Data pubblicazione: 13 ottobre 2010
Delibera 11 ottobre 2010
ARG/gas 168/10
Disposizioni urgenti in merito al corrispettivo di cui al comma 8.3 dell’allegato A alla deliberazione 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 11 ottobre 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas approvato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificato e integrato;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08, come modificata dalla deliberazione 30 marzo 2009, ARG/gas 42/09 (di seguito: allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, recante il Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012;
- le comunicazioni inviate dalle imprese di distribuzione del gas naturale, in qualità di soggetti responsabili del servizio di misura, ai sensi del comma 8.3 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08.
Considerato che:
- con l'allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08 l'Autorità ha introdotto requisiti funzionali minimi per i gruppi di misura del gas sui punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale;
- il comma 8.1 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08 ha introdotto la possibilità per il cliente finale dotato di gruppo di misura di classe uguale o superiore a G10 di richiedere al soggetto responsabile del servizio di misura la disponibilità di un requisito aggiuntivo: il segnale emettitore di impulsi; tale funzione viene resa disponibile dal soggetto responsabile del servizio di misura a fronte di un corrispettivo che il cliente finale deve riconoscere allo stesso soggetto;
- il comma 8.2 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08 specifica che, salvo ove diversamente concordato tra le parti, la funzione di cui al comma 8.1 è resa disponibile, una volta che il gruppo di misura sia stato messo in servizio, entro sessanta giorni dalla data della richiesta del cliente finale; al più tardi entro tale scadenza il soggetto responsabile del servizio di misura comunica al cliente finale le caratteristiche tecniche del segnale uscita emettitore di impulsi;
- il comma 8.3 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08 prevede che entro il 31 marzo 2010 ogni soggetto responsabile del servizio di misura comunichi all'Autorità l'entità del corrispettivo che intende addebitare ai clienti finali che richiederanno la disponibilità della funzione di cui al comma 8.1, specificando e quantificando le diverse voci di costo;
- il medesimo comma 8.3 prevede inoltre che decorsi novanta giorni dal termine di cui sopra, in mancanza di pronunciamento da parte dell'Autorità, i corrispettivi si intendono approvati;
- le imprese di distribuzione, anche in forma associata, in qualità di soggetti responsabili del servizio di misura, hanno effettuato entro i termini previsti la comunicazione prevista al comma 8.3;
- ai sensi del comma 8.1 il cliente finale è quindi tenuto a riconoscere al soggetto responsabile del servizio di misura il corrispettivo di cui al comma 8.3 nel caso in cui richieda la disponibilità della funzione emettitore di impulsi.
Considerato inoltre che:
- l'articolo 10 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08, prevede che il responsabile del servizio di misura metta in servizio gruppi di misura conformi ai requisiti minimi per la totalità dei punti di riconsegna, per cui i clienti finali possano potenzialmente richiedere la messa a disposizione del segnale emettitore di impulsi, secondo le seguenti tempistiche:
- entro il 31 dicembre 2010 il 100% dei gruppi di misura di classe maggiore di G40;
- entro il 31 dicembre 2011, il 100% dei gruppi di misura di classe uguale o maggiore di G16 e uguale o minore di G40;
- entro il 31 dicembre 2012, il 100% dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 e minore di G16;
- è in corso da parte delle imprese di distribuzione l'implementazione dei piani di adeguamento dei gruppi di misura secondo le disposizioni previste dall'allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08;
- la funzione emettitore può essere richiesta dal cliente finale sia prima sia dopo la messa in servizio del gruppo di misura ai sensi dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08;
- le informazioni fornite dalle imprese di distribuzione ai sensi del comma 8.3 appaiono complete, ma richiedono ulteriori approfondimenti in relazione a:
- differenziale di costo nel caso in cui il segnale emettitore di impulsi venga richiesto contestualmente alla messa in servizio del gruppo di misura o successivamente;
- necessità della verifica metrologica;
- remotizzazione del segnale emettitore di impulsi in zona sicura;
- tali approfondimenti richiedono tempi di analisi non brevi e non compatibili con le tempistiche di messa in servizio previste dall'articolo 10 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08;
- l'articolo 12 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08 prevede l'invio ai clienti finali che saranno dotati di gruppo di misura di classe superiore o uguale a G10, da parte del responsabile del servizio di misura, di una comunicazione che contiene, tra l'altro, un'informativa in merito a:
- diritto esercitabile dal cliente finale ai sensi del comma 8.1;
- tempistiche per la messa a disposizione della funzione, ai sensi del comma 8.2;
- corrispettivo, approvato dall'Autorità, che il cliente dovrà riconoscere al soggetto responsabile del servizio di misura per la messa a disposizione della funzione, ai sensi del comma 8.3.
