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Data pubblicazione: 20 settembre 2011

Delibera 24 febbraio 2011

VIS 31/11

Avvio di un procedimento nei confronti di A.S.GA. – Azienda Servizi Gaggiano S.r.l. per accertare violazioni in materia di pronto intervento gas

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente modificata ed integrata, di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012" (di seguito: RQDG);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2010, VIS 19/10 (di seguito: deliberazione VIS 19/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2010, GOP 36/10.

Considerato che:

  • l'articolo 25 della RQDG prevede, in capo alle imprese distributrici, una serie di obblighi relativi al servizio di pronto intervento, fra cui quello di dotarsidi "adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia" (articolo 25, comma 1, lettera a);
  • l'articolo 29, comma 1, della RQDG prevede che le imprese distributrici, hanno l'obbligo di predisporre appropriati strumenti, anche su base informatica, al fine di registrare le informazioni e i dati relativi alla sicurezza ed alla continuità del servizio di distribuzione del gas;
  • l'articolo 30 della RQDG prevede, in capo alle imprese distributrici, una serie di obblighi al fine di consentire i necessari controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati registrati e assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas, fra cui:
    • l'obbligo di assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante adeguati sistemi di collegamento, anche informatici, tra archivi commerciali, archivi tecnici e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria (art. 30, comma 1, lettera b);
    • l'obbligo di conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a cinque anni solari successivi a quello della registrazione (articolo 30, comma 1, lettera c);
  • l'articolo 29, comma 8, lettera c) della RQDG prevede che l'impresa distributrice debba registrare le richieste di pronto intervento classificandole in base alle situazioni di: "a) dispersione di gas da rete di distribuzione, da impianti di derivazione di utenza, da gruppi di misura; b) interruzione della fornitura di gas; c) irregolarità della fornitura di gas; d) danneggiamento della rete di distribuzione, degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura, in assenza di dispersioni; e) dispersione di gas a valle del punto di riconsegna e sulla eventuale parte di impianto di derivazione di utenza che non è gestita dall'impresa distributrice o di proprietà di quest'ultima" (art. 10, comma 3 della RQDG). La classificazione avviene in base alle informazioni raccolte dall'operatore del centralino di pronto intervento o dall'operatore di pronto intervento, eventualmente corrette in base ai riscontri in loco.

Considerato inoltre che:

  • con deliberazione VIS 19/10 l'Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli nei confronti di imprese distributrici di gas mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso le imprese distributrici scelte anche in base agli esiti dei predetti controlli;
  • in attuazione di tale programma, imilitaridel Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanzahannoeffettuato, nel periodo 7 maggio - 9 giugno 2010, chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente l'Autorità, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha effettuato alcune ispezioni presso le imprese distributrici che, all'esito delle chiamate telefoniche, hanno evidenziato anomalie nel servizio di pronto intervento;
  • dalla verifica ispettiva effettuata nei giorni 30 novembre e 1 dicembre 2010 presso A.S.GA. - Azienda Servizi Gaggiano S.r.l. (di seguito: ASGA), è emerso che:
    • in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera a) della RQDG, non dispone di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per far fronte alle richieste di pronto intervento; in particolare, con riferimento alle tre chiamate telefoniche effettuate nei giorni 7, 9 e 19 maggio 2010, la società ha dichiarato che il sistema automatico predisposto in caso di controlli da parte della Guardia di Finanza, a causa di un malfunzionamento, non è riuscito a mettere in contatto il chiamante con l'operatore di pronto intervento competente territorialmente;
    • in violazione dell'articolo 29, comma 1 e dell'articolo 30, comma 1, lettere b) e c) della RQDG, non ha ottemperato all'obbligo di predisporre appropriati strumenti al fine di registrare le informazioni e i dati relativi alla sicurezza ed alla continuità del servizio di distribuzione del gas nonché all'obbligo di assicurare la verificabilità di tali informazioni e dati e di conservare in modo ordinato ed accessibile la relativa documentazione; in particolare la società ha prodotto un documento cartaceo, relativo alle chiamate telefoniche pervenute ai centralini di pronto intervento dall'1 gennaio al 31 ottobre 2010,  nel quale le informazioni e i dati non sono riportati in modo chiaro e lineare. Tale modalità di registrazione ha reso difficoltose, in sede di verifica ispettiva,  le operazioni di campionatura delle chiamate telefoniche ed il loro abbinamento alle corrispondenti registrazioni vocali;
    • in violazione dell'articolo 29, comma 8 lettera c) della RQDG, non ha ottemperato all'obbligo di classificare le richieste di pronto intervento in base alle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 3 della RQDG; in particolare la società, in adempimento degli impegni assunti in sede di verifica ispettiva, ha inviato, in data 27 dicembre 2010 (prot. Autorità 42027), una nuova documentazione, relativa alla registrazione delle chiamate telefoniche pervenute ai centralini di pronto intervento dall'1 gennaio al 31 ottobre 2010, nella quale alcune chiamate sono state classificate  come chiamate di pronto intervento, mentre nella documentazione cartacea esibita durante la verifica ispettiva erano state classificate non di pronto intervento;
    • in violazione dell'articolo 29, comma 1 e dell'articolo 30, comma 1, lettere b) e c) della RQDG, non ha ottemperato all'obbligo di predisporre appropriati strumenti al fine di registrare le informazioni e i dati relativi alla sicurezza ed alla continuità del servizio di distribuzione del gas nonché all'obbligo di assicurare la verificabilità di tali informazioni e dati e di conservare in modo ordinato ed accessibile la relativa documentazione; in particolare la società in adempimento degli impegni assunti in sede di verifica ispettiva, ha inviato, in data 27 dicembre 2010 (prot. Autorità 42027), una nuova documentazione, relativa alla registrazione delle chiamate telefoniche pervenute ai centralini di pronto intervento dall'1 gennaio al 31 ottobre 2010, nella quale gli orari delle telefonate risultano diversi rispetto a quelli presenti nella documentazione cartacea esibita durante la verifica ispettiva;
  • gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di ASGA

 

DELIBERA

  1. è avviato un procedimento nei confronti di A.S.GA. - Azienda Servizi Gaggiano S.r.l. per accertare la violazione delle disposizioni di cui in motivazione ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 36/10 e del punto 5 dell'Allegato B della medesima deliberazione;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo  4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente atto sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad A.S.GA. Azienda Servizi Gaggiano S.r.l., Via Roma n. 36, 20083 Gaggiano (MI) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

24 febbraio 2011 

Il Presidente
Guido Bortoni


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