Data pubblicazione: 03 settembre 2010
Delibera 02 settembre 2010
ARG/gas 137/10
Approvazione di una proposta di modifica del codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A ai sensi delle deliberazioni dell’Autorità dell’energia elettrica e il gas 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 e 14 dicembre 2009, ARG/gas 192/09 e obblighi informativi in capo alle imprese di trasporto ai fini della gestione delle allocazioni del gas agli utenti
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 settembre 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in particolare l'articolo 24, comma 5 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 15 settembre 2009, ARG/gas 121/09.
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09) ed in particolare l'allegato A recante regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione;
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2009, ARG/gas 192/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 192/09).
Considerato che:
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di verificare la conformità dei codici di rete predisposti dalle imprese di trasporto con la disciplina di accesso e di erogazione del servizio medesimo dalla stessa definita; e che l'Autorità ha definito la predetta disciplina con la deliberazione n. 137/02;
- l'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione ARG/gas 55/09 prevede che il codice di rete approvato ovvero modificato viene pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
- con la deliberazione ARG/gas 184/09 l'Autorità ha definito, per il periodo di regolazione 2009-2012, disposizioni in materia di tariffe del servizio di trasporto e dispacciamento riguardanti, fra l'altro, le modalità con le quali sono riconosciute all'imprese di trasporto i quantitativi di gas a copertura di autoconsumi, perdite di rete e gas non contabilizzato;
- con la deliberazione ARG/gas 192/09 l'Autorità ha integrato la deliberazione n. 137/02 con l'articolo 16bis il quale disciplina le modalità di allocazione agli utenti dei quantitativi di gas naturale di cui al precedente alinea; e che la medesima deliberazione ha previsto che Snam Rete Gas trasmetta, in deroga alle modalità ed ai termini stabiliti dalla deliberazione ARG/gas 55/09, una proposta di modifica del proprio codice di rete al fine di recepire le disposizioni contenute nel provvedimento;
- con nota in 30 luglio 2010 (prot. Autorità n. 27402) Snam Rete Gas ha trasmesso una proposta di modifica del proprio codice di rete al fine di recepire le disposizioni delle deliberazioni ARG/gas 184/09 e ARG/gas 192/09;
- le modalità di allocazione del gas agli utenti definite nella proposta di modifica di cui al precedente alinea implicano che, ai fini della corretta formulazione del bilancio di trasporto dell'utente ai sensi dell'articolo 16bis della deliberazione n 137/02, l'impresa maggiore di trasporto abbia la disponibilità di informazioni circa i prelievi degli utenti presso i punti di riconsegna appartenenti alla rete di altre imprese di trasporto.
Considerato inoltre che:
- la deliberazione n.137/02 stabilisce ai commi 17.7, 17.8 e 17.9 i corrispettivi di bilanciamento nei casi si verifichi, presso un punto di uscita della rete nazionale o di riconsegna uno scostamento, definito come differenza fra la capacità utilizzata e la capacità conferita dall'utente nel medesimo punto;
- posto che la deliberazione ARG/gas 192/09 non incide sulla disciplina dei corrispettivi di scostamento sopra richiamata, i medesimi sono determinati sulla base dei quantitativi di gas di competenza dell'utente senza che siano compresi i volumi di gas riconosciuti alle imprese di trasporto a copertura di autoconsumi, perdite di rete e gas non contabilizzato.
Ritenuto che:
- sia riscontrata la conformità della proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione in data 30 luglio 2010, con le disposizioni di cui alle deliberazioni ARG/gas 184/09 e ARG/gas 192/09;
- sia necessario per quanto sopra considerato definire obblighi informativi in capo alle imprese di trasporto interconnesse con la rete di trasporto di Snam Rete Gas funzionali alla gestione delle allocazioni del gas agli utenti
DELIBERA
- di considerare positivamente verificata e conseguentemente di approvare per quanto di competenza la proposta di aggiornamento del codice di rete nella versione presentata da Snam Rete Gas S.p.A con comunicazione in data 30 luglio 2010 (prot. Autorità n. 27402) ed allegata al presente provvedimento (Allegato A);
- di prevedere che le imprese di trasporto comunichino all'impresa maggiore di trasporto le informazioni necessarie ai fini della definizione del bilancio giornaliero di trasporto degli utenti ed in particolare i quantitativi di gas prelevati da ciascun utente presso il complesso dei punti di riconsegna della propria rete;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di rete ai sensi di quanto disposto al precedente punto 1;
- di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in Piazza S. Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.
2 settembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis
Allegati: