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Data pubblicazione: 02 febbraio 2011

Delibera 25 gennaio 2011

VIS 5/11

Avvio di un’istruttoria conoscitiva sull’erogazione dei servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura e del servizio di salvaguardia di energia elettrica presso il polo chimico di Terni

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, adottato dall'Autorità con deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, adottato dall'Autorità con deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10;
  • il parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10.

Considerato che:

  • sono pervenute all'Autorità segnalazioni in relazione ad alcune anomalie nell'erogazione dei servizi di dispacciamento, trasporto e salvaguardia dell'energia elettrica, verificatisi in seguito all'attivazione del servizio di salvaguardia presso due punti di prelievo situati nella zona industriale del polo chimico di Terni (di seguito: Polo di Terni);
  • le problematiche segnalate prendono avvio dalle difficoltà incontrate dall'esercente il servizio di salvaguardia competente, la società Hera Comm S.p.A. (di seguito: Hera Comm), nella fatturazione dei consumi rilevati nel punto di prelievo, rispetto al cliente finale comunicatole dall'impresa distributrice che ha attivato il servizio dal luglio 2009, la società Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel Distribuzione);
  • dalla documentazione acquisita, anche in seguito a richieste degli Uffici dell'Autorità, emerge un quadro conoscitivo ancora incerto e frammentario, nell'ambito del quale emergono almeno i seguenti elementi:
    • uno dei punti di prelievo in questione è costituito dal punto di connessione tra il sistema nazionale e l'infrastruttura di rete che serve l'intero Polo di Terni (di seguito: RPT), infrastruttura gestita dalla società Edison S.p.A. (di seguito: Edison) e annoverata, tra l'altro, dalla deliberazione ARG/elt 52/10 tra le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge n. 99/09;
    • in precedenza, tale punto era oggetto del contratto di dispacciamento dalla società Edison Energia S.p.A. (di seguito: Edison Energia), che forniva tutte le utenze del Polo di Terni connesse alla rete;
    • Edison Energia ha risolto tali forniture a partire dal luglio 2009 e ne ha dato comunicazione all'impresa distributrice, Enel Distribuzione, al fine di escludere il punto  dal proprio contratto di dispacciamento, ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione ARG/elt 42/08;
    • tuttavia, le informazioni identificative del predetto punto di prelievo, ricevute dall'esercente la salvaguardia sarebbero risultate errate e non hanno consentito la corretta fatturazione del servizio da parte di Hera Comm, con la conseguente contestazione delle fatture da quest'ultima emesse;
    • inoltre, informazioni relative alle utenze connesse alla RPT, necessarie per una gestione ordinata della stessa anche ai fini della fatturazione del servizio di salvaguardia, sarebbero state trasmesse da Edison anche alla società ASM Terni S.p.A., impresa distributrice parte di un contenzioso in essere con Enel Distribuzione per la titolarità del servizio di distribuzione presso le utenze del Polo di Terni connesse alla RPT;
    • nel mese di ottobre 2010, ASM Terni, Enel Distribuzione ed Edison avrebbero posto in essere azioni per la definizione di accordi aventi ad oggetto la gestione coordinata della RPT e delle utenze ad essa collegate, anche ai fini dell'erogazione dei servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura e del servizio di salvaguardia; tali accordi, da applicare nelle more dell'adozione da parte dell'Autorità della regolazione di cui all'articolo 33 della legge n. 99/09, non risultano tuttavia ancora conclusi;
    • con riferimento ad un secondo punto di prelievo, corrispondente ad una utenza di consumo connessa alla RPT, Enel Distribuzione, su richiesta di Edison Energia, avrebbe assegnato il codice identificativo (POD) necessario per trattare tale punto come se fosse direttamente connesso al sistema nazionale;
    • presso il predetto punto di prelievo, è stato attivato il servizio di salvaguardia tutt'ora in essere; peraltro, in seguito alla richiesta di Hera Comm di sospendere la fornitura per inadempimento del cliente finale, sono emerse alcune criticità sia sull'esatta individuazione del cliente titolare del punto, sia nella gestione delle procedure di sospensione, che non risultano ancora eseguite;
  • gli elementi sopra richiamati evidenziano anomalie nella gestione della RPT, in relazione sia all'attivazione del servizio di salvaguardia, sia alla configurazione ed erogazione dei servizi di dispacciamento, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;
  • inoltre, emerge una grave situazione di incertezza in ordine alle condizioni per la corretta fatturazione da parte di Hera Comm per il servizio fornito al Polo di Terni; tale situazione risulta ancor più complessa in quanto, dall'1 gennaio 2011, il servizio di salvaguardia nella zona del Polo di Terni è svolto da un altro esercente.

Ritenuto che sia opportuno:

  • avviare un'istruttoria conoscitiva sulle problematiche emerse nella gestione del Polo di Terni, al fine di:
    1. verificare, anche alla luce del quadro normativo vigente, i comportamenti degli operatori coinvolti, con particolare riferimento a: ­ 
      - le condotte poste in essere ai fini dell'attivazione del servizio di salvaguardia;
    2. - le modalità di gestione della RPT ai fini della corretta imputazione dell'energia fornita da Hera Comm nell'erogazione del servizio di salvaguardia, nonché ai fini della sospensione della fornitura;
    3. approfondire le esigenze rilevanti per una corretta e ordinata gestione del Polo di Terni e della relativa RPT ai fini dell'erogazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto, sino all'adozione da parte dell'Autorità della regolazione attuativa dell'articolo 33 della legge n. 99/09;
    4. valutare eventuali elementi che abbiano impedito o ostacolato la regolare erogazione del servizio fornito da Hera Comm;
    5. disporre del maggior numero di informazioni possibili, anche al fine di adottare, ove necessario, misure d'urgenza per assicurare l'equilibrio economico finanziario di Hera Comm

DELIBERA

  1. di avviare una istruttoria conoscitiva sulle problematiche relative al Polo di Terni, con particolare riferimento ai profili evidenziati in motivazione, finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili alla predisposizione degli interventi di competenza;
  2. di attribuire la responsabilità dell'istruttoria conoscitiva di cui al precedente punto 1 al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, che svolge le relative attività in collaborazione con il Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità per le parti di competenza;
  3. di prevedere che l'istruttoria conoscitiva sia conclusa entro il mese di maggio 2011;
  4. di trasmettere copia del presente provvedimento alle seguenti società:
    • ­         Hera Comm S.p.A.;
    • ­         Edison Energia S.p.A.;
    • ­         Enel Distribuzione S.p.A.;
    • ­         ASM Terni S.p.A.;
    • ­         Edison S.p.A.
  5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

25 gennaio 2011                                                            
Il Presidente: Alessandro Ortis


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