Ritenuto che:
- sia opportuno effettuare ulteriori approfondimenti in merito alle informazioni fornite all'Autorità dalle imprese di distribuzione ai sensi del comma 8.3 relativamente a:
- differenziale di costo nel caso in cui il segnale emettitore di impulsi venga richiesto contestualmente alla messa in servizio del gruppo di misura o successivamente;
- necessità della verifica metrologica;
- remotizzazione del segnale emettitore di impulsi in zona sicura;
- sia opportuno che, in fase di prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08 le imprese di distribuzione possano procedere alla messa in servizio del segnale emettitore di impulsi ai clienti finali che lo richiedono, ancorché con regole provvisorie;
- sia opportuno promuovere la trasparenza e la completezza dell'informazione, nonché tutelare il cliente finale, integrando e dettagliando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 12 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08;
- sia necessario prevedere che i costi e i ricavi sostenuti dalle imprese di distribuzione del gas naturale relativi alla messa a disposizione della funzione emettitore di impulsi ai clienti finali che lo richiedono debbano avere evidenza contabile separata
DELIBERA
- di approvare le seguenti integrazioni all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08:
- al comma 8.1, dopo le parole "il cliente finale riconosce al soggetto responsabile del servizio di misura il corrispettivo di cui al comma 8.3." sono aggiunte le parole " Il soggetto responsabile del servizio di misura mantiene evidenza contabile separata per i costi e i ricavi sostenuti ai fini della messa a disposizione dei clienti finali del segnale uscita emettitore di impulsi.";
- al comma 8.3 le parole da "Decorsi novanta giorni" a "approvati." sono sostituite dalle parole "In sede di prima attuazione, decorsi novanta giorni dal termine di cui sopra, in mancanza di pronunciamento dell'Autorità, i corrispettivi si intendono approvati. L'Autorità si riserva la facoltà di effettuare ulteriori approfondimenti sulle informazioni comunicate dai soggetti responsabili del servizio di misura e di approvare con eventuale successivo provvedimento disposizioni di maggiore dettaglio in tema di messa a disposizione del segnale uscita emettitore di impulsi su richiesta del cliente finale.";
- al comma 12.2 dopo le parole "il corrispettivo, approvato dall'Autorità, che il cliente dovrà riconoscere al soggetto responsabile del servizio di misura per la messa a disposizione della funzione, ai sensi del comma 8.3" sono aggiunte le parole ", specificando sia in caso di messa a disposizione della funzione contemporanea alla messa in servizio del gruppo di misura, sia in caso di messa a disposizione della funzione successiva alla messa in servizio del gruppo di misura:
d. l'elenco dei materiali in fornitura;
e. il costo dei materiali in fornitura;
f. i costi di installazione e messa in servizio della funzione;
g. i costi per la remotizzazione in zona sicura, ove necessaria;
h. i costi delle opere edili, ove necessarie;
i. i costi della verifica metrologica, ove necessaria.";
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08, come risultante dalle integrazioni apportate con il presente provvedimento.
11 ottobre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis