Data pubblicazione: 30 novembre 2011
Determina 30 novembre 2011
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Modalità operative per le comunicazioni connesse alla procedura di certificazione ai sensi della deliberazione 3 novembre 2011 ARG/com 153/11
Visti:
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento CE n. 714/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica che abroga il regolamento CE n. 1228/2003;
- il regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il regolamento CE n. 1775/2005;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, pubblicato il 28 giugno 2011;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 ed in particolare l'Allegato A, così come successivamente modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorità 4 ottobre 2007, n. 253/07, 10 dicembre 2007, n. 310/07, 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 e 20 aprile 2010, ARG/com 57/10;
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011 - ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);
- il documento di lavoro della Commissione europea SEC (2011) 1095 final "Commission Staff Working Paper on certification of Transmission System Operators of networks for electricity and natural gas in the European Union" (di seguito: documento di lavoro della Commissione);
Considerato che:
- con la deliberazione ARG/com 153/11, l'Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori di sistemi di trasporto del gas naturale e di trasmissione dell'energia elettrica;
- l'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'impresa maggiore di trasporto gas, il gestore di trasmissione elettrica, nonché le imprese proprietarie di porzioni delle reti di trasporto gas e trasmissione elettrica inviino all'Autorità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione ARG/com 153/11, i questionari di cui agli allegati B, D, E ed F, resi disponibili sul sito Internet dell'Autorità, compilati con le informazioni richieste e con allegati i documenti necessari allo svolgimento delle citate procedure di certificazione;
- il medesimo articolo 5, prevede che le restanti imprese oggetto del provvedimento inviino all'Autorità, entro il 3 gennaio 2012, i questionari di cui agli allegati B, C, D ed F, resi disponibili sul sito Internet dell'Autorità, compilati con le informazioni richieste e con allegati i documenti necessari allo svolgimento delle citate procedure di certificazione;
- l'articolo 24 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che i questionari di cui al precedente alinea debbano essere trasmessi all'Autorità in formato elettronico non riscrivibile, su supporto magnetico, a mezzo plico raccomandato e che il Direttore della Direzione tariffe, ai fini dell'efficace gestione delle procedure di certificazione, può stabilire con propria determinazione modalità operative vincolanti circa la trasmissione dei dati;
- l'articolo 25 dell'Allegato A prevede l'obbligo, a carico delle imprese oggetto delle procedure di certificazione, di comunicare all'Autorità le variazioni delle informazioni già trasmesse in sede di prima certificazione.
Considerato altresì che:
- l'articolo 10, rispettivamente della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, prevede che ai fini della procedura di certificazione, le autorità di regolamentazione notifichino senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita di certificazione dei gestori di trasporto del gas naturale o di trasmissione elettrica, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini di detta decisione;
- il medesimo articolo della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE prevede che le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili;
- nel documento di lavoro della Commissione, sono state stabilite regole per il trattamento e l'invio a quest'ultima delle informazioni pervenute all'Autorità nell'ambito delle procedure di certificazione.
Considerato infine che:
- le informazioni trasmesse dalle imprese, nell'ambito delle procedure di certificazione, tramite i questionari allegati alla deliberazione ARG/com 153/11 nonché le variazioni delle suddette informazioni hanno, in molti casi, natura riservata che richiede la previsione di opportune procedure per il loro trattamento da parte degli Uffici dell'Autorità nonché per la successiva trasmissione alla Commissione europea;
- le informazioni trasmesse dalle imprese saranno comunque oggetto di apposite modalità di custodia e di trattamento, atte ad assicurarne la riservatezza e che con comunicazione successiva si darà conto, ai sensi della normativa di riferimento, dell'indicazione del responsabile e degli incaricati del trattamento delle medesime informazioni per conto dell'Autorità;
Ritenuto necessario:
- definire modalità operative per l'invio delle informazioni da parte delle imprese soggette alle procedure di certificazione di cui alla deliberazione ARG/com 153/11, che assicurino la riservatezza, l'integrità e la non ripudiabilità delle medesime informazioni.
DETERMINA
- di prevedere che, ai fini della procedura di certificazione di cui alla deliberazione ARG/com 153/11, le informazioni contenute nei questionari di cui agli allegati B, C, D, E e il programma degli adempimenti i cui contenuti minimi sono definiti dall'allegato F, siano trasmessi secondo le seguenti modalità:
- in relazione ai singoli punti dei questionari B, C, D ed E, le imprese riportano il nome o i nomi dei file allegati contenenti le informazioni richieste. Tali questionari rappresentano l'indice del complesso dei documenti inviati;
- il programma degli adempimenti è contenuto in uno o più file, separati da quelli di cui ai questionari sopra citati, opportunamente denominati;
- i file corrispondenti ai questionari e i file relativi al programma degli adempimenti sono trasmessi in formato PDF non riscrivibile ed, inoltre:
- i file di tipo testuale debbono avere un formato che consenta la funzionalità di copia e di stampa del contenuto dei medesimi;
- i file contenenti parti non testuali possono essere salvati in formato fotografico;
- i file contenenti informazioni riservate, qualunque sia il loro formato, devono rispettare, nella loro denominazione, la seguente struttura:"riservato_nomefile.pdf";
- i file di cui al punto c) sono compressi in un file ZIP per ciascun questionario e in un ulteriore file ZIP per il programma degli adempimenti. I file ZIP devono essere protetti da password di accesso (unica per tutti i file);
- i questionari compilati e i file ZIP allegati sono salvati su supporto DVD o CD Rom non riscrivibile;
- il contenuto del DVD o CD Rom è corredato da firma digitale del rappresentante legale dell'impresa;
- l'invio dei DVD o CD Rom è effettuato, nei termini previsti dalla deliberazione ARG/com 153/11, con una sola delle due modalità di seguito previste:
- tramite plico raccomandato con ricevuta di ritorno, all'attenzione della Direzione tariffe, inviato alla sede dell'Autorità, Piazza Cavour 5, 20121 Milano, recante in evidenza la dicitura: "Documentazione relativa alla certificazione ai sensi della deliberazione ARG/com 153/11". L'invio è corredato da lettera di accompagnamento che elenca i file contenuti nel DVD o CD Rom trasmessi;
- consegna a mano, in orario lavorativo (dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30), presso la sede dell'Autorità, Piazza Cavour 5, 20121 Milano;
- indipendentemente dalla modalità adottata tra quelle previste dalla precedente lettera g), nella medesima data di invio del plico ovvero di consegna a mano, l'impresa provvede ad inviare all'Autorità, un ulteriore plico contenente:
- i. una busta chiusa, riportante la seguente dicitura: "Documentazione relativa alla certificazione ai sensi della deliberazione ARG/com 153/11 - contiene informazioni riservate - non aprire" e nella quale è acclusa la password di cui alla lettera d), necessaria all'apertura dei file allegati ai questionari e del file relativo al programma degli adempimenti;
- ii. una lettera di accompagnamento alla busta di cui sopra;
- il plico di cui alla lettera h) è inviato al medesimo indirizzo di cui alla lettera g), tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
- di prevedere che le comunicazioni di cui al comma 25.1 dell'allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 sono effettuate con le medesime modalità di cui al punto 1 della presente determinazione;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Il Direttore
Egidio Fedele Dell'Oste
Milano, 30 novembre 2011