Seguici su:






Data pubblicazione: 14 ottobre 2010

Delibera 22 settembre 2010

VIS 106/10

Avvio di un procedimento nei confronti di S.I.DI.Gas S.p.A. per accertare violazioni in materia di titoli di efficienza energetica ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 settembre 2010

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08 (di seguito: decreto legislativo n.115/08);
  • il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);
  • il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2007 recante "Revisione a aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06, recante "Criteri e modalità per la verifica di conseguimento degli obiettivi specifici di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e direttive alla società Gestore del mercato elettrico S.p.A. in materia di emissione e annullamento dei titoli di efficienza energetica" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 98/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, EEN 1/08, recante "Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell'anno 2008 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007"  come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione 7 luglio 2008, EEN 8/08 (di seguito: deliberazione EEN 1/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2008, EEN 35/08, recante "Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell'anno 2009 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007", come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione EEN 2/09 (di seguito: deliberazione EEN 35/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, EEN 24/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2010, VIS 82/10 (di seguito: deliberazione VIS 82/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2010, GOP 36/10.

Considerato che:

  • l'articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 1/08, come modificato dalla deliberazione EEN 8/08, fissa gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati nell'anno 2008;
  • l'articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 35/08, come modificato dalla deliberazione EEN 2/09, fissa gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati nell'anno 2009;
  • ai fini della verifica di conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico,  l'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 prevede che entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, a decorrere dal 2006, le imprese di distribuzione trasmettano all'Autorità i titoli di efficienza energetica relativi all'anno precedente;
  • l'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che l'Autorità verifichi che ciascuna impresa di distribuzione possegga i titoli corrispondenti all'obiettivo annuo a ciascuna di esse assegnato maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo o da quanto disposto in attuazione del comma 7 dell'articolo 2 dello stesso decreto ministeriale;
  • l'articolo 5, comma 3, del citato decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che "(...) qualora in ciascuno degli anni d'obbligo, il distributore di energia elettrica o gas naturale consegua una quota d'obiettivo di propria competenza pari o superiore al 60%, può compensare la quota residua nell'anno successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2. Tali sanzioni si applicano in ogni caso, qualora il distributore consegua una quota dell'obiettivo di sua competenza inferiore al 60%, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua entro l'anno successivo.";
  • l'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 98/06 nel disciplinare la "consegna dei titoli di efficienza energetica ai fini della verifica dell'obiettivo specifico aggiornato annuale" prevede che "dal 1 gennaio al 31 maggio di ogni anno (anno n), ogni distributore obbligato comunica all'Autorità, mediante un'unica comunicazione, quanti dei titoli registrati alla data della comunicazione sul suo conto proprietà, distinti per tipologia, egli vuole utilizzare ai fini della verifica del conseguimento del proprio obiettivo specifico aggiornato";
  • l'articolo 3, comma 3, lettera d), della citata deliberazione n. 98/06 prevede che "a partire dall'anno 2009, nella comunicazione di cui al comma 3.1 il distributore deve indicare quali e quanti titoli consegna:
    1. ai fini della verifica di conseguimento dell'obbiettivo specifico a suo carico nell'anno n-1;
    2. ai fini della compensazione dell'eventuale inadempienza all'obbiettivo specifico a suo carico nell'anno n-2.";
  • l'articolo 4, comma 5, della citata deliberazione n. 98/06, prevede che "Ogni anno, al termine delle procedure di verifica di cui al presente provvedimento, la Direzioni Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità informa i singoli distributori obbligati in merito al numero di titoli annullati, per tipologia, ai fini della verifica degli obiettivi specifici a loro carico";
  • l'articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, successivamente sostituito dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115/08 prevedono che in caso di inottemperanza, l'Autorità applica le sanzioni di cui alla legge n. 481/1995.

Considerato inoltre che:

  • la Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito, S.I.Di.Gas) di Avellino non ha inviato, entro il termine del 31 maggio 2010, alcuna comunicazione utile alla verifica del possesso di titoli di efficienza energetica corrispondenti al proprio obbiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2009 nonché ai fini della compensazione dell'inadempienza all'obiettivo specifico a suo carico nell'anno 2008;
  • conseguentemente alla mancata comunicazione di cui al precedente alinea l'Autorità ha avviato un procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrativo pecuniarie con deliberazione 26 luglio 2010, VIS 82/10, per inosservanza dell'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 e dell'articolo 3, della deliberazione n. 98/06;
  • a conclusione delle verifiche previste dall'art. 11, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, dall'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dalla deliberazione n. 98/06, la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, con nota del 13 settembre 2010 (prot. Autorità n. 30752) ha comunicato alla S.I.Di. Gas di non aver conseguito l'obiettivo specifico di risparmio energetico per l'anno 2009 e di non aver compensato l'inadempienza totale all'obiettivo fissato per l'anno 2008;
  • quanto sopra costituisce presupposto per l'avvio di un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di S.I.Di. Gas

Considerato altresì che:

  • il suddetto procedimento avviato con deliberazione VIS 82/10 e quello avviato con la presente deliberazione si svolgono nei confronti del medesimo esercente e hanno (in parte) il medesimo oggetto (violazioni in materia di titoli di efficienza energetica);
  • la suddetta connessione soggettiva ed oggettiva rende opportuna la riunione dei due procedimenti che si concluderanno con l'adozione di un unico provvedimento finale

DELIBERA

  1. è avviato un procedimento nei confronti della Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. per accertare la violazione dell'art. 3, comma 2 della deliberazione EEN 1/08 e dell'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 nonché dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 35/08, ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 e del decreto legislativo n. 115/2008;
  2. è disposta la riunione del presente procedimento con quello avviato con deliberazione VIS 82/10;
  3. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 36/10 e del punto 5 dell'Allegato B della medesima deliberazione;
  4. il termine di durata dell'istruttoria dei procedimenti riuniti è di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  5. il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 4;
  6. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  7. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  8. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  9. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a. di Avellino, via Contrada Vasto 15, presso la Casa nel Parco, 83100 Avellino, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


22 settembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


Documenti collegati