Seguici su:






Data pubblicazione: 11 aprile 2011

Delibera 07 aprile 2011

ARG/gas 42/11

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l’erogazione del servizio di connessione alle reti di distribuzione del gas naturale

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
  • la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante "Norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000 (di seguito: D.lgs. n.164/00);
  • l'Allegato 2 alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 giugno 2006, n. 108/06, recante "Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni 29 luglio 2004, n. 138/04 e 29 settembre 2004, n. 168/04 e approvazione del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas" (di seguito: codice di rete);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, di approvazione della Parte I "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)" del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG) (di seguito: RQDG);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
  • la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2008, GOP 46/08, recante "Introduzione della metodologia "Air" - Analisi di impatto della regolazione - nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas" (di seguito: deliberazione GOP 46/08),
  • la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09, recante "Approvazione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas".

Considerato che:

  • l'articolo 16, comma 2, del D.lgs. n.164/00, dispone che le imprese di distribuzione di gas naturale hanno l'obbligo, su richiesta, di allacciare i clienti che abbiano sede nell'ambito dell'area territoriale alla quale si riferisce l'affidamento sulla base del quale esse operano, purché esista la capacità del sistema di cui dispongono e le opere necessarie all'allacciamento del cliente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli obblighi di universalità del servizio pubblico;
  • ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera d) della legge  n. 481/95, l'Autorità propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previste dalla normativa vigente;
  • ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge n. 481/95, l'Autorità fissa le tariffe definite come prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte;
  • il capitolo 3, comma 3.2, del codice di rete elenca, nell'ambito delle prestazioni accessorie, anche l'esecuzione di lavori semplici e di lavori complessi;
  • l'articolo 1, comma 1.1, della RQDG dispone che l'esecuzione di lavori semplici è:
    1. per i clienti finali allacciati o da allacciare alla rete di bassa pressione, la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta del richiedente, dell'allacciamento in bassa pressione, eseguita con un intervento limitato all'allacciamento medesimo ed eventualmente al gruppo di misura;
    2. per i clienti finali allacciati o da allacciare alla rete di alta o media pressione ed alimentati in bassa pressione, nel caso di singoli clienti finali o di più clienti finali allacciati o da allacciare mediante un'unica presa e per i quali è prevista l'installazione di gruppi di misura fino alla classe G 6 compresa, la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta del richiedente, dell'allacciamento, eseguita con un intervento limitato all'allacciamento medesimo ed eventualmente al gruppo di misura;
  • con l'articolo 4, comma 4.5, della deliberazione ARG/gas 159/08, l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe, in collaborazione con il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio e con il Direttore della Direzione Mercati, di definire con successivo provvedimento i corrispettivi tariffari per le prestazioni accessorie e opzionali da parte delle imprese distributrici di gas naturale, garantendo l'equilibrio economico-finanziario degli esercenti e nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. i corrispettivi per le prestazioni accessorie sono fissati dall'Autorità;
    2. in linea generale i corrispettivi per le prestazioni accessorie sono stabiliti a forfait;
    3. per le prestazioni che non sono regolate con corrispettivi a forfait stabiliti dall'Autorità, è previsto l'addebito di costi a preventivo, sulla base di prezziari definiti dall'Autorità.

Considerato che:

  • il comma 3.2 del codice di rete prevede che le prestazioni accessorie siano rese dietro versamento dei corrispettivi sulla base di un prezzario reso pubblico o in base a quanto indicato nel preventivo emesso dall'impresa distributrice, redatti in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali l'impresa distributrice svolge il servizio, salvo che sia diversamente disciplinato dall'Autorità;
  • in assenza di una specifica disciplina definita dall'Autorità le imprese distributrici definiscono, in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento, prezziari per la regolazione di tali prestazioni accessorie;
  • i corrispettivi previsti in tali prezziari non sono omogenei e rendono poco agevole l'attività delle imprese di vendita che si trovano di fronte a una situazione frammentata;
  • la non omogeneità dei corrispettivi comporta anche ingiustificate discriminazioni tra i clienti finali.

Ritenuto:

  • opportuno avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione del servizio di connessione alle reti di distribuzione del gas naturale;
  • necessario tener conto, nella formulazione delle predette soluzioni, di alcune esigenze generali ulteriori a quelle disposte dalla deliberazione ARG/gas 159/08, quali:
    1. la definizione di tariffe aderenti ai costi effettivi del servizio prestato dalle imprese distributrici,
    2. la trasparenza dei meccanismi tariffari implementati,
    3. la definizione di criteri per l'erogazione del servizio di connessione alle reti di distribuzione del gas naturale il più possibile armonizzati sul territorio nazionale,
    4. la semplicità amministrativa dei meccanismi tariffari implementati,
    5. la responsabilità e proprietà degli strumenti di misura in capo alle imprese distributrici,
    6. la garanzia di accesso non condizionato agli strumenti di misura da parete dell'impresa distributrice;
  • prevedere, anche in una logica pro-competitiva, di adottare, quale norma generale, corrispettivi a forfait per le prestazioni accessorie;
  • prevedere, per le prestazioni che non risultino facilmente standardizzabili in relazione al costo complessivo, l'addebito di costi a preventivo, sulla base di prezziari definiti dall'Autorità;
  • necessario prevedere che tariffe e corrispettivi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di regolazione della qualità e delle condizioni contrattuali per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e di misura dell'energia elettrica;
  • opportuno procedere alla valutazione delle possibili soluzioni regolatorie sottoponendo il procedimento di cui sopra all'applicazione della metodologia AIR, ai sensi della deliberazione GOP 46/08

 

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento ai fini dell'adozione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95, in materia di tariffe per l'erogazione del servizio di connessione alle reti di distribuzione del gas naturale;
  2. di tenere conto, nella formazione dei provvedimenti concernenti le connessioni dei clienti finali alle reti di distribuzione del gas naturale, almeno delle seguenti esigenze generali:
    1. orientamento delle tariffe ai costi del servizio,
    2. trasparenza dei meccanismi tariffari implementati;
    3. armonizzazione dei criteri per la definizione delle tariffe di connessione per i clienti finali sul territorio nazionale;
    4. semplicità amministrativa dei meccanismi tariffari implementati;
    5. corrispettivi per le prestazioni accessorie stabiliti, in linea generale, a forfait dall'Autorità;
    6. prestazioni non regolate con corrispettivi a forfait stabiliti dall'Autorità remunerate tramite addebito di costi a preventivo, sulla base di prezziari definiti o approvati dall'Autorità;
    7. chiarezza dei ruoli e delle responsabilità per la gestione degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura;
  3. di sottoporre il procedimento di cui sopra all'applicazione della metodologia AIR, ai sensi della deliberazione GOP 46/08;
  4. nella misura in cui sia ritenuto opportuno, in relazione allo sviluppo del procedimento, di convocare audizioni per la consultazione dei soggetti interessati o delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ovvero di richiedere specifiche informazioni ai medesimi soggetti, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  5. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, uno o più documenti per la consultazione contenenti proposte in materia di tariffe per l'erogazione del servizio di connessione alle reti di distribuzione del gas naturale;
  6. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2011;
  7. di dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità, in collaborazione con il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio e con il Direttore della Direzione Mercati, per i seguiti di competenza;
  8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

7 aprile 2011
Il Presidente: Guido Bortoni