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Data pubblicazione: 02 febbraio 2011

Delibera 31 gennaio 2011

VIS 8/11

Avvio di un procedimento nei confronti di AMET S.p.A. per accertare violazioni in materia di tariffe elettriche

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
  • il parere del Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2010, n. 5388;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
  • l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07, recante le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIC);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, recante "Modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici disagiati" (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2008, ARG/elt 136/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 136/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2010, ARG/elt 67/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 67/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2010, VIS 12/10 (di seguito: deliberazione VIS 12/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2010, GOP 36/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10.

Considerato che:

  • l'articolo 3, comma 1 della deliberazione ARG/elt 67/10, entrata in vigore il 14 maggio 2010, prevede che, fino al 31 dicembre 2012, ai soggetti richiedenti connessioni temporanee relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, in sostituzione dei corrispettivi di cui all'articolo 19bis, comma 1 del TIC, si applica il contributo in quota fissa per disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità e un corrispettivo in quota fissa a copertura dei costi amministrativi rispettivamente previsti dalla Tabella 8, lettera a), e dalla Tabella 2 del TIC;
  • l'art. 5, comma 3 del TIC, prevede che le connessioni permanenti per potenze disponibili sino a 100 kW si effettuano con consegna in bassa tensione, salvo esplicita e motivata diversa richiesta del cliente finale;
  • l'art. 13, comma 1, del TIC, prevede che, per la connessione di clienti domestici nelle abitazioni di residenza anagrafica, con potenza disponibile fino a 3,3 kW, oltre alla quota potenza, è applicata la quota fissa di cui alla Tabella 1, lettera a);
  • per le fattispecie disciplinate dalle norme transitorie del provvedimento CIP n. 42/86, relative alle utenze per uso domestico già allacciate alla data del 1 settembre 1986 il punto 1 della deliberazione ARG/elt 136/08 prevede che, a decorrere dall'1 gennaio 2008, l'adeguamento della potenza disponibile alle disposizioni previste dall'art. 3, comma 3 del TIT non comporta l'addebito dei corrispettivi previsti dall'articolo 6, comma 6 del TIC.

Considerato, inoltre, che:

  • l'art. 49 del TIT, prevede che, gli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica devono versare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE), entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva.

Considerato, inoltre, che:

  • ai sensi dell'art. 3, comma 1 della deliberazione ARG/elt 117/08, ai fini dell'accesso al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (di seguito: bonus elettrico), il cliente finale domestico presenta apposita richiesta presso il proprio comune di residenza;
  • ai sensi dell'art. 5, comma 3 della deliberazione ARG/elt 117/08 il Comune trasferisce all'impresa distributrice territorialmente competente, anche per via informatica tramite il sistema di cui all'Articolo 8 della medesima deliberazione (di seguito: sistema SGATE), gli elementi informativi a sua disposizione necessari per la gestione del bonus elettrico;
  • l'art. 8, comma 5, lettera a) della deliberazione ARG /elt 117/08 stabilisce che l'impresa di distribuzione di cui al precedente alinea provvede a comunicare al sistema SGATE l'esito delle verifiche di propria competenza, di cui all'art. 5, comma 4 della medesima deliberazione ARG/elt 117/08 necessarie per procedere all'erogazione del bonus elettrico, entro il primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione delle informazioni da parte del Comune;
  • ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 della deliberazione ARG /elt 117/08 l'impresa distributrice deve applicare il bonus elettrico per dodici mesi (di seguito: periodo di agevolazione) con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle informazioni da parte del Comune nel sistema SGATE;
  • ai sensi del comma 3, dell'articolo citato, il rinnovo del bonus elettrico, per poter garantire continuità nell'ottenimento del bonus, deve essere effettuato antecedentemente alla fine del mese n-1, essendo n l'ultimo dei dodici mesi del periodi di agevolazione; in base, infine, al successivo quarto comma  le richieste di rinnovo presentate successivamente al suddetto termine sono trattate quali nuove richieste di ammissione.

