Data pubblicazione: 20 dicembre 2010
Delibera 16 dicembre 2010
ARG/elt 243/10
Approvazione dello schema di “Pentalateral Agreement” recante le procedure operative finalizzate all’implementazione di un meccanismo di “Market Coupling” sull’interconnessione Italia-Slovenia a decorrere dal 1 gennaio 2011
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 16 dicembre 2010
Visti:
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento n. 1228/200 del 14 agosto 2009 (di seguito: il regolamento n. 714/2009);
- la decisione della Commissione Europea 2003/796/EC dell' 11 novembre 2003 con cui viene istituito ERGEG, gruppo di lavoro europeo dei regolatori di elettricità e gas;
- la legge 14 novembre 1995 n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- la legge 12 dicembre 2002 n. 273;
- la legge 27 ottobre 2003 n. 290;
- la legge 23 agosto 2004 n. 239;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 dicembre 2010 recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l'anno 2011, e direttive all'Acquirente unico SpA in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2011 (di seguito: decreto 14 dicembre 2010);
- il parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010 n. 5388/10 (di seguito: parere CdS 5388/10);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2008, ARG/elt 182/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 182/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2009, ARG/elt 194/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 194/09);
- la deliberazione dell'Autorità del 13 settembre 2010, ARG/elt 143/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 143/10);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010 GOP 75/10,
- la deliberazione del Regolatore sloveno "Javna agencija Republike Slovenije za energijo" (di seguito: AGEN-RS) del 13 ottobre 2010, 141-4/2010-3/EE-03 (di seguito: deliberazione 141-4/2010-3/EE-03)
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 241/10, con il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 241/10);
- il Memorandum of Understanding del 14 aprile 2008 (di seguito: MoU 2008) firmato dalle società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) e Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. (di seguito: Borzen);
- la Joint Declaration del 8 Settembre 2008 firmata dai Ministri degli Esteri di Italia e Slovenia (di seguito: Joint Declaration 2008);
- la Joint Declaration del 9 Novembre 2009 firmata dai Ministri degli Esteri di Italia e Slovenia (di seguito: Joint Declaration 2009);
- il Memorandum of Understanding del 27 agosto 2010 firmato dal Ministro italiano dello sviluppo economico e dal Ministro sloveno dell'economia (di seguito: MoU 2010);
- le minute, ivi inclusi i relativi documenti allegati, di ciascuna delle dieci riunioni del Working Group bilaterale Italia - Slovenia;
- le minute, ivi inclusi i documenti allegati, della sedicesima riunione dell'Implementation Group della Regione Centro-Sud tenutasi in data 29 settembre 2010;
- le minute, ivi inclusi i documenti allegati, della terza riunione dello Stakeholder Group della Regione Centro-Sud tenutasi in data 16 novembre 2010;
- le regole per l'accesso alle reti di interconnessione tra Italia e Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia con i relativi allegati - Access rules to France-Italy, Switzerland-Italy, Austria-Italy, Slovenia-Italy, Greece-Italy interconnections part I (relative all'allocazione della capacità di interconnessione per il periodo dal 01/01/2011 al 31/03/2011) e part II (relative all'allocazione della capacità di interconnessione, gestita da CASC per il periodo dal 01/04/2011 al 31/12/2011) elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti al gruppo di lavoro in ambito ERGEG, Regione Centro-Sud, e inviate da Terna all'Autorità, unitamente agli esiti della consultazione pubblica dei medesimi documenti, in data 1 dicembre 2010, prot. Autorità n. 40126 del 9 dicembre 2010 (di seguito: Access rules);
- la comunicazione congiunta del GME e di Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) del 13 dicembre 2010, prot. Autorità n. 40877 in data 15 dicembre 2010 (di seguito: comunicazione congiunta GME-Terna 15 dicembre 2010), recante in allegato lo schema di Pentalateral Agreement fraGME, Borzen, BSP, Terna e ELES, Elektro - Slovenija, d.o.o (di seguito: ELES);
Considerato che:
- con la firma del MoU 2008, le società GME e Borzen hanno avviato una cooperazione finalizzata a concepire e proporre un meccanismo di asta implicita (market coupling) per l'assegnazione della capacità giornaliera sull'interconnessione Slovenia-Italia;
- con la firma della Joint Declaration 2008, i Ministri degli Esteri di Italia e Slovenia hanno espresso, per conto dei rispettivi Governi, il loro supporto alle attività volte all'ulteriore integrazione del Mercato Interno dell'Energia ivi inclusa la cooperazione fra GME e Borzen;
- con la comunicazione del documento di discussione "Establishment of a market coupling mechanism on the slovenian-italian border" del novembre 2008 ai Regolatori italiano e sloveno (di seguito: i Regolatori), ai Gestori della rete di trasmissione italiano e sloveno (di seguito: i TSO), al Ministro italiano dello sviluppo economico e al Ministro sloveno dell'economia (di seguito: i Ministri rilevanti), le società GME, Borzen e BSP (di seguito: i PX/MO) hanno proposto di avviare una stretta cooperazione fra Ministri rilevanti, Regolatori, TSO e PX/MO finalizzata alla realizzazione del progetto di market coupling sull'interconnessione Slovenia-Italia;
- con il Kick-off meeting di Roma il 22 maggio 2009, le rappresentative del Ministro italiano dello sviluppo economico, dei Regolatori, dei TSO e dei PX/MO hanno avviato i lavori di implementazione del progetto di market coupling sull'interconnessione Slovenia-Italia;
- nel corso del citato Kick-off meeting, i partecipanti hanno unanimemente convenuto di costituire un Working Group bilaterale Italia-Slovenia (di seguito: WG) - presieduto dai delegati dei Regolatori e composto dai delegati dei Ministri rilevanti, dei TSO e dei PX/MO - incaricato di:
- lavorare in parallelo su tutti gli aspetti del processo di implementazione del progetto;
- informare costantemente l'Implementation Group della Regione Centro-Sud circa i progressi del summenzionato processo;
- con la firma della Joint Declaration 2009, i Ministri degli Esteri di Italia e Slovenia hanno espresso, per conto dei rispettivi Governi, il loro supporto al WG nel perseguire l'obiettivo dell'integrazione dei mercati elettrici dei due paesi;
Considerato altresì che:
- il WG ha progressivamente concepito una Roadmap per l'implementazione del progetto di market coupling sull'interconnessione Slovenia-Italia basata sui seguenti elementi qualificanti: la firma del MoU 2010, l'approvazione da parte dei Regolatori delle Access rules 2011, la firma di un Master Agreement (di seguito: MA) e di un Pentalateral Agreement (di seguito: PA) da parte dei TSO e dei PX/MO - previa approvazione del testo dei citati Agreement da parte dei Regolatori -, la pubblicazione da parte dei TSO e dei PX/MO di un documento esplicativo del modello di market coupling sull'interconnessione Slovenia-Italia, la presentazione del medesimo modello agli operatori nello Stakeholder Group della Regione Centro-Sud e l'avvio del market coupling sull'interconnessione Slovenia-Italia entro e non oltre il 1 gennaio 2011;
- in data 27 agosto 2010, i Ministri rilevanti, per conto dei rispettivi Governi, hanno firmato il MoU 2010;
- in data 13 settembre 2010 - con deliberazione ARG/elt 143/10 - e in data 13 ottobre 2010 - con deliberazione 141-4/2010-3/EE-03 -, l'Autorità e AGEN-RS hanno rispettivamente approvato lo schema di MA trasmesso ai Regolatori dai TSO e dai PX/MO;
- in data 3 novembre 2010, i TSO e i PX/MO hanno pubblicato sui rispettivi siti Internet il documento "Market Coupling on the Italian - Slovenian border 2011";
- in data 16 novembre 2010, i TSO e i PX/MO hanno firmato il MA approvato dai Regolatori;
- in data 16 novembre 2010, nell'ambito della terza riunione dello Stakeholder Group della Regione Centro-Sud, i Regolatori, i TSO e i PX/MO hanno presentato ufficialmente agli operatori il modello di market coupling sull'interconnessione Slovenia-Italia;
- in data 14 dicembre 2010, il Ministro dello sviluppo economico ha emanato il decreto recante le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l'anno 2011;
- in data 15 dicembre, con deliberazione ARG/elt 241/10, l'Autorità ha approvato le Access rules 2011;
- in data 15 dicembre, con comunicazione congiunta GME-Terna 15 dicembre 2010, GME e Terna hanno trasmesso all'Autorità lo schema di Pentalateral Agreement fra i TSO e i PX/MO;
Considerato inoltre che:
- il MoU 2010 esprime il supporto istituzionale del governo italiano e del governo sloveno al processo di implementazione del progetto di market coupling sull'interconnessione Slovenia-Italia;
- il MA fissa i principali obiettivi e criteri cui deve uniformarsi il progetto di market coupling sull'interconnessione Slovenia-Italia, le principali caratteristiche del medesimo e le condizioni minime a cui i soggetti firmatari del MA sono pronti ad assumersi i rispettivi impegni per l'implementazione del progetto;
- il documento "Market Coupling on the Italian - Slovenian border 2011" illustra agli operatori le principali caratteristiche del modello di market coupling sull'interconnessione Slovenia-Italia e le procedure operative che assicurano la corretta attuazione del citato modello;
- la presentazione ufficiale agli operatori del modello di market coupling sull'interconnessione Slovenia-Italia nell'ambito della terza riunione dello Stakeholder Group della Regione Centro-Sud ha permesso agli operatori di formulare osservazioni sul medesimo modello;
- il decreto 14 dicembre 2010 dispone, fra l'altro, che:
- l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia è effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte secondo modalità definite negli accordi stipulati tra Terna e i gestori di rete dei Paesi interconnessi per l'allocazione congiunta della capacità assegnabile, anche delegando la società partecipata CASC e, nel caso dell'assegnazione delle capacità giornaliere sulla frontiera con la Slovenia, anche attraverso il meccanismo di Market Coupling (articolo 2, comma 3);
- Terna promuove accordi con i gestori di rete dei Paesi interconnessi per l'utilizzo della capacità di trasporto nel breve periodo attraverso meccanismi di mercato, che tengono conto delle risultanze dei mercati, in modo tale da garantire l'uso efficiente della rete di interconnessione (articolo 2, comma 6);
- le Access Rules 2011 approvate dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 241/10 prevedono che:
- l'assegnazione delle capacità giornaliere sulla frontiera Slovenia-Italia è effettuata tramite Market Coupling bilaterale (fra Italia e Slovenia), ossia un'asta implicita che simultaneamente assegna le capacità e accetta le offerte di energia;
- le regole del Market Coupling bilaterale sono fissate nei documenti reperibili presso le borse elettriche italiana (GME) e slovena (BSP).
- lo schema di PA fissa le procedure operative finalizzate alla corretta ed efficiente attuazione del modello di market coupling sull'interconnessione Slovenia-Italia e i reciproci diritti e obblighi dei TSO e dei PX/MO nell'esecuzione delle suddette procedure operative;
Considerato infine che:
- lo schema di PA trasmesso all'Autorità è conforme agli obiettivi e criteri fissati dal MA;
- i valori minimi di capacità giornaliera da assegnare tramite Market Coupling di cui all'articolo 3 dello schema di PA sono puramente indicativi e non vincolanti;
- il criterio di priorità nella selezione delle offerte di cui all'articolo 5 dello schema di PA è coerente col criterio di priorità di cui all'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 241/10 e consente altresì di adeguare tale criterio a eventuali evoluzioni del quadro regolatorio in materia;
- l'articolo 7 dello schema di PA prevede che:
- come principio generale, i PX/MO hanno titolo a ricevere dei corrispettivi sulle transazioni effettuate dagli Shipping Agent;
- i TSO sono tenuti indenni da ogni costo sostenuto nell'esercizio del loro ruolo di Shipping Agent;
- l'applicazione dei corrispettivi sulle transazioni effettuate dagli Shipping Agent sia disciplinata dai Regolatori e/o dalle altre autorità competenti;
- la regolazione delle transazioni effettuate dagli Shipping Agent nei termini previsti dall'articolo 8 del PA comporta la maturazione di proventi e oneri finanziari in capo a Terna conformemente a quanto previsto dal MA;
- l'approvazione da parte dell'Autorità e la conseguente firma da parte dei TSO e dei PX/MO dello schema di PA è urgente e indifferibile pena il mancato avvio del Market Coupling sull'interconnessione Slovenia-Italia previsto dalMoU 2010, dal decreto 14 dicembre 2010, dalle Access Rules 2011 nonché dagli accordi fra i Regolatori assunti nell'ambito del WG e il conseguente pregiudizio in termini di efficienza nell'assegnazione delle capacità giornaliere sulla frontiera con la Slovenia;
Ritenuto opportuno:
- approvare lo schema di PA in quanto conforme agli obiettivi e criteri fissati dal MA;
- approvare lo schema di PA onde non pregiudicare il processo di integrazione dei mercati italiano e sloveno nell'ambito della Regione Centro-Sud;
- prevedere che GME non applichi alcun corrispettivo sulle transazioni effettuate da Terna nel suo ruolo di Shipping Agent sull'interconnessione Slovenia-Italia al fine di tenere effettivamente indenne Terna dai costi sostenuti nell'esercizio del suddetto ruolo;
- prevedere che i proventi e oneri finanziari che maturano in capo a Terna per effetto della regolazione delle transazioni effettuate nel suo ruolo di Shipping Agent sull'interconnessione Slovenia-Italia, nei termini previsti dall'articolo 8 del PA, siano calcolati sulla base dello stesso tasso previsto dall'articolo 44, comma 44.4, della deliberazione n. 111/06
DELIBERA
- di approvare lo schema di PA trasmesso all'Autorità comunicazione congiunta GME-Terna 15 dicembre 2010 a condizione che:
- GME non applichi alcun corrispettivo sulle transazioni effettuate da Terna nel suo ruolo di Shipping Agent sull'interconnessione Slovenia-Italia al fine di tenere effettivamente indenne Terna dai costi sostenuti nell'esercizio del suddetto ruolo;
- i proventi e oneri finanziari che maturano in capo a Terna per effetto della regolazione delle transazioni effettuate nel suo ruolo di Shipping Agent sull'interconnessione Slovenia-Italia, nei termini previsti dall'articolo 8 del PA, siano calcolati da Terna sulla base dello stesso tasso di interesse di cui all'articolo 44, comma 44.4, della deliberazione n. 111/06;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alle società GME e Terna;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro degli Affari Esteri;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
16 dicembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis