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Data pubblicazione: 23 dicembre 2010

Delibera 14 dicembre 2010

VIS 194/10

Intimazione nei confronti della società E.On Energia S.p.A. ad adempiere agli obblighi di fornire riscontro alle richieste di informazioni inoltrate dallo Sportello per il consumatore di energia ai sensi del punto 4 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 14 maggio 2008, GOP 28/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 dicembre 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 12, lettera m), e comma 22;
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99/09 (di seguito: legge n. 99/09);
  • il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244, recante Regolamento di disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: dPR 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 maggio 2008, GOP 28/08 relativa all'istituzione da parte dell'Autorità dello Sportello per il consumatore di energia (di seguito: Sportello) ed all'adozione del Regolamento per lo svolgimento delle attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazione presentati dai clienti finali ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/95, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione GOP 28/08);
  • la deliberazione 4 agosto 2009, GOP 35/09 (di seguito: deliberazione GOP 35/09);
  • le comunicazioni dello Sportello SPCEN P2010/26758 del 19 novembre 2010 (Protocollo dell'Autorità n. 38522 del 23 novembre 2010, di seguito: comunicazione del 19 novembre 2010) e del 14 dicembre 2010 (Protocollo dell'Autorità n. 40762 del 14 dicembre 2010).

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità, tra le altre funzioni, la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il sevizio;
  • l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
  • l'Autorità con deliberazione GOP 28/08, nell'istituire lo Sportello, ha previsto, al punto 4 del medesimo provvedimento, che gli esercenti siano tenuti a fornire riscontro alle richieste di informazioni inoltrate loro dallo Sportello nei tempi definiti dallo stesso;
  • con deliberazione GOP 35/09 l'Autorità ha stabilito di avvalersi dell'Acquirente Unico per l'attivazione e la gestione dello Sportello, fissandone l'operatività dal 1° dicembre 2009;
  • a seguito di reclami e segnalazioni pervenuti nei confronti della società E.on Energia S.p.A., lo Sportello, nel corso del 2010, ha inviato alla medesima società n. 183 richieste di informazioni; da una prima verifica puntuale svolta dallo Sportello su 89 casi risulta che E.On Energia S.p.A. non abbia fornito riscontro al medesimo Sportello nei tempi da esso indicati in 79 casi, che risultano tuttora privi di risposta;
  • in particolare, a seguito di alcuni reclami e segnalazioni, relativi a varie problematiche lamentate da clienti finali appartenenti ad un Consorzio di aziende artigiane, lo Sportello ha inviato alla società E.on Energia S.p.A., n. 13 richieste di informazioni, per le quali risulta pervenuta da parte di E.On Energia S.p.A. una sola risposta;
  • a seguito delle mancate risposte e delle ulteriori segnalazioni ricevute dal suddetto Consorzio circa la mancata soluzione delle problematiche lamentate dalle imprese, con propria comunicazione del 19 novembre 2010 SPCEN P2010/26758 lo Sportello ha inoltrato a E.On Energia S.p.A. una ulteriore richiesta di informazioni, riguardante più clienti finali, richiedendo di fornire tali informazioni unitamente alla relativa idonea documentazione nel corso di un apposito incontro, alla presenza dei competenti uffici dell'Autorità;
  • nel corso del suddetto incontro, svoltosi presso gli uffici dell'Autorità in data 13 dicembre 2010, non sono state fornite le informazioni né è stata prodotta la documentazione richiesta.

Ritenuto che:

  • al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni attribuite allo Sportello, sia necessario intimare alla società E.On Energia S.p.A. l'adempimento degli obblighi di cui al punto 4 della deliberazione GOP 28/08;
  • con riguardo a tutte le richieste di informazioni ancora inevase, per cui siano scaduti i termini indicati dallo Sportello, sia necessario intimare alla società E.On Energia SpA l'invio delle relative risposte allo Sportello medesimo entro 45 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  • con riguardo alle informazioni richieste con la comunicazione SPCEN P2010/26758, sia necessario intimare alla società E.On Energia SpA l'invio delle informazioni e della documentazione richiesta entro 15 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento

 

DELIBERA

  1. di intimare alla società E.On Energia S.p.A. l'adempimento dell'obbligo di cui al punto 4 della deliberazione GOP 28/08;
  2. di intimare alla società E.On Energia S.p.A. di inviare allo Sportello per il consumatore di energia c/o Acquirente Unico S.p.A. - via Guidubaldo del Monte 72 - 00197 Roma:
    1. entro 45 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, le informazioni e la documentazione richieste relativamente a ciascun singolo caso per cui sia pervenuta una richiesta di informazioni e a cui, pur scaduti i termini indicati dallo Sportello medesimo, non sia stata ancora fornita risposta;
    2. entro 15 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, le informazioni e la documentazione richieste con comunicazione dello Sportello del 19 novembre 2010 SPCEN P2010/26758;
  3. di intimare alla società E.On Energia S.p.A. di inviare entro il 31 gennaio 2011 all'Autorità un comunicazione attestante l'avvenuto adempimento di quanto prescritto al punto precedente;
  4. di prevedere che l'inottemperanza a quanto disposto ai precedenti punti 1, 2 e 3 costituisca presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  5. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio:
    1. di notificare all'esercente interessato il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società E.On Energia S.p.A., via A. Vespucci, 2 - 20124 Milano;
    2. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Acquirente Unico S.p.A.;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

14 dicembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis