Data pubblicazione: 29 dicembre 2010
Delibera 21 dicembre 2010
VIS 195/10
Avvio di cinque procedimenti nei confronti di Acquambiente Marche S.r.l., APES S.r.l., A.I.R. - Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A., Azienda Servizi Municipalizzati S.p.A. e Cis Gas S.r.l. per accertare violazioni in materia di pronto intervento gas
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 dicembre 2010
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2010, n. 5388 (di seguito: parere del Consiglio di Stato n. 5388/10);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente modificata ed integrata, di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012" (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2010, VIS 19/10 (di seguito: deliberazione VIS 19/10);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2010, GOP 36/10;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10.
Considerato che:
- gli articoli 25 e 26 della RQDG prevedono, in capo alle imprese distributrici, una serie di obblighi relativi al servizio di pronto intervento, fra cui:
- l'obbligo di dotarsidi "adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia" (articolo 25, comma 1, lettera a);
- l'obbligo di pubblicare immediatamente sul proprio sito internet i nuovi recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento nel caso di variazione dei recapiti stessi (art. 25, comma 1, lettera d);
- l'obbligo di dotarsi di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento (articolo 25, comma 1, lettera g);
- l'obbligo di disporre, a partire dal 1 luglio 2009, per tutti gli impianti di distribuzione gestiti, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di assicurare, oltre ai requisiti di cui all'articolo 25, comma 1, la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute (articolo 25, comma 2, lettera a);
- l'articolo 1, comma 1 della RQDG definisce la "registrazione garantita delle chiamate di pronto intervento" come "la registrazione sequenziale ed inalterabile per ogni chiamata pervenuta ai recapiti telefonici di pronto intervento almeno delle seguenti informazioni:
- la data di ricevimento della chiamata telefonica;
- ora e minuti di inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento, con arrotondamento al minuto superiore;
- i dati identificativi della persona che ha effettuato la chiamata telefonica;
- il luogo dove si richiede il pronto intervento dell'impresa distributrice, con indicazione, ove possibile, del recapito completo di indirizzo e numero civico;
- la situazione segnalata tra quelle indicate dall'Articolo 10, comma 10.3;
- nel caso in cui la chiamata non sia relativa ad una delle situazioni indicate dall'Articolo 10, comma 10.3, le sole informazioni indicate ai precedenti punti (i) e (ii);".
Considerato inoltre che:
- con deliberazione VIS 19/10 l'Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli nei confronti di imprese distributrici di gas mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso le imprese distributrici scelte anche in base agli esiti dei predetti controlli;
- in attuazione del programma sopra richiamato, imilitaridel Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanzahannoeffettuato, nel periodo 7 maggio - 9 giugno 2010, chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente l'Autorità, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha effettuato alcune ispezioni presso le imprese distributrici che, all'esito delle chiamate telefoniche, hanno evidenziato anomalie nel servizio di pronto intervento;
- dalla verifica ispettiva effettuata nei giorni 19 e 20 ottobre 2010 presso Acquambiente Marche S.r.l. (di seguito: Acquambiente), è emerso che:
- in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera a) della RQDG, non dispone di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per far fronte alle richieste di pronto intervento; in particolare, in occasione delle tre chiamate telefoniche effettuate nei giorni 9, 17 e 19 maggio 2010, gli operatori del centralino di pronto intervento non hanno messo in comunicazione i militari della Guardia di Finanza con l'operatore di pronto intervento competente territorialmente;
- in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera g) della RQDG, non dispone di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento; in particolare, con riferimento alle chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento nel periodo 1 gennaio 2010 - 30 settembre 2010, la società ha prodotto un elenco cartaceo mancante delle tre chiamate telefoniche effettuate dai militari della Guardia di Finanza nei giorni 9, 17 e 19 maggio 2010;
- in violazione dell'articolo 25, comma 2, lettera a) non ha ottemperato all'obbligo di dotarsi di un centralino di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute; in particolare la società non è stata in grado di produrre la registrazione vocale delle chiamate effettuate dai militari della Guardia di Finanza nei giorni 9, 17 e 19 maggio 2010;
- dalla verifica ispettiva effettuata nei giorni 9 e 10 novembre 2010 presso APES S.r.l. (di seguito: APES), è emerso che:
- in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera a) della RQDG, non dispone di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per far fronte alle richieste di pronto intervento; in particolare, in occasione della chiamata telefonica effettuata il 3 giugno 2010, l'operatore del centralino di pronto intervento non ha messo in comunicazione i militari della Guardia di Finanza con l'operatore di pronto intervento competente territorialmente;
- in violazione dell'art. 25, comma 1, lettera d) della RQDG, non ha ottemperato all'obbligo di pubblicare immediatamente sul proprio sito internet, a seguito della variazione, il nuovo recapito telefonico per il servizio di pronto intervento attivato in data 1 novembre 2009;
- dalla verifica ispettiva effettuata nei giorni 28 e 29 ottobre 2010 presso A.I.R. - Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.a. (di seguito: A.I.R.), è emerso che:
- in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera a) della RQDG, non dispone di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per far fronte alle richieste di pronto intervento; in particolare, il centralino di pronto intervento non ha risposto a tre tentativi di chiamata telefonica effettuati dai militari della Guardia di Finanza in data 9 maggio 2010;
- in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera g) della RQDG, non dispone di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento; in particolare, con riferimento alle chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento nel periodo 1 gennaio 2010 - 28 ottobre 2010, la società ha prodotto un elenco cartaceo mancante dei tre tentativi di chiamata telefonica effettuati dai militari della Guardia di Finanza in data 9 maggio 2010;
- in violazione dell'articolo 25, comma 2, lettera a) non ha ottemperato all'obbligo di dotarsi di un centralino di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute; in particolare la società non è stata in grado di produrre la registrazione vocale di due dei tre tentativi di chiamata telefonica effettuati dai militari della Guardia di Finanza in data 9 maggio 2010; per il terzo tentativo di chiamata, la società ha fornito una registrazione diversa da quella effettuata dalla Guardia di Finanza;
- dalla verifica ispettiva effettuata nei giorni 16 e 17 novembre 2010 presso Azienda Servizi Municipalizzati S.p.A. (di seguito: A.S.M.), è emerso che:
- in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera a) della RQDG, non dispone di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per far fronte alle richieste di pronto intervento; in particolare, in occasione della chiamata telefonica effettuata il 30 maggio 2010, l'operatore del centralino di pronto intervento non ha messo in comunicazione i militari della Guardia di Finanza con l'operatore di pronto intervento competente territorialmente;
- in violazione dell'art. 25, comma 1, lettera d) della RQDG, non ha ottemperato all'obbligo di pubblicare immediatamente sul proprio sito internet, a seguito della variazione, il nuovo recapito telefonico per il servizio di pronto intervento;
- in violazione dell'articolo 25, comma 2, lett. a) della RQDG, solo a partire dal 20 gennaio 2010, ha attivato la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute;
- dalla verifica ispettiva effettuata nei giorni 12 e 13 ottobre 2010 presso Cis Gas S.r.l. (di seguito: Cis), è emerso che:
- in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera a) della RQDG, non dispone di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per far fronte alle richieste di pronto intervento; in particolare in occasione della chiamata telefonica effettuata al centralino di pronto intervento, in data 24 maggio 2010, i militari della Guardia di Finanza non sono stati messi in comunicazione con un operatore del centralino o con un operatore di pronto intervento competente territorialmente;
- in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera g) della RQDG, non dispone di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento; in particolare, con riferimento alle chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento nel periodo 1 gennaio 2010 - 30 settembre 2010, la società ha prodotto un elenco cartaceo mancante delle informazioni previste dai punti (iii), (iv) e (v) dell'articolo 1, comma 1 della RQDG;
- in violazione dell'articolo 25, comma 2, lettera a) della RQDG, non ha ottemperato all'obbligo di dotarsi di un centralino di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute; in particolare la società non è stata in grado di produrre la registrazione vocale di dieci chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento nel periodo 1 gennaio 2010 - 30 settembre 2010;
- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di cinque procedimenti nei confronti di Acquambiente, APES, A.I.R., A.S.M. e Cis;
Considerato, infine, che:
- il Consiglio di Stato, con il parere n.5388/10, si è espresso nel senso che l'attuale Collegio dell'Autorità, il cui mandato settennale è scaduto il 15 dicembre 2010, continua ad operare in regime di prorogatio limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili ed urgenti, per un periodo massimo di sessanta giorni dalla suddetta data;
- con la deliberazione GOP 75/10 l'Autorità si è conformata al suddetto parere stabilendo che, a decorrere dal 16 dicembre 2010, eserciterà le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione o a quelli indifferibili ed urgenti, fino al completamento del procedimento di nomina ed alla assunzione delle funzioni del nuovo Collegio, e comunque non oltre il 13 febbraio 2011;
- la presente delibera costituisce atto di ordinaria amministrazione, stante la doverosità dell'esercizio delle funzioni sanzionatorie
DELIBERA
- sono avviati cinque procedimenti nei confronti di Acquambiente Marche S.r.l., APES S.r.l., A.I.R. - Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A., Azienda Servizi Municipalizzati S.p.A. e Cis Gas S.r.l. per accertare le violazioni delle disposizioni di cui in motivazione in materia di pronto intervento gas ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il responsabile dei procedimenti è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 36/10 e del punto 5 dell'Allegato B della medesima deliberazione;
- il termine di durata delle istruttorie è di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
- i provvedimenti finali saranno adottati entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine delle istruttorie, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti dei procedimenti presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- coloro che partecipano ai procedimenti producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente atto sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Acquambiente Marche S.r.l., via Ho Chi Min n. 8, 60022 Castelfidardo (AN), ad APES S.r.l., via Castello n.15, 26025 Pandino (CR), ad A.I.R. - Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A., via Milano n. 10, 38017 Mezzolombardo (TN), ad Azienda Servizi Municipalizzati S.p.A., viale Trieste n. 66, 26845 Codogno (LO) e a Cis Gas S.r.l., via Santa Maria delle Grazie snc, 84015 Nocera Superiore (SA) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
21 dicembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis