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Data pubblicazione: 01 dicembre 2010

Delibera 24 novembre 2010

VIS 163/10

Avvio di un procedimento nei confronti di Eni S.p.A. per violazione in materia di misura del trasporto del gas naturale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 novembre 2010

Visti:

  • l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02 come successivamente modificata e integrata;
  • il codice di rete del servizio di trasporto, predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A., approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice di Rete);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2008, VIS 8/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, in particolare l'Allegato B;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2010, VIS 93/10 e i relativi allegati, in particolare la "Relazione in merito ad anomalie riscontrate in esito all'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 8/09" (di seguito: Relazione Conclusiva);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2010, GOP 36/10.

Considerato che:

  • ai sensi del codice di rete (Glossario; Cap. 9, par. 3.3; Cap. 10, allegato "Misura del gas", par. 1.2) il dato di misura rilevante ai fini dell'erogazione del servizio di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, in particolare il servizio di bilanciamento, deve avere come riferimento il periodo di 24 ore compreso tra le ore 6.00 di ciascun giorno di calendario e le ore 6.00 del giorno di calendario successivo (c.d. Giorno Gas);
  • con deliberazione VIS 93/10, l'Autorità ha chiuso l'istruttoria conoscitiva sull'adeguatezza prestazionale e di manutenzione degli impianti di misura della rete di trasporto e l'impatto delle inadeguatezze sull'andamento dei quantitativi di gas non contabilizzato nel periodo 2004-2006;
  • l'istruttoria ha evidenziato alcune anomalie nella gestione degli impianti di misura da parte di alcuni soggetti coinvolti, la cui analisi è svolta nella Relazione Conclusiva; tali anomalie riguardano anche impianti appartenenti alla società Eni S.p.A., in qualità di impresa di coltivazione, presso campi di produzione nazionale connessi con la rete di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A.;
  • più in dettaglio, è emerso che, dall'adozione del codice di rete e sino al mese di dicembre 2009, il dato di misura reso disponibile da Eni, in qualità di utente del servizio di trasporto erogato da Snam Rete Gas, presso gli impianti di misura di cui al precedente punto, non si riferiva al Giorno gas, ma all'intervallo compreso tra le ore 0.00 di ciascun giorno di calendario e le ore 0.00 del giorno di calendario successivo;
  • quanto sopra costituisce presupposto per l'avvio nei conforti di Eni S.p.A. di un procedimento per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria

 

DELIBERA

  1. è avviato un procedimento nei confronti di Eni S.p.A. per accertare la violazione del codice di rete, approvato con deliberazione n. 75/03, e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 36/10 e del punto 5 dell'Allegato B alla medesima deliberazione;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di 180 (centoottanta giorni), decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), previa comunicazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Eni S.p.A, Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma.

24 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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