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Data pubblicazione: 24 settembre 2010

Delibera 22 settembre 2010

ARG/elt 146/10

Approvazione dei premi di riserva relativi alle procedure concorsuali di cessione della capacità produttiva virtuale per il 2011 e di cui alla deliberazione ARG/elt 115/09

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 settembre 2010

Visti:

  • gli articoli 1 e 2, commi 12, lettere c) e h) e 20, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • l'articolo 30, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
  • la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico in data 17 agosto 2009 (prot. Autorità n. 0047189/A in data 17 agosto 2009) contenete gli indirizzi di cui all'articolo 30, comma 9 della legge 9/09 (di seguito: indirizzi MSE);
  • la deliberazione dell'Autorità 17 agosto 2009, ARG/elt 115/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 115/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2009, ARG/elt 150/09;
  • la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito Enel) del 2 luglio 2010, prot. Autorità n. 024809 in data 6 luglio 2010 (di seguito: prima comunicazione Enel);
  • la comunicazione di Enel del 10 settembre 2010, prot. Autorità n. 030710 in data 13 settembre 2010, come integrata dalla comunicazione di Enel del 16 settembre 2010, prot. Autorità n. 031528 in data 20 settembre 2010 (di seguito: seconda comunicazione Enel);
  • la comunicazione di E.On Italia S.p.A. (di seguito E.On) del 9 luglio 2010, prot. Autorità n. 025802 in data 16 luglio 2010 (di seguito: prima comunicazione E.On);
  • la comunicazione di E.On del 10 settembre 2010, prot. Autorità n. 030667 in data 10 settembre 2010 (di seguito: seconda comunicazione E.On).


Considerato che:

  • l'articolo 30, comma 9, della legge n. 99/09 prevede che, al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico nella regione Sardegna, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello Sviluppo Economico, adotti misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale;
  • con la deliberazione ARG/elt 115/09 l'Autorità ha adottato le misure di cui all'articolo 30, comma 9, della legge n.99/09 nel rispetto degli indirizzi del MSE; in particolare, la deliberazione ARG/elt 115/09 prevede che Enel ed E.On siano tenute a cedere capacità produttiva virtuale (di seguito: VPP o Virtual Power Plant) per i cinque (5) anni del periodo 2010-2014 per una potenza rispettivamente pari in ciascun anno a  225 e 150 MW; e che Enel ed E.On possano non assolvere tale obbligo di cessione con riferimento ai VPP per cui il premio offerto dai partecipanti alle procedure concorsuali risulti inferiore al premio di riserva applicabile come approvato dall'Autorità;
  • ai fini di cui al precedente considerato, la deliberazione ARG/elt n. 115/09 prevede che Enel ed E.On trasmettano all'Autorità per l'approvazione una proposta di quantificazione dei premi di riserva relativi ai VPP riferiti all'anno solare successivo e, in sede di prima applicazione, anche con riferimento ai VPP con durata quinquennale;
  • le suddette proposte di quantificazione dei premi di riserva relativi ai VPP devono altresì essere differenziate in ragione del prezzo di esercizio applicabile al contratto di cessione e, in particolare, in ragione del fatto che l'operatore cedente la capacità produttiva virtuale decida che il prezzo di esercizio della capacità produttiva da cedere sia pari a quello definito dall'Autorità con riferimento ai costi variabili che caratterizzano gli impianti con i minori costi variabili localizzati in Sardegna nella disponibilità dell'operatore cedente oppure a 0 (zero).


Considerato, inoltre, che:

  • sia Enel che E.On (rispettivamente con la prima comunicazione Enel e con la prima comunicazione E.On) hanno comunicato che avrebbero posto il prezzo di esercizio della capacità produttiva da cedere per i VPP riferiti al 2011 pari a zero (0), indipendentemente dal valore assunto dal premio di riserva approvato dall'Autorità, e che avrebbero provveduto a trasmettere la proposta di quantificazione dei relativi premi di riserva entro il termine previsto all'articolo 3, comma 3.3, della deliberazione ARG/elt 115/09;
  • Enel ha trasmesso, nella seconda comunicazione Enel, una proposta di premi di riserva riferiti ai VPP per il 2011 associati a prezzi di esercizio pari a zero (0);
  • E.On ha trasmesso, nella seconda comunicazione E.On, una proposta di premi di riserva riferiti ai VPP per il 2011 associati a prezzi di esercizio pari a zero (0).


Ritenuto che:

  • le proposte di Enel e di E.On di cui, rispettivamente, alla seconda comunicazione Enel ed alla seconda comunicazione E.On siano adeguate rispetto all'esigenza di procedere all'assegnazione dei VPP salvo situazioni di anomalo funzionamento dei meccanismi di cessione e tali da produrre un danno economico ingiustificato ai soggetti cedenti;
  • sia pertanto opportuno approvare le proposte di Enel e di E.On di cui, rispettivamente, alla seconda comunicazione Enel ed alla seconda comunicazione E.On.

DELIBERA

  1. di approvare le proposte di Enel e di E.On di cui, rispettivamente, alla seconda comunicazione Enel ed alla seconda comunicazione E.On;
  2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, ad Enel Produzione S.p.A. e da E.On Italia S.p.A.;
  3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


22 settembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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