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Data pubblicazione: 28 marzo 2011

Delibera 23 marzo 2011

VIS 44/11

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di due gestori di rete in materia di erogazione del servizio di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione

Visti:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera g), e comma 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03;
  • il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" (di seguito: decreto ministeriale 6 agosto 2010);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 (di seguito: deliberazione n. 281/05);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: deliberazione n. 89/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08) e il relativo Allegato A come vigente alla data del 31 dicembre 2010 (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, ARG/elt 179/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 125/10) e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive modificato o TICA modificato);
  • l'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 181/10) e il relativo Allegato A;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2010, GOP 82/10 con cui l'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2011;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2011, ARG/elt 9/11.

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
  • con comunicazione interna in data 15 marzo 2011 (prot. int. 7508) la Direzione Mercati ha trasmesso alla Direzione Vigilanza e Controllo il programma delle verifiche ispettive da eseguire nei confronti di gestori di rete in materia di erogazione del servizio di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione;
  • il servizio di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione è regolato:
    • nel caso di richieste di connessione alla rete di media o alta tensione presentate fino al 31 dicembre 2008, dalla deliberazione n. 281/05;
    • nel caso di richieste di connessione alla rete di bassa tensione presentate fino al 31 dicembre 2008, dalla deliberazione n. 89/07;
    • nel caso di richieste di connessione alla rete presentate dall'1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2010, dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) e dall'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10, indipendentemente dal livello di tensione a cui sarà erogato il servizio;
    • nel caso di richieste di connessione alla rete presentate a decorrere dall'1 gennaio 2011, dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08, come modificato dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10 (TICA modificato), indipendentemente dal livello di tensione a cui sarà erogato il servizio;
  • l'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 181/10, in accordo con quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2010, ha definito nuovi indennizzi nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a un determinato incentivo;
  • è pervenuto all'Autorità un consistente numero di esposti e segnalazioni da parte di operatori e di associazioni di categoria che mettono in evidenza problemi e difficoltà riscontrate durante l'iter di connessione, con particolare riferimento alle connessioni in bassa e media tensione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
  • le segnalazioni di cui al precedente alinea riguardano prevalentemente:
    • i ritardi nella messa a disposizione del preventivo e/o nella realizzazione della connessione;
    • il contenuto delle soluzioni tecniche minime generali e dei preventivi per la connessione;
    • le tempistiche e le modalità di erogazione degli indennizzi automatici, ovvero la presunta mancata erogazione;
    • la difficoltà di interloquire con i soggetti individuati dalle imprese distributrici come responsabili della pratica di connessione.

Considerato altresì che:

  • le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione delle condizioni definite dall'Autorità per l'erogazione del servizio di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione.

Ritenuto che:

  • sia necessario effettuare verifiche ispettive nei confronti di gestori di rete che erogano il servizio di servizio di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione

 

DELIBERA

  1. di approvare il programma di n. 2 (due) verifiche ispettive nei confronti di n. 2 (due) gestori di rete che erogano il servizio di servizio di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione, da attuare nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 dicembre 2011, secondo le modalità definite nell'Allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al punto 1. siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
  3. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento agli esercenti interessati;
  4. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviati le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2.;
  5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2011;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

23 marzo 2011
Il Presidente: Guido Bortoni


Allegati: