Data pubblicazione: 22 marzo 2011
Delibera 16 marzo 2011
ARG/com 21/11
Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di completamento della disciplina relativa all’esecuzione dei contratti di vendita di energia elettrica e gas naturale nei casi di punti prelievo/riconsegna già attivi e in materia di allineamento dei dati nella disponibilità di diversi operatori
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 luglio 2004, 138/04 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 294/06;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 144/07 e l'Allegato A alla medesima;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'Allegato A (TIV) alla medesima;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e l'Allegato A (TIT) e l'Allegato B (TIC) alla medesima;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente modificata ed integrata (RQDG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08 (TIQV);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e l'Allegato A alla medesima (RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'Allegato A alla medesima (TIVG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e successive modifiche ed integrazioni (TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2010, ARG/elt 13/10;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2010, ARG/gas 85/10;
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2010, ARG/com 104/10 (deliberazione ARG/com 104/10) e l'Allegato A alla medesima (di seguito: Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali).
Considerato che:
- l'Autorità ai sensi della legge n. 481/95 persegue, tra le altre, la finalità di garantire la promozione della concorrenza e della tutela degli interessi di utenti e consumatori nei settori dell'energia elettrica e del gas; nell'esercizio del potere di regolazione affidatole, l'Autorità può adottare direttive e provvedimenti concernenti l'erogazione dei servizi medesimi;
- in particolare le procedure di attivazione previste dalla vigente disciplina stabiliscono gli obblighi, i flussi informativi e le tempistiche attraverso le quali è assicurata la possibilità di dare esecuzione al contratto attivando la fornitura presso un punto non attivo, sia nel caso in cui tale punto non sia mai stato attivato in precedenza, sia nel caso in cui il punto sia non attivo a seguito di un intervento di disattivazione della fornitura; analogamente le procedure di disattivazione della fornitura previste dalla vigente disciplina stabiliscono gli obblighi, i flussi informativi e le tempistiche attraverso le quali è assicurata la disattivazione del punto;
- le disposizioni vigenti in materia di "switching" definiscono gli obblighi, i flussi informativi e le tempistiche finalizzate all'esecuzione di un contratto di vendita stipulato tra il cliente finale già titolare del punto di prelievo/riconsegna ed un nuovo venditore;
- nella prassi degli operatori è presente la prestazione nota come voltura, a mezzo della quale un cliente finale può richiedere l'avvio della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale presso un punto già attivo e nella titolarità di un altro cliente finale contestualmente alla richiesta di quest'ultimo di cessare la fornitura;
- tale prestazione può essere richiesta dal nuovo cliente finale esclusivamente al venditore controparte del cliente finale che cessa la fornitura presso il punto;
- in un mercato liberalizzato la voltura contrattuale così come precedentemente descritta non permette al nuovo cliente finale la libera scelta del proprio fornitore con il possibile pregiudizio del corretto esplicarsi della concorrenza tra operatori.
Considerato inoltre che:
- sono pervenute numerose segnalazioni all'Autorità nelle quali i clienti finali lamentano l'incertezza dei tempi di esecuzione della propria richiesta di voltura, evidenziando anche pregiudizi nell'impossibilità di contabilizzare fiscalmente i consumi effettuati in attesa della formalizzazione della prestazione;
- sono altresì pervenute segnalazioni relative al mancato allineamento tra i dati del cliente finale effettivo utilizzatore del servizio di fornitura e i dati in possesso degli operatori associati alla fornitura stessa. In particolare l'assenza di corrispondenza nell'associazione del codice identificativo del punto e della partita IVA/codice fiscale si rileva normalmente al momento di una richiesta di switching,allorché i dati comunicati all'impresa di distribuzione dal venditore entrante non coincidano con le informazioni nella disponibilità della medesima impresa.
Ritenuto che sia necessario:
- completare la disciplina relativa all'esecuzione dei contratti di vendita di energia elettrica e di gas naturale nei casi di punti di prelievo/riconsegna già attivi, al fine di garantire ai clienti finali adeguate misure di tutela in termini di scelta del proprio fornitore e certezza nelle tempistiche di avvio della fornitura;
- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di allineamento dei dati nella disponibilità di diversi operatori
DELIBERA
- di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di completamento della disciplina relativa all'esecuzione dei contratti di vendita di energia elettrica e di gas naturale nei casi di punti di prelievo/riconsegna già attivi e allineamento dei dati nella disponibilità delle imprese di distribuzione e degli esercenti la vendita;
- di dare mandato al Direttore Responsabile della Direzione Mercati dell'Autorità con la collaborazione del Direttore Responsabile della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità per i seguiti di competenza ed in particolare per:
- la predisposizione di proposte all'Autorità per gli interventi di competenza, in relazione allo sviluppo del procedimento;
- la predisposizione di documenti per la consultazione di proposte di intervento individuate dall'Autorità;
- la convocazione e l'organizzazione di incontri con i soggetti interessati e le formazioni associative che li rappresentano, al fine di raccogliere elementi conoscitivi utili per la formazione ed adozione di provvedimenti;
- di prevedere che il suddetto procedimento abbia termine il 31 ottobre 2011;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
16 marzo 2011
Il Presidente Guido Bortoni