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Data pubblicazione: 29 dicembre 2010

Delibera 21 dicembre 2010

ARG/elt 244/10

Approvazione delle proposte contrattuali di Terna di cui all'articolo 65.bis, comma 65.bis.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 per l’anno 2011

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 dicembre 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
  • il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
  • il parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010 n. 5388/10 (di seguito: parere CdS 5388/10);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2010, ARG/elt n. 162/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt n. 162/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2010, ARG/elt n. 210/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt n. 210/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2010, GOP n. 75/10
  • la comunicazione della società E.ON ENERGY TRADING Spa in data 8 novembre 2010 - protocollo Autorità n. 037059 del 9 novembre 2010 - (di seguito: comunicazione E.ON 8 novembre);
  • la comunicazione della società ENEL PRODUZIONE Spa in data 8 novembre 2010 - protocollo Autorità n. 037276 del 11 novembre 2010 - (di seguito: comunicazione ENEL 8 novembre);
  • la comunicazione della società IDROENERGIA Scrl in data 8 novembre 2010 - protocollo Autorità n. 037058 del 9 novembre 2010 - (di seguito: comunicazione IDROENERGIA 8 novembre);
  • la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) in data 12 novembre 2010 - protocollo Autorità n. 038069 del 18 novembre 2010;
  • la comunicazione di Terna in data 16 dicembre 2010 - protocollo Autorità n. 41062 del 17 dicembre 2010 - (di seguito: comunicazione Terna 16 dicembre).

Considerato che:

  • gli articoli 63, 64 e 65 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; e che l'articolo 65.bis dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, definisce invece le discipline alternative alla disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per queste discipline alternative;
  • l'articolo 65.bis, comma 65bis.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, prevede che, entro il termine di notifica di cui al comma 63.4 del medesimo Allegato A, l'Autorità determini e comunichi a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori assunti, con riferimento all'anno solare successivo, da:
    • le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui ai commi 65bis.1 e 65bis.2 del medesimo Allegato A;
    • la quantità di copertura in energia afferente all'impegno e di cui al punto i), lettera b), del comma 65bis.1 del medesimo Allegato A;
    • il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65bis.2 del medesimo Allegato A, incluse le eventuali indicizzazioni;
    • il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65.bis.2 del medesimo Allegato A;
  • l'articolo 65bis, comma 65bis.5, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, prevede che l'utente del dispacciamento che intenda sottoscrivere il contratto di cui al comma 65bis.1, secondo le modalità di cui al medesimo comma o secondo le modalità di cui al comma 65bis.2, del medesimo Allegato A comunichi all'Autorità e a Terna la propria intenzione entro il termine di notifica di cui al comma 63.5 del medesimo Allegato A;
  • l'articolo 65bis, comma 65bis.7, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, prevede che l'utente del dispacciamento abbia facoltà di sottoscrivere il contratto di cui al comma 65bis.1 del suddetto Allegato A anche per quantità parziali;
  • con deliberazione ARG/elt n. 162/10, l'Autorità ha determinato e comunicato a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori di cui al comma 65bis.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, per l'anno solare 2011;
  • con comunicazione E.ON 8 novembre, la società E.ON ENERGY TRADING Spa ha manifestato la propria intenzione di sottoscrivere, con riferimento all'anno solare 2011, per quantità parziali il contratto di cui al comma 65.bis.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, secondo le modalità di cui al comma 65.bis.2 del medesimo Allegato A;
  • con comunicazione ENEL 8 novembre, la società ENEL PRODUZIONE Spa ha manifestato la propria intenzione di sottoscrivere, con riferimento all'anno solare 2011, per quantità parziali il contratto di cui al comma 65.bis.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, secondo le modalità di cui al comma 65.bis.2 del medesimo Allegato A;
  • con comunicazione IDROENERGIA 8 novembre, la società IDROENERGIA Scrl ha manifestato la propria intenzione di sottoscrivere, con riferimento all'anno solare 2011, il contratto di cui al comma 65.bis.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, secondo le modalità di cui al comma 65.bis.2 del medesimo Allegato A;
  • con la deliberazione ARG/elt 210/10 l'Autorità:
    • ha provveduto a rideterminare le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante precedentemente determinate con la deliberazione ARG/elt 162/10 con riferimento agli utenti del dispacciamento che avevano manifestato la loro intenzione di procedere a sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, secondo le modalità di cui al comma 65.bis.2 del medesimo Allegato A, per quantità parziali;
    • ha conseguentemente provveduto a modificare gli Allegati A e C alla deliberazione ARG/elt n. 162/10 ed a darne comunicazione rispettivamente ad ENEL PRODUZIONE Spa e ad E.ON ENERGY TRADING Spa, oltre che a Terna.

Considerato inoltre che:

  • le proposte di contratto trasmesse da Terna con comunicazione Terna 16 dicembre sono coerenti con quanto disposto nelle deliberazioni ARG/elt n. 162/10 e ARG/elt n. 210/10, nonché con i principi e le finalità dell'articolo 65.bis dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
  • l'approvazione da parte dell'Autorità delle proposte di contratto trasmesse da Terna con comunicazione Terna 16 dicembre è urgente e indifferibile, pena la mancata sottoscrizione, in tempo utile, dei relativi contratti da parte di Terna e degli utenti del dispacciamento interessati; posto che i suddetti contratti devono disciplinare il comportamento di offerta degli utenti del dispacciamento interessati nel Mercato dei servizi di dispacciamento a partire dalle offerte relative alle prestazioni da erogare il 1 gennaio 2011.

Ritenuto opportuno:

  • approvare le proposte di contratto trasmesse da Terna con comunicazione Terna 16 dicembre onde procedere celermente alla sottoscrizione dei predetti contratti con gli operatori sopraelencati.

 

DELIBERA

  1. di approvare le proposte di contratto trasmesse da Terna con comunicazione Terna 16 dicembre;
  2. di trasmettere il presente provvedimento a Terna per le finalità di cui all'articolo 65.bis, comma 65.bis.5, dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06 nonché alle società ENEL PRODUZIONE Spa, E.ON ENERGY TRADING Spa ed IDROENERGIA Scrl;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

21dicembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis