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Data pubblicazione: 17 novembre 2010

Delibera 15 novembre 2010

ARG/elt 199/10

Determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 per l’impresa distributrice SEA Soc. Elettrica di Favignana S.p.A. e pronuncia sulle istanze di imprese distributrici per l’esenzione dalla regolazione incentivante di cui al comma 30.4 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 19 dicembre 2007, n. 333/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 novembre 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 dicembre 2007, n. 333/07, recante il "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011" come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2009, ARG/elt 76/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 76/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2009, ARG/elt 151/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2010 VIS 31/10 (di seguito: deliberazione VIS 31/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2010 ARG/elt 107/10 (di seguito: deliberazione VIS 107/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2010 VIS 94/10 (di seguito: deliberazione VIS 94/10);
  • l'esito della verifica ispettiva presso il Comune di Berchidda nei giorni 7 e 8 settembre 2010 in merito ai dati di continuità del servizio elettrico comunicati all'Autorità nell'anno 2010;
  • l'esito della verifica ispettiva presso l'impresa distributrice AMEA S.p.A. nei giorni 12 e 13 ottobre 2010 in merito ai dati di continuità del servizio elettrico comunicati all'Autorità nell'anno 2010;
  • la lettera dell'impresa distributrice AMIAS Servizi SRL, Corso Milano 19, 24020 Selvino (BG) (di seguito: AMIAS Servizi SRL), prot. 414 del 16 settembre 2010 (prot. Autorità 31663 del 21 settembre 2010);
  • la lettera del Comune di Parcines, Via del Maestro 1, 39020 Parcines/Partschins (BZ) (di seguito: Comune di Parcines), prot. 3792/GA/pj del 21 settembre 2010 (prot. Autorità 32024 del 24 settembre 2010);
  • la lettera dell'impresa distributrice Azienda Elettrica Prato allo Stelvio Soc. Coop., Via Principale 28A, 39026 Prato allo Stelvio/Prad am Stilfser Joch (BZ) (di seguito: Azienda Elettrica Prato allo Stelvio Soc. Coop.) del 3 novembre 2010 (prot. Autorità 36405 del 3 novembre 2010);
  • la lettera dell'impresa distributrice Azienda Elettrica Anterselva SRL, Via Anterselva di Mezzo 152, 39040 Rasun Anterselva/Rasen Antholz (BZ) (di seguito: Azienda Elettrica Anterselva SRL) del 3 novembre 2010 (prot. Autorità 36417 del 3 novembre 2010);
  • la lettera dell'impresa distributrice ASM Silandro, Via Stazione 16, 39028 Silandro/Schlanders (BZ) (di seguito: ASM Silandro), prot. 243/10 del 3 novembre 2010 (prot. Autorità 36515 del 4 novembre 2010);
  • la lettera dell'impresa distributrice Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi s.n.c., Via C. Colombo 3, 90100 Ustica (PA) (di seguito: Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi s.n.c.), prot. 136/09 del 25 marzo 2009 (prot. Autorità 14814 del 30 marzo 2009);
  • la lettera dell'impresa distributrice Germano Industrie Elettriche s.r.l., Via Zuppetta 7/D, 70121 Bari (di seguito: Germano Industrie Elettriche s.r.l.), prot. 100 del 25 marzo 2009 (prot. Autorità 15388 dell'1 aprile 2009);
  • la lettera del Comune di Avio, P.zza Vittorio Emanuele III, 1, 38063 Avio (TN) (di seguito: Comune di Avio), prot. 2865 del 27 marzo 2009 (prot. Autorità 16754 dell'8 aprile 2009);
  • la lettera dell'impresa distributrice Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra s.r.l., Via Nazionale-Loc.Santaviela, 33024 Forni Di Sopra (UD) (di seguito: Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra s.r.l.), prot. P/2009/2332 del 31 marzo 2009 (prot. Autorità 16756 dell'8 aprile 2009).

Considerato che:

  • sono oggetto di determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali i seguenti indicatori di riferimento di cui all'articolo 19 del TIQE:
    1. la durata complessiva annua delle interruzioni senza preavviso lunghe per cliente BT, riferita alle interruzioni con origine sulle reti MT e BT attribuite ad altre cause, cioè di responsabilità dell'impresa distributrice (di seguito: indicatore D1);
    2. il numero complessivo annuo delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi per cliente BT, riferito alle interruzioni con origine sulle reti MT e BT attribuite ad altre cause, di responsabilità dell'impresa distributrice;
  • l'articolo 21 del TIQE prevede che l'Autorità determini i livelli di partenza e i livelli tendenziali di continuità del servizio per gli anni 2008-2011;
  • il comma 30.2 del TIQE prevede che per le imprese distributrici che alla data del 31 dicembre 2006 servivano un numero di clienti BT inferiore o uguale a 5.000 per le quali i punti AT o MT di alimentazione della propria rete siano situati esclusivamente in una o più cabine di trasformazione AT/MT oppure, in alternativa, che siano alimentate attraverso almeno due punti di alimentazione attestati su altrettante linee MT, la regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso si applichi a partire dal 2010 utilizzando, per ogni ambito territoriale servito, i livelli triennali degli indicatori di continuità del triennio 2007-09, salvo comunicazione delle imprese distributrici stesse per l'utilizzo di livelli quadriennali 2007-10;
  • il comma 30.3 del TIQE prevede che i livelli tendenziali per la regolazione della durata e del numero per le imprese distributrici di cui al punto precedente siano calcolati in modo tale da raggiungere i livelli obiettivo entro il 2019;
  • con la deliberazione ARG/elt 76/09 l'Autorità ha fissato il termine del 31 maggio 2010 per la comunicazione dei dati di continuità del servizio, relativamente agli anni 2007, 2008 e 2009, per le imprese distributrici di cui al comma 30.2 del TIQE che, con la comunicazione dei dati di continuità del servizio del 31 marzo 2010, hanno optato per l'utilizzo dei livelli triennali 2007-09 degli indicatori di continuità del servizio;
  • con la comunicazione dei dati di continuità del servizio del 31 marzo 2010 settanta imprese distributrici hanno optato per l'utilizzo dei livelli triennali degli indicatori di continuità del servizio;
  • con la deliberazione ARG/elt 107/10 l'Autorità ha intimato diciassette imprese distributrici che hanno optato per l'utilizzo dei livelli triennali degli indicatori di continuità del servizio e che non hanno effettuato la successiva comunicazione dei dati di continuità del servizio entro il 31 maggio 2010 (imprese elencate nella Tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/elt 107/10) ad adempiere agli obblighi di comunicazione previsti al punto 8 della deliberazione ARG/elt 76/09, secondo le regole di ricalcolo degli indicatori di continuità del servizio di cui al comma 21.4 del TIQE per quanto di competenza del triennio 2007-09 entro il 30 settembre 2010, tramite il sistema telematico appositamente predisposto;
  • dodici di queste imprese distributrici hanno effettuato la comunicazione dei dati di continuità del servizio entro il 30 settembre 2010, tra queste:
    1. sette imprese distributrici non hanno comunicato il numero di clienti BT per almeno un anno del triennio 2007-09; ai sensi dell'articolo 21 del TIQE il numero di clienti BT è necessario per ogni anno del triennio 2007-09 ai fini della determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per il biennio 2010-11 (imprese elencate nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento);
    2. due imprese distributrici hanno comunicato per almeno un anno del triennio 2007-09 un indicatore D1 e un numero di interruzioni lunghe per cliente BT tali da rendere il loro rapporto inferiore a tre minuti per interruzione; tale indicatore, che esprime la durata media delle interruzioni lunghe, vale a dire di durata superiore a tre minuti, non può mai assumere un valore inferiore o uguale a tre minuti per interruzione (imprese elencate nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento);
    3. una impresa distributrice ha comunicato entro il 30 settembre 2010 indicatori ricalcolati di continuità del servizio per l'anno 2009 incongruenti con quelli comunicati entro il 31 marzo 2010 sempre per l'anno 2009 (impresa elencata nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento);
  • nei giorni 7 e 8 settembre 2010, ai sensi della deliberazione VIS 31/10, è stata effettuata una verifica ispettiva presso il Comune di Berchidda; l'esito di tale verifica ispettiva è risultato essere non conforme ai sensi di quanto disposto al punto 2 del deliberato di cui alla deliberazione VIS 31/10 (impresa elencata nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento);
  • per l'impresa distributrice SEA Soc. Elettrica di Favignana S.p.A. l'esame dei dati di continuità del servizio relativi al triennio 2007-09 e comunicati all'Autorità entro il 30 settembre 2010 non evidenzia elementi di criticità tali da impedire la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per il periodo 2010-11 (impresa elencata nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento);
  • cinque imprese distributrici hanno comunicato di non avere punti AT o MT di alimentazione della propria rete situati in una o più cabine di trasformazione AT/MT o che non sono alimentate attraverso almeno due punti di alimentazione attestati su altrettante linee MT (imprese elencate nella Tabella 6 allegata al presente provvedimento);
  • con deliberazione VIS 107/10 l'Autorità ha determinato i livelli di partenza ed i livelli tendenziali di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 per ogni ambito territoriale delle imprese distributrici che adottano i livelli triennali degli indicatori di continuità del servizio tra cui AMEA SpA;
  • nei giorni 12 e 13 ottobre 2010, ai sensi della deliberazione VIS 31/10, è stata effettuata una verifica ispettiva presso AMEA SpA; l'esito di tale verifica ispettiva è risultato essere non conforme ai sensi di quanto disposto al punto 2 del deliberato di cui alla deliberazione VIS 31/10 (impresa elencata nella Tabella 7 allegata al presente provvedimento);
  • con la deliberazione VIS 94/10 l'Autorità ha chiuso l'istruttoria formale nei confronti della Società Elettrica in Morbegno Soc. Coop. per Azioni., Vicolo Scenaia 3, 23017 Morbegno (SO) (di seguito: Società Elettrica in Morbegno) irrogando una sanzione ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, per violazione degli obblighi di registrazione dei dati di continuità del servizio elettrico comunicati all'Autorità nell'anno 2009.

