Data pubblicazione: 01 dicembre 2010
Delibera 24 novembre 2010
VIS 164/10
Avvio di procedimenti nei confronti di alcune imprese di trasporto per violazione in materia di misura del trasporto del gas naturale presso i punti di riconsegna delle rispettive reti
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 24 novembre 2010
Visti:
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive (ora dello Sviluppo economico - di seguito: MSE) 29 settembre 2005 (di seguito: DM 29 settembre 2005);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- il codice di rete del servizio di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.A., approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente modificato e integrato;
- il codice di rete del servizio di trasporto della società Società Gasdotti Italia S.p.A., approvato dall'Autorità 12 dicembre 2003, n. 144/03, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08;
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2008, VIS 8/09;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, in particolare l'Allegato A recante "Regolazione dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, in particolare l'Allegato B recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013" (di seguito: RMTG);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2010, VIS 93/10 e i relativi allegati, in particolare la "Relazione in merito ad anomalie riscontrate in esito all'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 8/09" (di seguito: Relazione Conclusiva);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2008, GOP 36/10.
Considerato che:
- l'attività di misura comprende l'installazione, la manutenzione e la gestione degli strumenti di misura (c.d. metering), nonché le attività di raccolta, validazione e registrazione del dato generato dai predetti strumenti (c.d. meter reading);
- storicamente, per le reti di trasporto, l'attività di metering è stata svolta dal soggetto proprietario dell'impianto;
- tuttavia, la regolazione tariffaria dei servizi di trasporto e dispacciamento, adottata dall'Autorità con deliberazioni n. 120/01 e n. 166/05, rispettivamente per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2001 e il 30 settembre 2005, e per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2005 e il 31 dicembre 2009, comprende, tra le attività svolte dall'impresa di trasporto, anche le attività di misura del prelevato dalla rispettiva rete;
- pertanto, nel periodo di applicazione dei predetti provvedimenti, l'impresa di trasporto, era tenuta a installare, mantenere e gestire impianti di misura almeno presso i punti di riconsegna della propria rete;
- tale assetto incontra un limite nelle situazioni codificate nei codici di rete di trasporto delle società Snam Rete Gas S.p.A. e Società Gasdotti Italia S.p.A., in cui - anche per ragioni di natura storica - si riconosce che il titolare dell'impianto di misura (responsabile dell'attività di metering) non sia la stessa impresa di trasporto, ma il titolare dell'infrastruttura connessa con la rete di trasporto (impianto di coltivazione, rete di distribuzione, impianto di consumo del cliente finale);
- l'assetto generale sopra descritto si applica pertanto senza le predette limitazione per tutte le imprese che hanno iniziato a erogare il servizio su c.d. reti regionali di trasporto, durante il periodo di vigenza della deliberazione n. 120/01 e/o n. 166/05, in seguito alla c.d. riclassificazione della predetta rete (da rete di distribuzione a rete di trasporto); infatti, le condizioni generali di accesso pubblicate da queste imprese nei rispettivi siti internet prevedono che gli impianti di misura, situati nelle reti regionali gestite, siano di proprietà dell'esercente;
- con deliberazione VIS 93/10, l'Autorità ha chiuso l'istruttoria conoscitiva sull'adeguatezza prestazionale e di manutenzione degli impianti di misura della rete di trasporto e l'impatto delle inadeguatezze sull'andamento dei quantitativi di gas non contabilizzato nel periodo 2004-2006;
- l'istruttoria ha evidenziato alcune anomalie nella gestione degli impianti di misura da parte di alcuni soggetti coinvolti, la cui analisi è svolta nella Relazione Conclusiva; tali anomalie riguardano anche alcune reti di trasporto regionale che sono risultate prive dell'impianto di misura presso alcuni punti di riconsegna;
- più in dettaglio, è emerso che, al mese di agosto 2009, non erano ancora stati installati gli impianti di misura presso i punti di riconsegna delle seguenti imprese di trasporto:
- Retragas S.r.l., per 135 punti di riconsegna;
- la società Metanodotto Alpino, per 15 punti di riconsegna;
- Metan Alpi Energia S.r.l., per 7 punti di riconsegna;
- inoltre Gas Plus Trasporto S.r.l., che è stata autorizzata a svolgere il servizio di trasporto sulle sue reti con effetto dall'1 ottobre 2009, ha dichiarato di non essere in grado di installare gli impianti di misura sui predetti punti per tale data, pure impegnandosi a completare la predetta installazione entro il 31 dicembre 2010;
- quanto sopra costituisce presupposto per l'avvio nei confronti delle predette società di distinti procedimenti per l'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie
DELIBERA
- sono avviati quattro procedimenti nei confronti della società Retragas S.r.l., Metanodotto Alpino S.r.l., Metan Alpi Energia S.r.l., Gas Plus Trasporto S.r.l., per accertare violazioni della deliberazione n. 166/05, e irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95;
- il responsabile dei procedimenti è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 36/08 e del punto 5 dell'Allegato B alla medesima deliberazione;
- il termine di durata delle istruttorie è di 180 (centottanta giorni), decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
- i provvedimenti finali saranno adottati entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle istruttorie fissato ai sensi del punto 3;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti dei procedimenti presso i locali della Direzione legislativo e legale;
- coloro che partecipano ai procedimenti producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), previa comunicazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle seguenti società:
- Retragas S.r.l., Via Lamarmora 230, 25124 Brescia;
- Metanodotto Alpino S.r.l., Via Bardonecchia 5, 10139 Torino;
- Metan Alpi Energia S.r.l., Via Sottoripa 7 int. 10/12, 16124 Genova;
- Gas Plus Trasporto S.r.l., Viale Enrico Forlanini 17, 20134 Milano.
24 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis