Data pubblicazione: 29 dicembre 2010
Delibera 21 dicembre 2010
ARG/elt 244/10
Approvazione delle proposte contrattuali di Terna di cui all'articolo 65.bis, comma 65.bis.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 per l’anno 2011
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 dicembre 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010 n. 5388/10 (di seguito: parere CdS 5388/10);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2010, ARG/elt n. 162/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt n. 162/10);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2010, ARG/elt n. 210/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt n. 210/10);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2010, GOP n. 75/10
- la comunicazione della società E.ON ENERGY TRADING Spa in data 8 novembre 2010 - protocollo Autorità n. 037059 del 9 novembre 2010 - (di seguito: comunicazione E.ON 8 novembre);
- la comunicazione della società ENEL PRODUZIONE Spa in data 8 novembre 2010 - protocollo Autorità n. 037276 del 11 novembre 2010 - (di seguito: comunicazione ENEL 8 novembre);
- la comunicazione della società IDROENERGIA Scrl in data 8 novembre 2010 - protocollo Autorità n. 037058 del 9 novembre 2010 - (di seguito: comunicazione IDROENERGIA 8 novembre);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) in data 12 novembre 2010 - protocollo Autorità n. 038069 del 18 novembre 2010;
- la comunicazione di Terna in data 16 dicembre 2010 - protocollo Autorità n. 41062 del 17 dicembre 2010 - (di seguito: comunicazione Terna 16 dicembre).
Considerato che:
- gli articoli 63, 64 e 65 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; e che l'articolo 65.bis dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, definisce invece le discipline alternative alla disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per queste discipline alternative;
- l'articolo 65.bis, comma 65bis.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, prevede che, entro il termine di notifica di cui al comma 63.4 del medesimo Allegato A, l'Autorità determini e comunichi a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori assunti, con riferimento all'anno solare successivo, da:
- le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui ai commi 65bis.1 e 65bis.2 del medesimo Allegato A;
- la quantità di copertura in energia afferente all'impegno e di cui al punto i), lettera b), del comma 65bis.1 del medesimo Allegato A;
- il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65bis.2 del medesimo Allegato A, incluse le eventuali indicizzazioni;
- il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65.bis.2 del medesimo Allegato A;
- l'articolo 65bis, comma 65bis.5, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, prevede che l'utente del dispacciamento che intenda sottoscrivere il contratto di cui al comma 65bis.1, secondo le modalità di cui al medesimo comma o secondo le modalità di cui al comma 65bis.2, del medesimo Allegato A comunichi all'Autorità e a Terna la propria intenzione entro il termine di notifica di cui al comma 63.5 del medesimo Allegato A;
- l'articolo 65bis, comma 65bis.7, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, prevede che l'utente del dispacciamento abbia facoltà di sottoscrivere il contratto di cui al comma 65bis.1 del suddetto Allegato A anche per quantità parziali;
- con deliberazione ARG/elt n. 162/10, l'Autorità ha determinato e comunicato a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori di cui al comma 65bis.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, per l'anno solare 2011;
- con comunicazione E.ON 8 novembre, la società E.ON ENERGY TRADING Spa ha manifestato la propria intenzione di sottoscrivere, con riferimento all'anno solare 2011, per quantità parziali il contratto di cui al comma 65.bis.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, secondo le modalità di cui al comma 65.bis.2 del medesimo Allegato A;
- con comunicazione ENEL 8 novembre, la società ENEL PRODUZIONE Spa ha manifestato la propria intenzione di sottoscrivere, con riferimento all'anno solare 2011, per quantità parziali il contratto di cui al comma 65.bis.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, secondo le modalità di cui al comma 65.bis.2 del medesimo Allegato A;
- con comunicazione IDROENERGIA 8 novembre, la società IDROENERGIA Scrl ha manifestato la propria intenzione di sottoscrivere, con riferimento all'anno solare 2011, il contratto di cui al comma 65.bis.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, secondo le modalità di cui al comma 65.bis.2 del medesimo Allegato A;
- con la deliberazione ARG/elt 210/10 l'Autorità:
- ha provveduto a rideterminare le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante precedentemente determinate con la deliberazione ARG/elt 162/10 con riferimento agli utenti del dispacciamento che avevano manifestato la loro intenzione di procedere a sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, secondo le modalità di cui al comma 65.bis.2 del medesimo Allegato A, per quantità parziali;
- ha conseguentemente provveduto a modificare gli Allegati A e C alla deliberazione ARG/elt n. 162/10 ed a darne comunicazione rispettivamente ad ENEL PRODUZIONE Spa e ad E.ON ENERGY TRADING Spa, oltre che a Terna.
Considerato inoltre che:
- le proposte di contratto trasmesse da Terna con comunicazione Terna 16 dicembre sono coerenti con quanto disposto nelle deliberazioni ARG/elt n. 162/10 e ARG/elt n. 210/10, nonché con i principi e le finalità dell'articolo 65.bis dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
- l'approvazione da parte dell'Autorità delle proposte di contratto trasmesse da Terna con comunicazione Terna 16 dicembre è urgente e indifferibile, pena la mancata sottoscrizione, in tempo utile, dei relativi contratti da parte di Terna e degli utenti del dispacciamento interessati; posto che i suddetti contratti devono disciplinare il comportamento di offerta degli utenti del dispacciamento interessati nel Mercato dei servizi di dispacciamento a partire dalle offerte relative alle prestazioni da erogare il 1 gennaio 2011.
Ritenuto opportuno:
- approvare le proposte di contratto trasmesse da Terna con comunicazione Terna 16 dicembre onde procedere celermente alla sottoscrizione dei predetti contratti con gli operatori sopraelencati.
DELIBERA
- di approvare le proposte di contratto trasmesse da Terna con comunicazione Terna 16 dicembre;
- di trasmettere il presente provvedimento a Terna per le finalità di cui all'articolo 65.bis, comma 65.bis.5, dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06 nonché alle società ENEL PRODUZIONE Spa, E.ON ENERGY TRADING Spa ed IDROENERGIA Scrl;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
21dicembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis