Data pubblicazione: 13 ottobre 2010
Delibera 11 ottobre 2010
ARG/com 167/10
Definizione di un Glossario contenente i principali termini utilizzati nei documenti di fatturazione, ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'11 ottobre 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 dicembre 2009, ARG/com 202/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 202/09);
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2010, ARG/com 104/2010 recante l'approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali;
- il documento tecnico intitolato "Definizione di un Glossario contenente i principali termini utilizzati nei documenti di fatturazione" predisposto dalla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità (di seguito: documento tecnico).
Considerato che:
- l'Autorità con deliberazione ARG/com 202/09 ha approvato la Direttiva per l'armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana;
- al punto 3 della deliberazione ARG/com 202/09 viene dato mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità di convocare incontri ed organizzare gruppi di lavoro, ove ritenuto necessario, per la consultazione dei soggetti interessati, delle Associazioni dei consumatori domestici e non domestici e delle Associazioni degli operatori ai fini dell'acquisizione di elementi utili per l'adozione del Glossario;
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/com 202/09 prevede, all'articolo 20, che:
- l'Autorità con successivo provvedimento predisponga un Glossario contenente le definizioni dei termini utilizzati nei documenti di fatturazione, cui gli esercenti la vendita devono attenersi;
- l'esercente la vendita riporti sul proprio sito internet tale Glossario;
- la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità il 25 agosto 2010 ha diffuso fra tutti i soggetti interessati il documento tecnico nel quale ha formulato le seguenti proposte:
- un Glossario dei principali termini utilizzati nei documenti di fatturazione, con le relative spiegazioni;
- una struttura del Glossario con voci distinte per la bolletta elettrica e per quella del gas e, con riferimento a ciascun settore, con due sezioni, una contenente le voci del Quadro sintetico e una contenente le voci del Quadro di dettaglio; per le voci del Quadro di dettaglio sono stati definiti i termini relativi ai corrispettivi applicati in base alle condizioni economiche previste dal servizio di maggior tutela e dal servizio di tutela;
- l'adeguamento degli Allegati 1 e 2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 202/09, relativi al Quadro di dettaglio, rispettivamente elettrico e gas, al fine di rendere le diciture presenti coerenti con le voci del Glossario per le macrovoci Servizi di vendita e Servizi di rete, proponendo che gli esercenti vi si adeguino con le tempistiche previste per l'applicazione della deliberazione ARG/com 202/09 (dal 1° gennaio 2011);
- l'obbligo per gli esercenti di utilizzare la terminologia del Glossario qualora il contratto di mercato libero preveda l'applicazione dei medesimi corrispettivi che compongono le condizioni economiche del servizio di maggior tutela o del servizio di tutela e possano essere applicati anche al mercato libero;
- l'obbligo per gli esercenti di integrare il Glossario con i termini relativi agli eventuali corrispettivi liberamente definiti dall'esercente;
- la garanzia di una adeguata evidenza e diffusione del Glossario, rendendolo disponibile sul sito internet dell'Autorità, nonché proponendone la pubblicazione anche sui siti internet degli esercenti la vendita e delle Associazioni dei consumatori;
- come ulteriore modalità di diffusione, l'obbligo per tutti gli esercenti la vendita della consegnino il Glossario al cliente finale al momento della sottoscrizione del contratto ed indichino, almeno una volta l'anno nei documenti di fatturazione, l'indirizzo internet e/o le ulteriori modalità per prenderne visione.
Considerato inoltre che:
- la definizione del Glossario previsto dal punto 3 della deliberazione ARG/com 202/09 è coerente con gli obiettivi di trasparenza e semplificazione dei documenti di fatturazione individuati nella medesima deliberazione;
- la proposta di definire un Glossario era stata avanzata, nell'ambito della consultazione che ha portato all'adozione della deliberazione ARG/com 202/09, in particolare dalle Associazioni dei consumatori ed era apparsa in generale condivisa, anche se:
- un'Associazione di imprese aveva precisato l'importanza che lo stesso costituisca un riferimento senza impedire alle imprese di riproporre formule di prezzo che utilizzino termini non previsti dal glossario stesso;
- un esercente non condivideva del tutto pur comprendendo l'obiettivo, per timore che potesse limitare l'utilizzo delle leve commerciali offerte agli operatori, tra cui anche la chiarezza espositiva;
- l'indagine demoscopica, svolta nell'ambito del procedimento sulla trasparenza della fatturazione, aveva messo in luce come il cliente, nell'analisi della fattura, si limiti a leggere l'importo totale in quanto riscontra spesso difficoltà nella comprensione del linguaggio utilizzato, che viene percepito come troppo tecnico e tale da far sentire il lettore incompetente;
- la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, a seguito della diffusione alle Associazioni dei clienti domestici e non domestici e delle imprese del documento tecnico, ha convocato incontri tecnici con gli stessi soggetti, al fine di raccogliere osservazioni e suggerimenti per la definizione del Glossario;
- alcuni dei soggetti che hanno partecipato agli incontri di cui sopra hanno inoltre inviato le proprie osservazioni scritte al documento tecnico.
Ritenuto opportuno:
- alla luce delle osservazioni ricevute dai soggetti partecipanti agli incontri tecnici, predisporre alcune modifiche al Glossario rispetto alla versione del documento tecnico;
- chiarire che le definizioni contenute nel Glossario hanno l'unico scopo di semplificare la terminologia tecnica utilizzata nei documenti di fatturazione e non modificano in alcun modo la valenza intrinseca della stessa terminologia tecnica ai fini della regolazione o del contenuto dei contratti;
- ribadire che la terminologia semplificata, come previsto dalla deliberazione ARG/com 202/09, deve essere utilizzata nei Quadri sintetico e di dettaglio delle bollette a partire dal 1° gennaio 2011 e che pertanto gli Allegati 1 e 2 della deliberazione ARG/com 202/09 ne vengono modificati di conseguenza;
- specificare che la stessa terminologia del Glossario deve essere utilizzata nel Quadro sintetico dei documenti di fatturazione dei clienti cui si applicano le previsioni dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 202/09;
- prevedere che l'eventuale aggiornamento del Glossario venga preceduto da incontri tecnici con i soggetti interessati;
- provvedere alla correzione di errori materiali presenti nella deliberazione ARG/com 202/09
DELIBERA
- di approvare il Glossario, allegato alla presente deliberazione (Allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 20, comma 20.1, della deliberazione ARG/com 202/09;
- di modificare la terminologia degli schemi di Quadro di dettaglio elettrico e gas di cui agli Allegati 1 e 2 all'Allegato A della deliberazione ARG/com 202/09 in coerenza al Glossario;
- di procedere alla contestuale correzione degli errori materiali contenuti negli Allegati 1 e 2 di cui sopra ed in particolare:
- è soppressa la riga "Totale imposte";
- con riferimento al titolo della sezione imposte la parola "Imposte" è sostituita dalle parole "Totale imposte";
- la riga "Acconti bollette precedenti per imposte " è accorpata alla sezione imposte;
- di prevedere che gli esercenti la vendita provvedano ad integrare il Glossario con le eventuali ulteriori voci relative a corrispettivi economici liberamente definiti dall'esercente e che non rientrano tra quelli già definiti a cura dell'Autorità, nella apposita sezione del Glossario denominata "Ulteriori voci della bolletta elettrica/gas (da compilare a cura del fornitore)";
- di prevedere che a partire dall'1° gennaio 2011 gli esercenti la vendita:
- provvedano alla pubblicazione del Glossario sul proprio sito internet, come previsto dall'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione ARG/com 202/09;
- fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4, indichino almeno una volta all'anno nei documenti di fatturazione inviati ai clienti finali, di cui alla deliberazione ARG/com 202/09, l'indirizzo internet e/o le ulteriori modalità per prendere visione del Glossario;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità di convocare incontri ed organizzare gruppi di lavoro, ove ritenuto necessario, per la consultazione dei soggetti interessati, delle Associazioni dei consumatori domestici e non domestici e delle Associazioni degli operatori ai fini dell'acquisizione di elementi utili per l'aggiornamento del Glossario da approvarsi con successivo provvedimento dell'Autorità;
- di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di pubblicare nel sito internet dell'Autorità gli Allegati 1 e 2 all'Allegato A della deliberazione ARG/com 202/09 con le modifiche introdotte a seguito dell'emanazione del presente provvedimento.
11 ottobre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis