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Data pubblicazione: 14 febbraio 2011

Delibera 09 febbraio 2011

EEN 2/11

Approvazione della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0892225100708R032 presentata da TEP Energy Solution S.r.l., in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione III, 21 dicembre 2010, n. 7659

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; (di seguito: d.P.R. n. 244/01);
  • i decreti ministeriali 20 luglio 2004 recanti "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
  • il decreto ministeriale del 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili";
  • il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" e s.m.i.;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04 e, in particolare, le schede tecniche n. 13a e n. 14 relative, rispettivamente, all'installazione di erogatori per doccia a basso flusso e all'installazione di rompigetto aerati per rubinetti entrambi in ambito domestico;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 gennaio 2006, n. 4/06 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 4/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 18/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, n. 173/07 (di seguito: deliberazione n. 173/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2008, EEN 20/08 (di seguito: deliberazione EEN 20/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 maggio 2009, EEN 4/09 (di seguito: deliberazione EEN 4/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 settembre 2009, EEN 14/09 (di seguito: deliberazione EEN 14/09);
  • il parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10;
  • la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, depositata il 22 marzo 2010, n. 1634/10;
  • la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, depositata il 22 marzo 2010, n. 1635/10 (di seguito: decisione del Consiglio di Stato n. 1635/10);
  • la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione III, depositata il 4 febbraio 2009, n. 1101/09 (di seguito: sentenza del Tar Lombardia n. 1101/09);
  • la sentenza del Tar Lombardia, Sezione III, depositata il 21 dicembre 2010, n. 7659/10 (di seguito: sentenza del Tar Lombardia n. 7659/10);
  • la comunicazione del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità alla società TEP Energy Solution S.r.l. in data 30 luglio 2008, prot. Autorità n. 23039 del 30 luglio 2008;
  • la comunicazione della società TEP Energy Solution S.r.l. in data 7 agosto 2008, prot. Autorità n. 24585 del 12 agosto 2008;
  • la comunicazione della società TEP Energy Solution S.r.l. in data 7 agosto 2008, prot. Autorità n. 24928 del 18 agosto 2008.

Considerato che:

  • in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1101/09 e fatti salvi gli effetti della decisione del Consiglio di Stato sull'appello proposto dall'Autorità avverso tale sentenza, con la deliberazione EEN 14/09 l'Autorità ha concluso la rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica avente codice 0892225100707R009 presentata dalla società TEP Energy Solution S.r.l.;
  • con la citata deliberazione EEN 14/09 l'Autorità ha rigettato la richiesta di verifica e certificazione di cui al precedente punto in quanto, dagli elementi di fatto e di diritto illustrati nel medesimo provvedimento, risulta che la società non ha preparato e realizzato il progetto di risparmio energetico con la diligenza, buona fede e correttezza necessarie a garantire la massimizzazione del tasso di ritorno dei buoni distribuiti;
  • con la sentenza n. 7659/10 il Tar Lombardia ha annullato la delibera EEN 14/09 per motivi formali ed ha  assegnato all'Autorità il termine di 90 giorni per dare esecuzione alla stessa;
  • nella citata sentenza n. 7659/10 il Tar Lombardia ha precisato,  in conformità al principio già espresso dal Consiglio di Stato nella decisione n. 1635/2010, che la corretta esecuzione dei progetti di risparmio energetico costituisce un'obbligazione di risultato, in quanto la relativa remunerazione in termini di certificati bianchi, in caso di controllo, non deve essere parametrata al dato forfetario del 50% dei buoni inviati ma commisurata, invece, alle percentuali di effettiva utilizzazione degli stessi da parte dei consumatori finali;
  • nella citata decisione n. 1635/10 il Consiglio di Stato ha, in particolare, precisato che:
    • anche prima della eliminazione del metodo di rendicontazione forfettaria dei buoni omaggio distribuiti ai clienti finali (ossia dell'abolizione del coefficiente b) disposta con la deliberazione n. 18/07) l'Autorità aveva il potere, in sede di controllo a campione ai sensi dell'art. 14, della delibera n. 103/03"di verificare il tasso di ritorno effettivo e di rettificare conseguentemente l'ammontare dei certificati bianchi" da riconoscere al titolare del progetto; ciò in quanto i risparmi energetici derivanti dalla realizzazione dei progetti di efficienza energetica devono essere effettivi, altrimenti i certificati bianchi, rilasciati a fronte di una mancata riduzione dell'inquinamento (conseguente al mancato risparmio energetico), porterebbero al risultato paradossale, opposto all'obiettivo per cui sono nati, di consentire un aumento del tasso complessivo di inquinamento, con evidente danno per l'umanità e l'ambiente a livello globale;
    • da quanto sopra "consegue che l'interesse che regge i ricorsi di primo grado può essere solo ed esclusivamente l'interesse ad una corretta istruttoria, non anche l'interesse a conseguire comunque, in sede di procedimento di riesame, un numero di certificati bianchi corrispondenti al tasso di ritorno forfetario anziché al tasso di ritorno effettivo" in quanto tale secondo interesse è "in radicale contrasto con gli interessi generali e collettivi sottesi al quadro normativo di riferimento e non potrebbe essere tutelato"e ha evidenziato che, anche il relazione ai progetti realizzati sotto la vigenza del coefficiente b "a seguito di una corretta istruttoria, l'AEEG mantiene integro il potere (e il dovere) di fissare il numero di certificati bianchi spettanti in base al tasso di ritorno effettivo";
    • "i certificati bianchi vanno riconosciuti in misura corrispondente all'effettivo risparmio energetico come commisurabile in base al tasso di ritorno effettivo" dei buoni omaggio inviati ai consumatori finali emerso in sede di controllo a campione effettuato ai sensi dell'articolo 14 delle Linee guida.

Considerato inoltre che:

  • per ragioni di equità, visti gli elementi acquisiti, con la delibera EEN 20/08 l'Autorità ha consentito alla società TEP Energy Solution S.r.l., eccezionalmente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, delle Linee guida, di presentare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica dello stesso  provvedimento e secondo le modalità operative definite al riguardo dal Direttore di Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, una nuova richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici eventualmente conseguiti dal progetto oggetto della richiesta di verifica e certificazione 0892225100707R009, da valutarsi ai sensi delle schede tecniche n. 13a e 14 di cui alla deliberazione n. 111/04 così come modificata dalla deliberazione n. 18/07 e, dunque, commisurando l'ammontare di certificati bianchi da riconoscere all'effettivo risparmio energetico come misurabile in base all'effettivo tasso di ritorno dei buoni distribuiti, ossia alle unità fisiche di riferimento rendicontate dalla società in tale nuova richiesta di verifica e certificazione;
  • con le comunicazioni in data 7 agosto 2008, rispettivamente prot. Autorità n. 24585 del 12 agosto 2008 e prot. Autorità n. 24928 del 18 agosto 2008, la società TEP Energy Solution S.r.l. si è avvalsa della possibilità di cui al precedente alinea, inviando all'Autorità, secondo quanto previsto al punto 2 della delibera EEN 20/08, una nuova richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici, avente codice 0892225100708R032 (di seguito: RVC 08R032);
  • con la delibera EEN 14/09 l'Autorità aveva disposto di differire la valutazione della richiesta di verifica e certificazione avente codice 0892225100708R032 di cui al precedente punto in attesa della decisione del Consiglio di Stato sull'appello avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 1101/2009;
  • la predetta richiesta di verifica e certificazione  ha ad oggetto unità fisiche di riferimento che consentono, in coerenza con il principio enunciato dalla decisione del Consiglio di Stato n. 1635/10 e richiamato dalla sentenza del Tar Lombardia n. 7659/10, di commisurare l'ammontare di certificati bianchi da riconoscere alla società all'effettivo risparmio energetico conseguito con il progetto come misurabile in base all'effettivo tasso di ritorno dei buoni distribuiti dalla società ai consumatori finali.

Ritenuto che:

  • sia necessario e urgente dare esecuzione alla sentenza del Tar Lombardia n. 7659/10 tenuto conto di quanto precisato anche nella decisione del Consiglio di Stato n. 1635/10, fatti salvi gli effetti della decisione del Consiglio di Stato sull'appello dell'Autorità avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 7659/10, alla quale il presente provvedimento non costituisce acquiescenza;
  • sia conseguentemente necessario procedere alla valutazione della richiesta di verifica e certificazione avente codice 0892225100708R032 presentata dalla società TEP Energy Solution S.r.l, la quale, ai fini dell'esecuzione della predetta sentenza n. 7659/10, deve intendersi sostitutiva della richiesta di verifica e certificazione presentata in precedenza dalla società e avente codice 0892225100707R009;
  • alla luce degli elementi di fatto e di diritto fin qui esposti la richiesta di verifica e certificazione avente codice 0892225100708R032 vada approvata, e vada dato mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità per i seguiti di competenza, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della deliberazione n. 4/06

 

DELIBERA

  1. in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia, Sezione III, 21 dicembre 2010, n. 7659 di approvare la richiesta di verifica e certificazione avente codice 0892225100708R032 presentata dalla società TEP Energy Solution S.r.l con le due comunicazioni del 7 agosto 2008, rispettivamente prot. Autorità n. 24585 del 12 agosto 2008 e prot. Autorità n. 24928 del 18 agosto 2008, dando mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità per i seguiti di competenza ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della deliberazione n. 4/06;
  2. il presente provvedimento non costituisce acquiescenza alle sentenze del Tar Lombardia n. 1101/10 e n. 7659/10;
  3. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società TEP Energy Solution S.r.l. con sede in Roma, viale Regina Margherita, 101, int. 9;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

9 febbraio 2011
Il Presidente: Alessandro Ortis


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