualmente in vigore prevista dalla deliberazione ARG/elt 117/08

 

 

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti riguardo alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti in gravi condizioni di salute di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2007, che tengano conto delle disposizioni del decreto 13 gennaio 2011 e dell'obiettivo fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007 di compensare la maggiore onerosità connessa all'utilizzo delle apparecchiature medico-terapeutiche, come definite dal medesimo decreto 13 gennaio 2011;
  2. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  3. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, uno o più documenti per la consultazione di proposte di intervento individuate dall'Autorità;
  4. di conferire mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità, con il supporto del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, per i seguiti di competenza;
  5. di prevedere che il procedimento di cui al precedente punto 1 sia concluso entro il 30 settembre 2011;
  6. che, fino alla conclusione del procedimento, si applicano le disposizioni della deliberazione ARG/elt 117/08, ivi compresa la modulistica per l'istanza di ammissione al bonus e la certificazione ASL che dichiari l'utilizzo, da parte del soggetto in gravi condizioni di salute, di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

14 aprile 2011
Il Presidente: Guido Bortoni