Considerato, inoltre, che:

  • con deliberazione VIS 12/10 l'Autorità ha approvato un programma di tre verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di tariffe elettriche;
  • in attuazione del programma sopra richiamato, nei giorni 9 e 10 novembre 2010, è stata effettuata, in collaborazione con i militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, una ispezione presso l'impresa distributrice AMET S.p.A. all'esito della quale è emerso che:
    • nel periodo compreso tra il 14 maggio 2010 ed il 29 settembre 2010, ai soggetti che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 1 della deliberazione ARG/elt 67/10 l'impresa ha applicato i contributi di connessione previsti dall'art. 19bis, comma 1 del TIC, in luogo dei contributi e corrispettivi in quota fissa previsti dallo stesso art. 3, comma 1;
    • la società ha dichiarato di aver provveduto alle dovute rettifiche di fatturazione, con l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 della deliberazione ARG/elt 67/10 ai clienti finali inizialmente esclusi; tali rettifiche tuttavia hanno riguardato un caso di connessione temporanea con potenza impegnata di 40 kW che non rientrava nell'ambito di applicazione del suddetto comma;
    • nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 ottobre 2010 l'impresa ha effettuato due connessioni permanenti per potenze inferiori a 100 kW con consegna in media tensione, in violazione dell'art. 5, comma 3 del TIC, che in questi casi prevede consegne in bassa tensione;
    • la società ha dichiarato di applicare dall'1 gennaio 2010, ai clienti domestici nelle abitazioni di residenza anagrafica con potenza disponibile fino a 3,3 kW, corrispettivi in relazione alla distanza dalla cabina di riferimento non previsti dall'art. 13, comma 1 del TIC;
    • in violazione del punto 1 della deliberazione ARG/elt 136/08, la società ha dichiarato di applicare, dall'1 gennaio 2010, a tutti i clienti domestici residenti e non, per gli adeguamenti di potenza disponibile in caso di subentro, i corrispettivi previsti dall'art.6, comma 6, del TIC anche relativamente all'adeguamento della potenza impegnata di cui all'articolo 3, comma 3 del TIT (10%);
    • la AMET ha versato alla CCSE gli importi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva, relativi al 2009, nel periodo 30 aprile 2009 - 3 marzo 2010 (valuta del 4 marzo 2010) in violazione, pertanto, dell'art. 49 del TIT che stabilisce l'obbligo di versamento entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre;
    • la società - come risulta, altresì, dai dati estratti dal sistema SGATE in data 27 ottobre 2010, comunicati all'Autorità con nota 28 ottobre 2010 (prot. Autorità 1989 del 24 gennaio 2011) -  ha sistematicamente comunicato al citato sistema le risultanze delle richieste di bonus elettrico di propria competenza con ritardi anche superiori ad un anno rispetto alla tempistica prevista dall'art. 8, comma 5, lettera a) della deliberazione ARG/elt 117/08; in particolare, detti ritardi si sono verificati in circa 5.000 casi su un totale di circa 5.200 richieste;
    • in alcuni casi la società ha riconosciuto il bonus elettrico in sede di fatturazione, con significativi ritardi  rispetto alla tempistica prevista dall'art. 6 della deliberazione ARG/elt 117/08; in particolare in due casi il bonus elettrico è stato riconosciuto in sede di fatturazione in una data posteriore alla fine del periodo di agevolazione e la scadenza per il rinnovo è stata comunicata in un documento posteriore alla scadenza stessa mentre in altri quattro casi si è registrato un ritardo dai 4 ai 7 mesi;
  • quanto sopra costituisce presupposto per l'avvio di un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di AMET.

Considerato, inoltre, che:

  • il Consiglio di Stato, con il parere n. 5388/10, si è espresso nel senso che l'attuale Collegio dell'Autorità, il cui mandato settennale è scaduto il 15 dicembre 2010, continua ad operare in regime di prorogatio limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili ed urgenti, per un periodo massimo di sessanta giorni dalla suddetta data;
  • con la deliberazione GOP 75/10 l'Autorità si è conformata al suddetto parere stabilendo che, a decorrere dal 16 dicembre 2010, eserciterà le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione o a quelli indifferibili ed urgenti, fino al completamento del procedimento di nomina ed alla assunzione delle funzioni del  nuovo Collegio, e comunque non oltre il 13 febbraio 2011;
  • la presente delibera costituisce atto di ordinaria amministrazione, stante la doverosità dell'esercizio delle funzioni sanzionatorie

DELIBERA

  1. è avviato un procedimento nei confronti della AMET S.p.A. per accertare la violazione delle disposizioni di cui in motivazione e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 36/10 e del punto 5 dell'Allegato B della medesima deliberazione;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla AMET S.p.A., Piazza Plebiscito, 20, 70059 Trani (BA) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

31 gennaio 2011
Il Presidente: Alessandro Ortis