Data pubblicazione: 03 novembre 2010
Delibera 02 novembre 2010
VIS 119/10
Avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Exergia S.p.A. per mancata comunicazione di documenti e dati contabili necessari alla vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione d’imposta stabilito dall’articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 novembre
Visti:
- gli articoli 27, comma 15, 28, comma 4, e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
- l'articolo 81, commi 16 ss., del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 maggio 2010, GOP 36/10 (di seguito: deliberazione GOP 36/10);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, VIS n. 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09 (di seguito: deliberazione VIS 133/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2010, VIS 47/10 (di seguito: deliberazione VIS 47/10);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2010, GOP 48/10 (di seguito: deliberazione GOP 48/10);
- la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 1 agosto 2008, n. 47 (di seguito: determinazione n. 47/08).
Considerato che:
- l'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 attribuisce all'Autorità il compito di vigilare sulla puntuale osservanza, da parte degli operatori economici interessati, del divieto di traslazione sui prezzi al consumo dell'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta stabilita dal comma 16 del medesimo articolo (di seguito: divieto di traslazione d'imposta);
- con deliberazioni VIS 109/08 e VIS 133/09, l'Autorità ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l'individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l'attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall'indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione d'imposta;
- con deliberazione VIS 47/10, notificata in data 12 luglio 2010, è stato intimato alla Exergia S.p.a. di completare l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla deliberazione VIS 109/08, come specificato nell'Allegato A alla deliberazione VIS 47/10, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza avrebbe costituito presupposto per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 e dell'articolo 7 del d.P.R. n. 244/01;
- il termine previsto dalla deliberazione VIS 47/10 è spirato senza che la Exergia abbia completato la trasmissione dei dati e documenti richiesti;
- in particolare non risulta che la società abbia inviato per l'anno 2008: le tabelle relative alle vendite per il I semestre (tabella 1 - Ricavi e rimanenze di prodotti finiti), le tabelle relative agli acquisti per il I e II semestre (tabella 2 - Acquisti e rimanenze di materie prime sussidiarie e merci) e la Nota Integrativa di bilancio
DELIBERA
- è avviato un procedimento nei confronti della società Exergia S.p.a. per accertare la mancata ottemperanza alla richiesta di informazioni di cui in motivazione e per irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A e del punto 5 dell'allegato B alla deliberazione GOP 36/10;
- il termine di durata dell'istruttoria è di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
- il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Exergia S.p.a., via Orrigoni 8, 21100 Varese, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
2 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis