Data pubblicazione: 10 febbraio 2011
Delibera 08 febbraio 2011
ARG/elt 12/11
Valutazione e graduatoria dei progetti pilota relativi a reti attive e smart grids, di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 25 marzo 2010, ARG/elt 39/10
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- l'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 25 marzo 2010, ARG/elt 39/10, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 39/10);
- la deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2010, ARG/elt 148/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 148/10);
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2010, ARG/elt 191/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 191/10);
- il parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10;
- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità 4 agosto 2010, n. 4/10 (di seguito: determinazione n. 4/10);
- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità 27 ottobre 2010, n. 7/10 (di seguito: determinazione n. 7/10);
- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità 28 dicembre 2010, n. 9/10 (di seguito: determinazione n. 9/10);
- il documento per la consultazione del 30 novembre 2007, atto n. 47/07 (di seguito: documento di consultazione n. 47/07);
- le istanze trasmesse all'Autorità dalle imprese distributrici ai sensi del comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 39/10 (di seguito: Istanze);
- le relazioni tecniche trasmesse all'Autorità ai sensi del comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 191/10 (di seguito: Relazioni tecniche);
- il rapporto degli esperti di cui al punto 1 della determinazione n. 4/10, protocollo Autorità A/003909 del 8 febbraio 2011 (di seguito: Rapporto di valutazione).
Considerato che:
- il comma 11.4, lettera d), del TIT prevede il riconoscimento di una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito pari al 2% per 12 anni per i nuovi investimenti relativi a progetti pilota comprendenti sistemi di automazione, protezione e controllo di reti attive MT (smart grids);
- ai sensi del comma 11.7 del TIT, l'Autorità ha definito, con la deliberazione ARG/elt 39/10 e successivamente con la deliberazione ARG/elt 191/10, la procedura e i criteri di selezione degli investimenti relativi a smart grids;
- alcune imprese distributrici hanno presentato apposita istanza all'Autorità ai fini dell'ammissione al trattamento incentivante di cui al comma 11.4, lettera d), del TIT, conformemente a quanto previsto ai sensi del comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 39/10;
- ai sensi del comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 191/10, la procedura prevede che, successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 39/10, l'impresa di distribuzione presenti una relazione tecnica indipendente, redatta da esperti individuati dal Direttore della direzione tariffe dell'Autorità, al fine di valutare l'efficacia e la congruità del progetto proposto sulla base dei requisiti dei cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 39/10 e delle linee guida indicate con determinazione n. 7/10;
- ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 191/10, con determinazione n. 9/10 sono stati individuati gli esperti di cui al precedente punto;
- il termine per la presentazione delle Relazioni tecniche, di cui al comma 3.3 della deliberazione ARG/elt 191/10, è stato fissato in 30 giorni dalla pubblicazione della determinazione n. 9/10, che è stata resa pubblica sul sito dell'Autorità il 3 gennaio 2011;
- il comma 3.4 della deliberazione ARG/elt 191/10 prevede che sulla base delle relazioni tecniche, anche avvalendosi degli esperti di cui al punto 1 della determinazione n. 4/10, l'Autorità definisca l'ammissibilità delle istanze e sulla base della graduatoria di merito, i progetti pilota da ammettere al meccanismo incentivante di cui al comma 11.4, lettera d), del TIT.
Considerato inoltre che:
- l'invio delle Relazioni tecniche è avvenuto nei termini e modalità previste dall'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 191/10;
- allo scopo di valutare i progetti dimostrativi presentati dalle imprese, ai sensi del comma 3.4 della deliberazione ARG/elt 191/10, l'Autorità si è avvalsa degli esperti di cui al punto 1 della determinazione n. 4/10 (di seguito: Nucleo di esperti);
- il Nucleo di esperti, sulla base di un'analisi critica delle Relazioni tecniche indipendenti e di ripetuti approfondimenti con gli Uffici dell'Autorità, ha presentato un Rapporto di valutazione delle istanze, contente l'ammissibilità delle stesse e una proposta di graduatoria di merito dei progetti pilota e che dal Rapporto di valutazione è emerso in particolare che:
- è stato necessario procedere ad un lavoro di armonizzazione delle valutazioni contenute nelle Relazioni tecniche, al fine di rendere le stesse omogenee e confrontabili;
- tutti i progetti presentati possiedono i requisiti minimi di cui al comma 6.1 della deliberazione ARG/elt 39/10;
- tutti i progetti presentati presentano aspetti innovativi e di interesse;
- l'istanza inviata dalla società Azienda energetica Prato soc. Cooperativa presenta costi particolarmente elevati a fronte degli elementi di innovazione introdotti, anche considerato il riproporzionamento dei costi presentato dalla medesima impresa a seguito di precisazioni richieste e riportato nella relativa Relazione tecnica indipendente.
Considerato che:
- gli investimenti relativi a smart grids devono essere riferiti a realizzazioni di progetti pilota che consentano, una volta completati, la gestione attiva della porzione di rete su cui sono stati realizzati gli stessi investimenti;
- nel documento di consultazione n. 47/07, l'Autorità dichiarava di essere orientata a riconoscere incentivazioni per "alcuni progetti pilota che saranno scelti tra i progetti presentati", con riferimento agli investimenti in reti attive o smart grids;
- le valutazioni comparative sono tese a privilegiare, tra i progetti idonei, quelli che presentano un maggior grado di innovazione del progetto dimostrativo e, con riferimento alle singole voci di beneficio:
- l'aumento dell'energia immettibile in rete da generazione distribuita;
- la presenza di sistemi in grado di modulare secondo profili prestabiliti lo scambio dell'energia alla cabina primaria;
- la partecipazione degli impianti di generazione diffusa alla regolazione della tensione;
- la replicabilità del progetto;
- i progetti dimostrativi presentati contengono elementi di innovazione rispetto al modello generalmente adottato dalle imprese di distribuzione, che potrebbero risultare di interesse in un ottica di sviluppo prospettico della rete;
- il progetto pilota presentato dalla società Azienda energetica Prato soc. Cooperativa presenta un rapporto fra l'indicatore dei benefici e il costo del progetto pilota di almeno un ordine di grandezza inferiore rispetto agli altri progetti presentati;
- in maggior dettaglio, con riferimento al progetto di cui al punto precedente emergono:
- da una parte l'aspetto positivo legato alla soluzione di storage prefigurata;
- dall'altra la mancanza di una specifica evidenza dell'utilizzo di tale sistema con la finalità di gestione programmata dei flussi di energia alla cabina primaria;
- un limitato coinvolgimento delle utenze attive terze connesse alla rete;
- inoltre, una forte discordanza tra i costi, i tempi di realizzazione e i benefici attesi del progetto pilota e quelli presentati dalle altre imprese di distribuzione, rendendo il medesimo progetto poco attraente nell'ottica di acquisire informazioni e dati per la predisposizione dei successivi provvedimenti regolatori.
Considerato infine che:
- il presente provvedimento costituisce attività di ordinaria amministrazione, trattandosi di atto amministrativo individuale nei confronti di soggetti che hanno presentato istanza all'Autorità.
Ritenuto opportuno:
- acquisire il Rapporto di valutazione inviato dal Nucleo della commissione di esperti di cui al punto 1 della determinazione n. 4/10;
- condividere le risultanze del Rapporto di valutazione di cui al punto precedente e definire, ai sensi del comma 3.4 della deliberazione ARG/elt 191/10, l'ammissibilità delle istanze e la graduatoria di merito finalizzata al riconoscimento del trattamento incentivante di cui al comma 11.4, lettera d), del TIT;
- con riferimento alla graduatoria di merito dei progetti pilota di cui al punto precedente, ammettere al trattamento incentivante di cui al comma 11.4, lettera d), del TIT, gli investimenti relativi ai primi otto progetti pilota presentati;
- rinviare l'eventuale ammissione del progetto pilota della società Azienda energetica Prato soc. Cooperativa, dando l'opportunità alla stessa di riformulare il medesimo al fine di raggiungere almeno un rapporto tra l'indicatore dei benefici e il costo del progetto pilota (IP) non inferiore al valore di 300 (valore confrontabile con quello dell'ultimo progetto ammesso) e fissare i termini per l'invio del progetto riformulato, pena la definitiva esclusione dal meccanismo
DELIBERA
- di acquisire la Relazione di valutazione (Allegato A), contente l'ammissibilità delle istanze presentate e la graduatoria di merito, allegata alla presente deliberazione e di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di ammettere al trattamento incentivante di cui al comma 11.4, lettera d), del TIT i nuovi investimenti relativi ai progetti pilota di cui alla Tabella 1 del presente provvedimento, comprendenti sistemi di automazione, protezione e controllo di reti attive MT (smart grids);
- al fine dell'ammissione al trattamento incentivante di cui al comma 11.4, lettera d), del TIT, richiedere alla società Azienda energetica Prato soc. Cooperativa di inviare, pena la non ammissibilità dell'istanza, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, una riformulazione dell'istanza presentata che permetta al progetto pilota di raggiungere un rapporto tra l'indicatore dei benefici e il costo del progetto pilota (IP), come calcolato in coerenza con le linee guida di cui alla determinazione n. 7/10, non inferiore al valore di 300 (trecento);
- di trasmettere copia del presente provvedimento alle imprese interessate;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
8 febbraio 2011
Il Presidente: Alessandro Ortis
Allegati:
Obiettivo Strategico: