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Data pubblicazione: 25 novembre 2010

Delibera 15 novembre 2010

VIS 142/10

Avvio di un procedimento nei confronti di Amea S.p.A. per l’accertamento di una violazione in materia di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 novembre 2010

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 dicembre 2007, n. 333/07 recante il "Testo integrato della regolazione dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008 - 2011";
  • la deliberazione dell'Autorità 2 settembre 2009, VIS 83/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2010, VIS 31/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2010, GOP 36/10

Considerato che:

  • gli articoli 3 e seguenti dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07 obbligano i distributori di energia elettrica a registrare, secondo determinate modalità, le interruzioni dell'erogazione di energia elettrica;
  • l'articolo 16 dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07 impone alle imprese distributrici di energia elettrica di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, gli indicatori individuali di continuità del servizio relativi all'anno precedente, riferiti a ciascun ambito territoriale per i clienti in BT (bassa tensione) e in MT (media tensione) e a ciascuna regione per i clienti in AT (alta tensione);
  • con la deliberazione VIS 31/10 l'Autorità ha approvato un programma di 12 verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica in merito ai dati di continuità del servizio da esse comunicati all'Autorità nell'anno 2010, stabilendo al punto 2 del dispositivo "di confermare il criterio introdotto la deliberazione VIS 83/09 per valutare l'esito della verifica ispettiva", da considerarsi "non conforme" nel caso di accertamento della "mancata registrazione di almeno una interruzione lunga" e/o della "mancata registrazione di almeno tre interruzioni brevi" (punto 2, del dispositivo della deliberazione VIS 83/09);
  • la deliberazione VIS 31/10 è stata comunicata in data 1° ottobre 2010, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento (prot. Autorità 0032167), ad Amea S.p.A., inserita tra le imprese da sottoporre a verifica ispettiva in quanto ha fatto ingresso, a decorrere dal 1° gennaio 2010, nella regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07;
  • l'avviso di effettuazione delle operazioni ispettive è stato comunicato in data 12 ottobre 2010 ad Amea S.p.A., mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento (prot. Autorità 0033239);
  • nei giorni 12 e 13 ottobre 2010 è stata effettuata congiuntamente da personale degli Uffici dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza l'ispezione presso la sede di Amea S.p.A.;
  • nel corso dell'ispezione è stata riscontrata la mancata registrazione di n. 2 interruzioni senza preavviso lunghe e di n. 6 interruzioni senza preavviso brevi, tutte aventi origine sulla rete di altre imprese distributrici interconnesse, nonché di un'ulteriore interruzione senza preavviso lunga avente origine sulla rete MT;
  • l'esito della verifica ispettiva è pertanto da considerarsi "non conforme" alla stregua di quanto stabilito nel punto 2 del dispositivo della deliberazione VIS 83/09, richiamato nel punto 2 del dispositivo della deliberazione VIS 31/10

 

DELIBERA

  1. è avviato un procedimento nei confronti di Amea S.p.A. per accertare la violazione del punto 2 del dispositivo della deliberazione VIS 83/09, richiamato nel punto 2 del dispositivo della deliberazione VIS 31/10 e agli articoli 3 e seguenti dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07, e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  2. il responsabile del procedimento è, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 36/10 e del punto 5 dell'Allegato B alla medesima deliberazione, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione della presente deliberazione, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente atto sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Amea S.p.A., con sede legale in Via S. Francesco d'Assisi, 15/c, 03018 Paliano (FR), e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).






15 novembre 2010                                                             Il Presidente: Alessandro Ortis


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