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Data pubblicazione: 25 novembre 2010

Delibera 24 novembre 2010

VIS 166/10

Avvio di un procedimento nei confronti di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per accertare violazioni relative al servizio telefonico commerciale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 novembre 2010

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2007, n. 125;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 ottobre 2007, n. 272/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2010, GOP 36/10.

Considerato che:

  • la deliberazione n. 272/07 detta disposizioni urgenti a tutela dei clienti finali, al fine di assicurare agli stessi una scelta consapevole del fornitore di energia elettrica, attraverso informazioni corrette e chiare circa le modalità di erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica, comprese le condizioni economiche o i prezzi di offerta sia da parte dei soggetti esercenti il servizio di maggior tutela che da parte delle società di vendita ai clienti del mercato libero;
  • il gruppo Enel svolge il servizio di maggior tutela attraverso una società (Enel Servizio Elettrico S.p.A.) separata da quella che opera sul mercato libero (Enel Energia S.p.A.);
  • l'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 272/07 vieta agli esercenti il servizio di maggior tutela, facenti parte di gruppi societari in cui sono presenti anche società che svolgono l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero, di dare informazioni o attivare promozioni riguardanti le offerte commerciali delle società appartenenti al medesimo gruppo societario operanti nella vendita al mercato libero;
  • l'articolo 5, comma 3, della deliberazione n. 272/07, al fine di promuovere condizioni di trasparenza del mercato tali da ingenerare fiducia nell'utenza e consentirle scelte consapevoli, prevede lo svolgimento di controlli volti a verificare, tra l'altro, il rispetto, da parte degli esercenti il servizio di maggior tutela, del divieto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 272/07;
  • da controlli telefonici effettuati dagli uffici dell'Autorità in data 10 settembre 2010 è emerso che: a) il servizio telefonico commerciale di Enel Servizio Elettrico S.p.A. è dotato di un albero fonico (o IVR) che, in base alle scelte effettuate dal cliente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore; b) l'albero fonico contempla espressamente, tra le opzioni a disposizione del cliente, la possibilità di ricevere informazioni sulle offerte commerciali di Enel Energia S.p.A., società appartenente al medesimo gruppo societario e operante nella vendita al mercato libero; c) in particolare, selezionando una opzione, si ricevono informazioni sulle "offerte di Enel Energia S.p.A. sul mercato libero dell'energia elettrica e il gas anche in alternativa alla bioraria";
  • da controlli telefonici effettuati dagli uffici dell'Autorità in data 29 settembre 2010 è emerso che era stata rimossa l'opzione dell'albero fonico che prevedeva la possibilità di ricevere informazioni sulle offerte commerciali di Enel Energia S.p.A.; tuttavia, da successivi controlli telefonici effettuati dagli uffici dell'Autorità in data 11 novembre 2010 l'albero fonico risulta nuovamente modificato attraverso l'inserimento di un'opzione esplicita "per conoscere le offerte di Enel Energia sul mercato del gas": scegliendo tale opzione la chiamata viene trasferita ad Enel Energia S.p.A, ad un livello dell'albero fonico che prevede due opzioni che rimandano alla possibilità di ottenere informazioni sulle offerte commerciali della stessa Enel Energia S.p.A., la quale ha un servizio telefonico commerciale unico per la vendita di energia elettrica a clienti del mercato libero e per la vendita di gas (800900860);
  • da quanto esposto nei precedenti paragrafi emergono elementi per ritenere che Enel Servizio Elettrico S.p.A., pur avendo il gruppo Enel provveduto alla separazione societaria per l'erogazione del servizio di maggior tutela, abbia violato l'art. 3, comma 1, della deliberazione n. 272/07

 

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento nei confronti di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per accertare la violazione dell'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 272/07 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  2. il responsabile del procedimento è, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 36/10 e del punto 5 dell'Allegato B alla medesima deliberazione, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di 90 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione della presente deliberazione;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione della presente deliberazione, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente atto sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Enel Servizio Elettrico S.p.A., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita, 125 (CAP00198) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

24 novembre  2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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