Data pubblicazione: 07 gennaio 2011
Delibera 24 novembre 2010
VIS 162/10
Avvio di procedimenti nei confronti di alcune imprese di distribuzione per violazione in materia di misura del trasporto del gas naturale presso i punti di consegna delle rispettive reti
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 24 novembre 2010
Visti:
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 139/04, come successivamente modificata e integrata;
- il codice di rete del servizio di trasporto, predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A., approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice di Rete SRG);
- il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato dall'Autorità con deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice Tipo di Distribuzione);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08;
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2008, VIS 8/09;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, in particolare l'Allegato A recante "Regolazione dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, in particolare l'Allegato B recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013" (di seguito: RMTG);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2010, VIS 93/10 e i relativi allegati, in particolare la "Relazione in merito ad anomalie riscontrate in esito all'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 8/09" (di seguito: Relazione Conclusiva);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2010, GOP 36/10.
Considerato che:
- ai sensi del Codice Tipo della Distribuzione (par. 11.2) l'impresa di distribuzione è tenuta a svolgere l'attività di gestione e manutenzione degli impianti di misura nei punti di consegna della rete di distribuzione, funzionali alla rilevazione delle quantità del gas prelevato dal corrispondente punto della rete di trasporto (c.d. city-gates o cabine REMI); tale previsione è confermata dall'art. 52, comma 1, lett. (a), della RTDG, nonché - nell'ambito del nuovo regime definito dalla RMTG - dall'art. 3, comma 1, lett. (a), di tale regolazione;
- l'obbligo di gestire e mantenere l'impianto di misura comporta per l'impresa di distribuzione l'obbligo di porre rimedio a eventuali guasti della strumentazione installata, anche mediante la sua sostituzione, ripristinandone la funzionalità entro tempi ragionevoli;
- con deliberazione VIS 93/10, l'Autorità ha chiuso l'istruttoria conoscitiva sull'adeguatezza prestazionale e di manutenzione degli impianti di misura della rete di trasporto e l'impatto delle inadeguatezze sull'andamento dei quantitativi di gas non contabilizzato nel periodo 2004-2006;
- l'istruttoria ha evidenziato alcune anomalie nella gestione degli impianti di misura da parte di alcuni soggetti coinvolti, la cui analisi è svolta nella Relazione Conclusiva; tali anomalie riguardano anche alcuni impianti gestiti dalle imprese di distribuzione elencato nell'Allegato A;
- più in dettaglio, è emerso che, alla data del 28 febbraio 2010, presso 14 cabine REMI, la strumentazione di misura presentava da tempo guasti e disfunzioni che l'impresa di distribuzione responsabile non aveva rimosso, pur essendo state segnalate dalla società Snam Rete Gas S.p.A., gestore della rete di trasporto connessa; il dettaglio delle anomalie, per ciascuna cabina REMI è richiamato nell'Allegato A;
- quanto sopra costituisce presupposto per l'avvio nei confronti delle società elencate nell'Allegato A di distinti procedimenti per l'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie
DELIBERA
- sono avviati dieci procedimenti nei confronti delle società elencate nell'Allegato A alla presente deliberazione per accertare la violazione del par. 11 del Codice di Rete Tipo, nonché dell'art. 52, comma 1, lett. (a) della RTDG, e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95;
- il responsabile dei procedimenti è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 1, lett. c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 36/10 e del punto 5 dell'Allegato B alla medesima deliberazione;
- il termine di durata delle istruttorie è di 180 (centottanta giorni), decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
- i provvedimenti finali saranno adottati entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle istruttorie fissato ai sensi del punto 3;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
- coloro che partecipano ai procedimenti producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), previa comunicazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle società elencate nell'Allegato A.
24 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis
Allegati: