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Data pubblicazione: 09 febbraio 2011

Delibera 07 febbraio 2011

VIS 13/11

Avvio di un’indagine conoscitiva e del conseguente procedimento per la determinazione delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate per gli anni 2009, 2010 e 2011 e per la verifica delle condizioni economiche di fornitura di gas di petrolio liquefatti applicate nella frazione Villa del Comune di Lozio (BS) servita dalla società INTEGRA S.r.l.

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 173/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 128/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
  • la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (RTDG);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09;
  • la deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
  • il Testo integrato delle attività i vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato (TIVG);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/gas 235/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 235/10);
  • il parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10.

Considerato che:

  • l'articolo 6, comma 1, della deliberazione n. 237/00 dispone che gli esercenti il servizio di distribuzione formulino e presentino annualmente una proposta tariffaria avente ad oggetto l'opzione tariffaria base e le eventuali opzioni tariffarie speciali, secondo uno schema definito dall'Autorità;
  • l'articolo 12, comma 12.1, della deliberazione n. 173/04, prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a gas di petrolio liquefatto (GPL) trasmettano all'Autorità, anche con riferimento alle località in avviamento di cui all'articolo 2, commi 2.3 e 2.4, la proposta tariffaria dell'anno termico che decorre dall'ottobre successivo contenente il vincolo sui ricavi VRD;
  • con la deliberazione ARG/gas 128/08 l'Autorità ha prorogato per il periodo 1 ottobre 2008 - 31 dicembre 2008 la validità delle proposte tariffarie per il servizio di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008;
  • il comma 2.4 della deliberazione ARG/gas 159/08 ha previsto l'applicazione fino al 30 giugno delle tariffe di distribuzione approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008;
  • il comma 7.1 della RTDG prevede che entro il 15 ottobre di ciascun anno le imprese distributrici trasmettano all'Autorità una richiesta di determinazione della tariffa di riferimento;
  • per le determinazioni tariffarie relative all'anno 2009 il termine per la presentazione dei dati all'Autorità, di cui al comma 7.1 della RTDG è stato differito al 30 aprile 2009;
  • il comma 7.2 della RTDG prevede che la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento sia presentata compilando la modulistica predisposta dalla Direzione Tariffe dell'Autorità;
  • la società INTEGRA S.r.l. (di seguito: la società) non ha presentato richieste di determinazione della tariffa di riferimento alle scadenze previste per l'anno 2009 e 2010;
  • in data 30 settembre 2010 la Direzione Tariffe dell'Autorità ha reso disponibile attraverso il sistema telematico di raccolta accessibile dal sito internet dell'Autorità la modulistica di cui al precedente alinea, da utilizzare per la determinazione delle tariffe di distribuzione per l'anno 2011;
  • nell'ambito della predetta raccolta dati, la società ha comunicato di svolgere i servizi di distribuzione, misura e vendita di GPL nella frazione Villa del Comune di Lozio (BS), indicando come data di inizio fornitura il giorno 1 luglio 2007 e richiedendo chiarimenti circa i dati da inserire;
  • la Direzione Tariffe dell'Autorità, dopo aver verificato che nei propri archivi non risultava registrato lo svolgimento del servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale in capo alla società, con nota del 15 novembre 2010 (prot. Autorità 037714) ha richiesto alla medesima società chiarimenti sul servizio svolto;
  • con nota del 17 novembre 2010 (prot. Autorità 38243 del 19 novembre 2010) la società ha risposto alla nota di cui al precedente alinea confermando di svolgere i servizi di distribuzione, misura e vendita di GPL esclusivamente nella frazione Villa del Comune di Lozio (BS), precisando che tale attività presenta le caratteristiche indicate al comma 80.4 della RTDG in quanto svolta sulla base di una convenzione con il Comune di Lozio;
  • con nota del 15 novembre 2010 (prot. Autorità 037711) la Direzione Tariffe dell'Autorità ha richiesto al Comune di Lozio (BS) di fornire elementi informativi utili all'eventuale avvio di un'indagine conoscitiva ai fini della verifica delle condizioni tariffarie ed economiche applicate per i servizi di distribuzione, misura e vendita e del rispetto delle disposizioni previste dalle deliberazioni dell'Autorità;
  • il Comune di Lozio (BS) non ha risposto alla richiesta dell'Autorità;
  • in assenza di elementi certi in relazione al sussistere delle condizioni previste dal comma 80.4 della RTDG per l'applicazione delle disposizioni contenute nella medesima RTDG, l'Autorità, nell'ambito della deliberazione ARG/gas 235/10, ha sospeso il processo di determinazione delle tariffe per il servizio di distribuzione da applicare nella frazione Villa del Comune di Lozio (BS) per l'anno 2011.

Considerato inoltre che:

  • le attività di vigilanza, di controllo e di sanzione, alle quali sono riconducibili le decisioni assunte e le attività conseguenti alla presente deliberazione, costituiscono atti di ordinaria amministrazione.

Ritenuto che sia opportuno:

  • acquisire ulteriori elementi che consentano di chiarire i rapporti concessori tra il comune di Lozio (BS) e la società, al fine di valutare l'effettiva sussistenza delle condizioni previste dal comma 80.4 della RTDG;
  • procedere, qualora sia verificata la sussistenza delle condizioni di cui al precedente alinea, all'acquisizione degli elementi necessari che consentano di determinare, ai sensi dell'articolo 7 di RTDG,  il valore delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate per gli anni 2009, 2010 e 2011 nella frazione Villa del Comune di Lozio (BS);
  • accertare quali condizioni tariffarie siano state applicate in relazione al servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate di cui al punto precedente;
  • sempre in relazione all'attività svolta dalla società nella frazione Villa del Comune di Lozio (BS), accertare quali condizioni economiche siano state applicate in relazione allo svolgimento del servizio di vendita gas di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane;
  • valutare, nei confronti delle società la sussistenza degli estremi per l'apertura di un separato procedimento finalizzato all'accertamento di violazioni della normativa vigente in materia di svolgimento dei servizi di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e alla verifica dell'esistenza di profili di tipo sanzionatorio

 

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento volto a:
    • acquisire gli elementi che consentano di chiarire i rapporti concessori tra il comune di Lozio (BS) e la società INTEGRA S.r.l. in relazione allo svolgimento dei servizi di distribuzione, misura e vendita di GPL nella frazione Villa del Comune di Lozio (BS), al fine di valutare l'effettiva sussistenza delle condizioni previste dal comma 80.4 della RTDG;
    • acquisire, qualora sia verificata la sussistenza delle condizioni di cui al punto precedente, gli elementi necessari che consentano di determinare, ai sensi dell'articolo 7 della RTDG, il valore delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate per gli anni 2009, 2010 e 2011 nella frazione Villa del Comune di Lozio (BS);
    • accertare quali condizioni tariffarie ed economiche siano state effettivamente praticate in relazione allo svolgimento dei servizi di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate dalla società nella frazione Villa del Comune di Lozio (BS);
  2. di fissare in 180 (centottanta) giorni la durata del procedimento, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
  3. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Tariffe e della Direzione Mercati dell'Autorità;
  4. di rendere noto che i soggetti che partecipano al procedimento possono essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne facciano domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dello stesso decreto, e di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto;
  5. di dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe e al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, per i seguiti di competenza;
  6. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società INTEGRA S.r.l.;
  7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Lozio (BS) in persona del Sindaco pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;
  8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

7 febbraio 2011
Il Presidente Alessandro Ortis


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