Data pubblicazione: 04 novembre 2010
Delibera 02 novembre 2010
ARG/gas 189/10
Riconoscimento, a titolo di conguaglio, degli oneri sostenuti dal fornitore grossista di ultima istanza gas, ai sensi della deliberazione ARG/gas 18/10
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 novembre 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006 (di seguito: decreto ministeriale 29 settembre 2006);
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2010, ARG/gas 18/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 18/10);
- la documentazione inviata dalla Società Eni S.p.A. Divisione Gas & Power (di seguito: Eni) con nota del 14 maggio 2008, prot. RMO 795, prot. Autorità n. 014517 del 20 maggio 2008;
- la documentazione inviata da Eni in data 5 marzo 2010, prot. Autorità n. 10424 dell'8 marzo 2010 (di seguito: nota del 5 marzo 2010);
- la documentazione inviata da Eni in data 26 maggio 2010, prot. Autorità n. 20270 del 27 maggio 2010 (di seguito: nota del 26 maggio 2010).
- la documentazione inviata da Eni in data 28 ottobre 2010, prot. Autorità n. 35713 del 28 ottobre 2010 (di seguito: nota del 28 ottobre 2010).
Considerato che:
- con deliberazione ARG/gas 18/10 l'Autorità ha, tra l'altro:
- definito le modalità di verifica degli extra-costi sostenuti da Eni, individuato ai sensi del decreto ministeriale 29 settembre 2006 quale fornitore grossista di ultima istanza (di seguito: FGUI), durante l'attività di approvvigionamento all'ingrosso a favore degli esercenti la vendita che, nel periodo 1 ottobre 2006 - 31 marzo 2007 erano rimasti senza fornitore;
- previsto il riconoscimento al FGUI, a titolo di acconto e nelle more della conclusione delle attività di verifica degli extra-costi dichiarati, di un importo pari al 50% dell'ammontare complessivo indicato nel prospetto riepilogativo di cui al comma 1.2, lettera f), della medesima delibera (di seguito: prospetto riepilogativo extra-costi);
- previsto che l'ammontare e le modalità di erogazione delle partite economiche residue relative alla compensazione degli extra-costi sostenuti dal FGUI fossero stabilite con successivo provvedimento.
Considerato inoltre che:
- Eni, ai sensi dell'articolo 1 della deliberazione ARG/gas 18/10, ha inviato la documentazione richiesta ai fini della verifica degli extra-costi sostenuti; e che con note del 26 maggio 2010 e del 28 ottobre 2010 il medesimo soggetto ha corretto e integrato, su richiesta della Direzione mercati, le informazioni in precedenza inviate;
- la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) ha provveduto, ai sensi del comma 2.2 della deliberazione ARG/gas 18/10 a erogare a favore del FGUI, a titolo di acconto, l'importo previsto;
- dalla verifica della documentazione inviata da Eni è possibile quantificare gli extra-costi complessivamente sostenuti dal FGUI in un importo pari a 16.099.334 euro.
Ritenuto che sia necessario:
- prevedere che la Cassa eroghi la differenza tra l'ammontare complessivo degli extra-costi sostenuti dal FGUI e quanto corrisposto a titolo di acconto ai sensi del comma 2.2 della deliberazione ARG/gas 18/10;
- definire le modalità di erogazione delle suddette partite economiche
DELIBERA
- di riconoscere che l'ammontare degli extra-costi complessivamente sostenuti da Eni in qualità di FGUI sia pari a 16.099.334 euro;
- di prevedere che la Cassa eroghi entro il 30 novembre 2010, a titolo di conguaglio definitivo, un importo pari alla differenza tra l'ammontare di cui al punto 1. e l'importo corrisposto a titolo di acconto ai sensi del comma 2.2 della deliberazione ARG/gas 18/10;
- di trasmettere il presente provvedimento al FGUI e alla Cassa per i seguiti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
2 novembre 2010 Il Presidente: Alessandro Ortis