Data pubblicazione: 18 novembre 2010
Delibera 17 novembre 2010
ARG/gas 200/10
Avvio di procedimento per la revisione della deliberazione n. 40/04 in tema di verifica degli impianti interni d’utenza alimentati a gas naturale e rettifica di errori materiali nella deliberazione ARG/gas 188/10
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 17 novembre 2010
Visti:
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992;
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 aprile 2000;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 24 gennaio 2001, n. 5/01;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 64/02;
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 40/04 (di seguito: deliberazione n. 40/04) e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 294/06 (di seguito: deliberazione n. 294/06) "Disposizioni in materia di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481";
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 (di seguito: RQDG) "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012(TUDG): approvazione della Parte I "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)";
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2008, ARG/gas 185/08 "Modifiche ed integrazioni alle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas naturale emanate con la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 ed approvazione delle Istruzioni Operative in tema di standard di comunicazione";
- il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2008, n. 37 in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (di seguito: decreto n. 37/08);
- il decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2010;
- il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 (di seguito: legge n. 122/10);
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2010, ARG/gas 188/10 "Aggiornamento degli Allegati alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04 in tema di verifica degli impianti interni d'utenza alimentati a gas naturale" (di seguito: deliberazione ARG/gas 188/10);
- la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2010, GOP 61/10 recante "Approvazione di un nuovo schema di Protocollo di intesa tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il Comitato Italiano Gas" (di seguito: deliberazione GOP 61/10).
Considerato che:
- l'Autorità può imporre obblighi a garanzia della sicurezza del servizio di distribuzione del gas, intesa come tutela dell'integrità fisica delle persone e delle cose, finalizzati alla salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute ed il diritto di proprietà;
- la deliberazione n. 40/04, come successivamente modificata ed integrata, prevede ad oggi, nel caso di attivazione della fornitura di nuovi impianti a gas, l'obbligo di accertamento documentale su tutti gli impianti interni di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, con esclusione di quelli destinati a servire cicli produttivi industriali o artigianali, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti;
- l'accertamento sopra citato, funzionale all'attivazione della fornitura presso i clienti finali, è effettuato dall'impresa distributrice utilizzando esclusivamente la documentazione allegata alla sopra citata deliberazione;
- con la deliberazione n. 294/06 l'Autorità ha approvato disposizioni in materia di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas; successivamente sono state anche delineate le regole ed i contenuti minimi degli scambi informativi tra imprese di vendita e imprese di distribuzione con riferimento alle prestazioni di qualità commerciale regolate dalla RQDG;
- con la disciplina in tema di standard di comunicazione, l'Autorità ha definito, quindi, la sequenza minima obbligatoria relativa ai messaggi inerenti alle richieste di attivazione della fornitura; tale sequenza minima, peraltro, è funzionale alla conoscenza dello stato delle richieste da parte delle imprese di vendita;
- il Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG) è un Ente che ricopre ruoli istituzionali in materia di normazione, prevenzione, formazione e informazione per la sicurezza negli utilizzi dei gas combustibili ed opera nella elaborazione di norme tecniche per il settore dei gas combustibili su delega UNI in campo europeo (CEN) ed internazionale (ISO);
- il CIG provvede alla compilazione di norme tecniche attinenti l'installazione degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione ed alla utilizzazione dei gas combustibili e relativi apparecchi di misura, regolazione, controllo e sicurezza nonché alla verifica della rispondenza di dette apparecchiature ed impianti alle norme tecniche in materia;
- la deliberazione dell'Autorità GOP 61/10 ha approvato un nuovo schema di Protocollo di intesa tra l'Autorità ed il CIG volto a rafforzare ulteriormente la collaborazione nei temi di comune interesse tra i quali quelli relativi alla sicurezza post contatore gas;
- il CIG, in funzione dei propri compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente ed in relazione agli ambiti di competenza delineati nel predetto Protocollo di intesa, può offrire all'Autorità alcuni contributi utili, quali tra l'altro analisi e valutazioni inerenti le procedure di accertamento documentale degli impianti interni di utenza alimentati a gas per mezzo di rete;
- con lettera del 28 ottobre 2010 (prot. Autorità 35790/A di pari data) il CIG ha segnalato all'Autorità l'esigenza di aggiornare la deliberazione n. 40/04 al fine di recepire le previsioni della legge n. 122/10 in materia di installazione di apparecchi destinati al rifornimento di veicoli alimentati a gas naturale compresso allacciati agli impianti interni del gas;
- la deliberazione ARG/gas 188/10 ha provveduto alla revisione della documentazione allegata alla deliberazione n. 40/04, rinviando ad un successivo provvedimento la revisione della sopra citata deliberazione;
- l'allegato A alla deliberazione ARG/gas 188/10 è costituito dai moduli denominati "Allegati F, G, H, I ", relativi agli accertamenti documentali su tutti gli impianti interni di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, di cui alla deliberazione 40/04;
- sono pervenute all'Autorità segnalazioni che evidenziano il permanere, se pure in misura minore rispetto al passato, di difficoltà nell'attuazione della deliberazione n. 40/04, con particolare riferimento ai flussi informativi ed alla trasmissione da parte dei clienti finali della documentazione da sottoporre ad accertamento documentale.
Ritenuto che:
- alla luce di un primo significativo periodo di attuazione della deliberazione n. 40/04 nonché al fine di semplificare il quadro regolatorio in relazione alle innovazioni legislative in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici sia necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la revisione della deliberazione n. 40/04;
- il CIG, anche a motivo del ruolo ad esso attribuito dalla legge istitutiva ed in virtù del nuovo Protocollo di intesa di cui sopra, possa offrire un valido contributo, a naturale complemento alle disposizioni emanate dall'Autorità, per lo svolgimento di attività quali, tra l'altro, analisi e valutazioni inerenti le procedure di accertamento documentale degli impianti interni di utenza alimentati a gas per mezzo di rete;
- sia necessario correggere un errore materiale nel modulo denominato "Allegato I" contenuto nell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 188/10, al fine di recepire in detto allegato i riferimenti al decreto n. 37/08 in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
DELIBERA
- di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la revisione della deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 40/04;
- di prevedere, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, l'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti di cui al punto 1;
- di pubblicare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione al fine di poter acquisire le posizioni dei soggetti interessati;
- di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti, delle formazioni associative e degli enti che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione degli elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti di cui al punto 1;
- di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità;
- di correggere un errore materiale nel modulo denominato "Allegato I" contenuto nell'Allegato A alla deliberazione 2 novembre 2010, ARG/gas 188/10, sostituendo, dopo le parole "in caso di esito positivo del controllo si impegna a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità di cui" le parole "alla legge n. 46/90 o dichiarazione equivalente nel caso in cui l'impianto di utenza non ricada nell'ambito di applicazione di tale legge." con le parole "al decreto del ministero dello sviluppo economico e del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2008, n. 37.";
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di pubblicare il modulo denominato "Allegato I" come modificato dal presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità.
17 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis