Data pubblicazione: 11 aprile 2011
Delibera 07 aprile 2011
ARG/gas 42/11
Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l’erogazione del servizio di connessione alle reti di distribuzione del gas naturale
Visti:
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante "Norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000 (di seguito: D.lgs. n.164/00);
- l'Allegato 2 alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 giugno 2006, n. 108/06, recante "Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni 29 luglio 2004, n. 138/04 e 29 settembre 2004, n. 168/04 e approvazione del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas" (di seguito: codice di rete);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, di approvazione della Parte I "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)" del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG) (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2008, GOP 46/08, recante "Introduzione della metodologia "Air" - Analisi di impatto della regolazione - nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas" (di seguito: deliberazione GOP 46/08),
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09, recante "Approvazione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas".
Considerato che:
- l'articolo 16, comma 2, del D.lgs. n.164/00, dispone che le imprese di distribuzione di gas naturale hanno l'obbligo, su richiesta, di allacciare i clienti che abbiano sede nell'ambito dell'area territoriale alla quale si riferisce l'affidamento sulla base del quale esse operano, purché esista la capacità del sistema di cui dispongono e le opere necessarie all'allacciamento del cliente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli obblighi di universalità del servizio pubblico;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera d) della legge n. 481/95, l'Autorità propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previste dalla normativa vigente;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge n. 481/95, l'Autorità fissa le tariffe definite come prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte;
- il capitolo 3, comma 3.2, del codice di rete elenca, nell'ambito delle prestazioni accessorie, anche l'esecuzione di lavori semplici e di lavori complessi;
- l'articolo 1, comma 1.1, della RQDG dispone che l'esecuzione di lavori semplici è:
- per i clienti finali allacciati o da allacciare alla rete di bassa pressione, la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta del richiedente, dell'allacciamento in bassa pressione, eseguita con un intervento limitato all'allacciamento medesimo ed eventualmente al gruppo di misura;
- per i clienti finali allacciati o da allacciare alla rete di alta o media pressione ed alimentati in bassa pressione, nel caso di singoli clienti finali o di più clienti finali allacciati o da allacciare mediante un'unica presa e per i quali è prevista l'installazione di gruppi di misura fino alla classe G 6 compresa, la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta del richiedente, dell'allacciamento, eseguita con un intervento limitato all'allacciamento medesimo ed eventualmente al gruppo di misura;
- con l'articolo 4, comma 4.5, della deliberazione ARG/gas 159/08, l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe, in collaborazione con il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio e con il Direttore della Direzione Mercati, di definire con successivo provvedimento i corrispettivi tariffari per le prestazioni accessorie e opzionali da parte delle imprese distributrici di gas naturale, garantendo l'equilibrio economico-finanziario degli esercenti e nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- i corrispettivi per le prestazioni accessorie sono fissati dall'Autorità;
- in linea generale i corrispettivi per le prestazioni accessorie sono stabiliti a forfait;
- per le prestazioni che non sono regolate con corrispettivi a forfait stabiliti dall'Autorità, è previsto l'addebito di costi a preventivo, sulla base di prezziari definiti dall'Autorità.
Considerato che:
- il comma 3.2 del codice di rete prevede che le prestazioni accessorie siano rese dietro versamento dei corrispettivi sulla base di un prezzario reso pubblico o in base a quanto indicato nel preventivo emesso dall'impresa distributrice, redatti in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali l'impresa distributrice svolge il servizio, salvo che sia diversamente disciplinato dall'Autorità;
- in assenza di una specifica disciplina definita dall'Autorità le imprese distributrici definiscono, in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento, prezziari per la regolazione di tali prestazioni accessorie;
- i corrispettivi previsti in tali prezziari non sono omogenei e rendono poco agevole l'attività delle imprese di vendita che si trovano di fronte a una situazione frammentata;
- la non omogeneità dei corrispettivi comporta anche ingiustificate discriminazioni tra i clienti finali.
Ritenuto:
- opportuno avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione del servizio di connessione alle reti di distribuzione del gas naturale;
- necessario tener conto, nella formulazione delle predette soluzioni, di alcune esigenze generali ulteriori a quelle disposte dalla deliberazione ARG/gas 159/08, quali:
- la definizione di tariffe aderenti ai costi effettivi del servizio prestato dalle imprese distributrici,
- la trasparenza dei meccanismi tariffari implementati,
- la definizione di criteri per l'erogazione del servizio di connessione alle reti di distribuzione del gas naturale il più possibile armonizzati sul territorio nazionale,
- la semplicità amministrativa dei meccanismi tariffari implementati,
- la responsabilità e proprietà degli strumenti di misura in capo alle imprese distributrici,
- la garanzia di accesso non condizionato agli strumenti di misura da par
ete dell'impresa distributrice;
- prevedere, anche in una logica pro-competitiva, di adottare, quale norma generale, corrispettivi a forfait per le prestazioni accessorie;
- prevedere, per le prestazioni che non risultino facilmente standardizzabili in relazione al costo complessivo, l'addebito di costi a preventivo, sulla base di prezziari definiti dall'Autorità;
- necessario prevedere che tariffe e corrispettivi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di regolazione della qualità e delle condizioni contrattuali per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e di misura dell'energia elettrica;
- opportuno procedere alla valutazione delle possibili soluzioni regolatorie sottoponendo il procedimento di cui sopra all'applicazione della metodologia AIR, ai sensi della deliberazione GOP 46/08
DELIBERA
- di avviare un procedimento ai fini dell'adozione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95, in materia di tariffe per l'erogazione del servizio di connessione alle reti di distribuzione del gas naturale;
- di tenere conto, nella formazione dei provvedimenti concernenti le connessioni dei clienti finali alle reti di distribuzione del gas naturale, almeno delle seguenti esigenze generali:
- orientamento delle tariffe ai costi del servizio,
- trasparenza dei meccanismi tariffari implementati;
- armonizzazione dei criteri per la definizione delle tariffe di connessione per i clienti finali sul territorio nazionale;
- semplicità amministrativa dei meccanismi tariffari implementati;
- corrispettivi per le prestazioni accessorie stabiliti, in linea generale, a forfait dall'Autorità;
- prestazioni non regolate con corrispettivi a forfait stabiliti dall'Autorità remunerate tramite addebito di costi a preventivo, sulla base di prezziari definiti o approvati dall'Autorità;
- chiarezza dei ruoli e delle responsabilità per la gestione degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura;
- di sottoporre il procedimento di cui sopra all'applicazione della metodologia AIR, ai sensi della deliberazione GOP 46/08;
- nella misura in cui sia ritenuto opportuno, in relazione allo sviluppo del procedimento, di convocare audizioni per la consultazione dei soggetti interessati o delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ovvero di richiedere specifiche informazioni ai medesimi soggetti, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
- di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, uno o più documenti per la consultazione contenenti proposte in materia di tariffe per l'erogazione del servizio di connessione alle reti di distribuzione del gas naturale;
- di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2011;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità, in collaborazione con il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio e con il Direttore della Direzione Mercati, per i seguiti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
7 aprile 2011
Il Presidente: Guido Bortoni