Considerato che:

  • il comma 30.4 del TIQE prevede che le imprese distributrici che alla data del 31 dicembre 2006 servivano un numero di clienti BT inferiore o uguale a 5.000, che non siano alimentate tramite AT e che siano alimentate al più tramite un punto di alimentazione attestato su linea MT, potessero presentare istanza all'Autorità, entro il 31 marzo 2009, per richiedere l'esenzione dalla regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso, presentando progetti di miglioramento della continuità del servizio;
  • l'Autorità ha ricevuto istanze da parte di quattro imprese distributrici, tutte rispondenti ai requisiti di cui al comma 30.4 del TIQE.

Ritenuto che:

  • sia opportuno rinviare al 2011, tramite l'adozione dei livelli quadriennali degli indicatori di continuità del servizio, l'avvio della regolazione incentivante della durata e del numero di interruzioni per le imprese distributrici di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente provvedimento;
  • sia necessario prevedere per le imprese distributrici di cui alle Tabelle 4 e 7 e per la Società Elettrica in Morbegno un periodo di ulteriore consolidamento di attuazione della disciplina della registrazione delle interruzioni, rinviando per tali imprese l'avvio della regolazione incentivante al periodo 2012-2015;
  • sia opportuno procedere alla determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali di continuità per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2010-2011 per l'impresa distributrice SEA Soc. Elettrica di Favignana S.p.A. di cui alla Tabella 5 allegata al presente provvedimento;
  • sia opportuno rinviare al periodo di regolazione 2012-2015 l'avvio della regolazione incentivante per le imprese distributrici di cui alla Tabella 6 allegata al presente provvedimento.

Ritenuto che:
 

  • sia opportuno accogliere le istanze di esenzione dalla regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso presentate dalle seguenti imprese distributrici:
    1. Comune di Avio;
    2. Germano Industrie Elettriche S.r.l.;
    3. Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi S.n.c.;
    4. Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l.

DELIBERA

  1. di stabilire che per le imprese distributrici di cui alle Tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente provvedimento la regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni decorra dall'anno 2011 tramite l'adozione dei livelli quadriennali degli indicatori di continuità del servizio;
  2. di rinviare al periodo di regolazione 2012-2015 l'avvio della regolazione incentivante per le imprese distributrici di cui alle Tabelle 4 e 7 allegate al presente provvedimento e per la Società Elettrica in Morbegno;
  3. di determinare, in attuazione del comma 30.2 del TIQE e del punto 9 della deliberazione ARG/elt 76/09, i livelli di partenza ed i livelli tendenziali di continuità per gli anni 2010-2011, per ciascun ambito territoriale per l'impresa distributrice SEA Soc. Elettrica di Favignana S.p.A. di cui alla Tabella 5 allegata al presente provvedimento;
  4. di·rinviare al periodo di regolazione 2012-2015 l'avvio della regolazione incentivante per le imprese distributrici di cui alla Tabella 6 allegata al presente provvedimento;
  5. di fissare al 31 marzo 2011 il termine per la comunicazione, tramite il sistema telematico appositamente predisposto, della applicabilità delle condizioni di esclusione dalla regolazione incentivante per il periodo di regolazione 2008-2011 previste dal comma 30.4 del TIQE, da parte delle imprese distributrici che alla data del 31 dicembre 2006 servivano un numero di clienti inferiore o uguale a 5.000, che non hanno punti AT o MT di alimentazione della propria rete situati in una o più cabine di trasformazione AT/MT e che non sono alimentate attraverso almeno due punti di alimentazione attestati su altrettante linee MT, e per le quali l'Autorità non abbia determinato i livelli di partenza e i livelli tendenziali di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica per almeno un ambito territoriale e per almeno un anno del periodo di regolazione 2008-2011;
  6. di accogliere le istanze di esenzione dalla regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso presentate dalle seguenti imprese distributrici:
    1. Comune di Avio;
    2. Germano Industrie Elettriche s.r.l.;
    3. Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi s.n.c.;
    4. Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra s.r.l;
  7. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a tutte le imprese distributrici citate nel presente provvedimento;
  8. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), con allegate le Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

15 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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