Data pubblicazione: 24 settembre 2010
Delibera 13 settembre 2010
ARG/com 141/10
Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni contrattuali di vendita ai clienti finali elettrici serviti in maggior tutela, ai clienti finali di gas naturale del servizio regolato ed ai clienti finali di servizi di vendita di gas effettuati attraverso reti di gasdotti locali senza accesso consentito a soggetti terzi
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 13 settembre 2010
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) del 28 dicembre 1999, n. 200/99 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 200/99);
- la deliberazione dell'Autorità dell'18 ottobre 2001, n. 229/01 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 229/01);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 144/07 e l'Allegato A alla medesima;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'Allegato A alla medesima (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 e l'Allegato A alla medesima (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e l'Allegato A alla medesima (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008 ARG/elt 04/08 (di seguito deliberazione ARG/elt 04/08);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008 ARG/gas 120/08 e l'Allegato alla medesima (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e l'Allegato A alla medesima (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008 ARG/com 164/08 e l'Allegato A alla medesima delibera (di seguito: TIQV);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'Allegato A alla medesima (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2009 ARG/elt 191/09 (di seguito: deliberazione ARG/elet 191/09);
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2010 ARG/com 104/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 104/10) e l'Allegato A alla medesima (di seguito: Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali);
- la deliberazione dell'Autorità 9 agosto 2010 ARG/gas 131/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 131/10).
Considerato che:
- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità dell'energia elettrica e del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità determini i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti, tra gli altri, dalle direttive emanate dall'Autorità stessa ai sensi della lettera h) di cui al predetto comma;
- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- la deliberazione n. 200/99, come successivamente modificata ed integrata, fissa le condizioni contrattuali applicabili ai clienti finali che siano serviti in maggior tutela e nella misura prevista dall'articolo 15, comma 15.6, del TIV per i clienti finali serviti in salvaguardia;
- la deliberazione n. 229/01, come successivamente modificata ed integrata, fissa le condizioni contrattuali applicabili ai clienti del servizio regolato e che sono proposte come condizioni contrattuali di riferimento ai clienti del mercato libero; le stesse condizioni sono applicabili nella misura prevista dall'articolo 8, commi 8.2 e 8.3, della deliberazione ARG/gas 131/10 per i clienti finali serviti dal Fornitore di ultima istanza;
- le deliberazioni ARG/elt 04/08 e ARG/elt 191/09 hanno aggiornato e completato alcune delle previsioni originariamente contenute nella deliberazione n. 200/99 afferenti le procedure di morosità e l'aggiornamento dei depositi cauzionali;
- le clausole contrattuali applicabili ai clienti serviti in regime di tutela risultano pertanto contenute in più corpi normativi e in alcuni casi non appaiono completamente coordinate alle condizioni di contesto che si sono venute determinando successivamente alla piena liberalizzazione dei mercati elettrico e del gas naturale;
- la deliberazione ARG/com 104/10 prevede, a partire dal 1° gennaio 2011, l'introduzione di un Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali che fissa le clausole che devono essere almeno contenute nei contratti di mercato libero, lasciandone tuttavia la determinazione del contenuto alla libera negoziazione tra le parti.
Ritenuto che sia opportuno:
- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di contratti di fornitura di energia elettrica e gas al fine di completare l'aggiornamento della normativa vigente alle modifiche intercorse successivamente alla piena liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas;
- prevedere che le condizioni contrattuali applicabili ai servizi di maggior tutela ed al servizio regolato nel gas siano eventualmente raccolte in uno o più contratti tipo di facile lettura anche per il cliente finale
DELIBERA
- di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di contratti per la fornitura di energia elettrica e gas ai clienti finali elettrici serviti in maggior tutela, ai clienti finali di gas naturale del servizio regolato ed ai clienti finali di servizi di vendita di gas effettuati attraverso reti di gasdotti locali senza accesso consentito a soggetti terzi anche al fine di giungere alla definizione di uno o più contratti tipo, al fine di completare l'aggiornamento della normativa vigente alle modifiche intercorse successivamente alla piena liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas;
- di prevedere, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, l'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti sopra citati anche nella forma di contributi di approfondimento eventualmente predisposti dalle associazioni dei consumatori;
- di pubblicare documenti per la consultazione al fine di acquisire eventuali osservazioni e proposte da parte dei soggetti interessati;
- di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni ed incontri tecnici al fine dell'acquisizione degli elementi conoscitivi utili per la formazione ed adozione dei provvedimenti;
- di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio sentito, per gli aspetti di propria competenza, il Direttore della Direzione Mercati;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
13 settembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis