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Data pubblicazione: 07 giugno 2011

Delibera 28 aprile 2011

GOP 25/11

Determinazione della misura del contributo, per l’anno 2011, per il funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 23 agosto 2004 n. 239;
  • la legge 30 dicembre 2004 n. 312 (di seguito: legge n. 312/04);
  • la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266/05);
  • la legge 23 febbraio 2006 n. 51;
  • la legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Finanziaria 2010), articolo 2, comma 241;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008 - GOP 35/08 recante "Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell'informazione di utenti ed consumatori". (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
  • il Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come risultante dalla deliberazione 28 aprile 2011, GOP 23/10;
  • la deliberazione 22 giugno 2007, n. 143/07, con la quale l'Autorità ha definito, in via generale, le modalità di contribuzione ai propri oneri di funzionamento (di seguito: deliberazione n. 143/07);
  • la deliberazione 29 dicembre 2010, GOP 82/10, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2011.

Considerato che:

  • il comma 38 dell'articolo 2 della legge n. 481/95, come modificato dal comma 68 bis dell'articolo 1 della legge n. 266/05 stabilisce che, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità, si provvede unicamente mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente;
  • l'Autorità, ai sensi della predetta disposizione, può determinare variazioni nella misura della contribuzione, entro il sopra richiamato limite dell'uno per mille, con la procedura disciplinata dal comma 65, dell'articolo 1, della legge n. 266/05;
  • il predetto comma 65 stabilisce che la deliberazione dell'Autorità con cui si determina la misura della contribuzione deve essere sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento; decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, la suddetta deliberazione diviene esecutiva;
  • il comma 40 dell'articolo 2 della legge n. 481/95, come modificato dal comma 24 dell'articolo 18 della legge 312/04, prevede che le somme versate dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, a titolo di contributo, affluiscano direttamente al bilancio dell'Autorità;
  • l'articolo 2, comma 241, della Legge 191/09 impone all'Autorità, nel triennio 2010/2012, di versare - nell'ambito di un finanziamento straordinario a favore di talune Autorità amministrative indipendenti in difficoltà finanziaria, legislativamente individuate - l'importo complessivo di 32,5 milioni di euro, di cui 11,9 milioni nell'esercizio 2011, a valere sulle entrate derivanti dal contributo dei soggetti regolati di cui alla legge 481/95 e s.m.i.

Ritenuto che:

  • la misura del contributo, una volta definita, determini l'ammontare dei versamenti a favore dell'Autorità da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e costituisca l'unica fonte di entrata dell'Autorità stessa per far fronte ai propri oneri di funzionamento;
  • la misura del contributo per l'anno 2011 debba essere riferita, da ciascun soggetto operante nei settori dell'energia elettrica e del gas, ai ricavi risultanti dal bilancio approvato relativamente all'esercizio 2010;
  • in una logica di efficientamento delle risorse e di non aggravamento nei confronti degli operatori di settore, pur nel contesto di uno scenario macroeconomico mondiale di perdurante incertezza e di assai gravosi oneri imposti all'Autorità dal sopracitato articolo 2, comma 241, delle Legge 191/09, sia opportuno prevedere anche per l'anno 2011 una stima di entrate basata sul mantenimento dell'aliquota nella misura dello 0,3 per mille, così come negli anni scorsi;
  • sia opportuno confermare le indicazioni di carattere generale relative alla contribuzione, previste dalla deliberazione 143/07, nonché le modalità di versamento e di comunicazione di cui alla deliberazione GOP 35/08

 

DELIBERA

  1. di confermare per l'anno 2011, nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2010, l'aliquota del contributo dovuto dai soggetti operanti nei settori di competenza per gli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995 n. 481e s.m.i.;
  2. di disporre che, il contributo dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, da effettuarsi secondo le indicazioni e le modalità di cui alla deliberazione n. 143/07, venga versato entro il 31 luglio 2011, tramite bonifico bancario effettuato su apposito conto corrente intestato all'Autorità, i cui estremi saranno indicati sul sito internet dell'Autorità;
  3. di disporre che, entro il 15 settembre 2011, i soggetti obbligati al versamento del contributo, invino all'Autorità i dati relativi alla contribuzione, utilizzando il sistema informatico di comunicazione introdotto con la deliberazione GOP 35/08;
  4. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione di cui al combinato disposto dei commi 65 e 68 bis, dell'articolo 1, della legge n. 266/05;
  5. di pubblicare la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


28 aprile 2011

Il Presidente
Guido Bortoni