Data pubblicazione: 05 luglio 2010
Delibera 30 giugno 2010
ARG/elt 102/10
Verifica di conformità degli schemi di progetto del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui all’articolo 10, comma 6, del TIMM e riconoscimento dei costi sostenuti nell’anno 2009 dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. per lo svolgimento delle attività strumentali all’esercizio della funzione di monitoraggio di cui all’articolo 3, comma 3, del TIMM
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 giugno 2010
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 (di seguito: Direttiva 2003/54/CE) ed, in particolare, l'articolo 23;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 12, lettere da g) ad i), e l'articolo 22;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 - e provvedimenti applicativi - (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge n. 2/09) ed, in particolare, l'articolo 3, comma 10-ter;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 ed, in particolare, l'articolo 28, commi 1 e 2;
- l'articolo 5 del decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
- l'articolo 11 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009 recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge n. 2/09, nonché per l'evoluzione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici (di seguito: decreto ministeriale 29 aprile 2009);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2009, ARG/elt 60/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 60/09);
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2010, ARG/elt 50/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 50/10);
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2010, ARG/elt 80/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 80/10);
- la nota della Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: DMEG) del 9 settembre 2008, prot. Autorità n. 27244 in pari data (di seguito: nota DMEG 9 settembre 2008);
- la comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) del 1 giugno 2009, prot. Autorità n. 34039 del 16 giugno 2009 (di seguito: comunicazione GSE 1 giugno 2009);
- la nota di DMEG del 10 settembre 2009, prot. Autorità n. 51839 del 11 settembre 2009 (di seguito: nota DMEG 11 settembre 2009);
- la comunicazione di GSE del 16 ottobre 2009, prot. Autorità n. 60960 del 20 ottobre 2009 (di seguito: comunicazione GSE 16 ottobre 2009);
- la nota di DMEG del 4 dicembre 2009, prot. Autorità n. 72610 in pari data (di seguito: nota DMEG 4 dicembre 2009);
- la comunicazione di GSE del 29 gennaio 2010, prot. Autorità n. 7987 del 22 febbraio 2010 (di seguito: comunicazione GSE 29 gennaio 2010);
- la nota di DMEG del 22 aprile 2010, prot. Autorità n. 16253 in pari data (di seguito: nota DMEG 22 aprile 2010);
- la comunicazione di GSE del 14 maggio 2010, prot. Autorità n. 19486 del 19 maggio 2010 (di seguito: comunicazione GSE 14 maggio 2010);
- la comunicazione di GSE del 31 maggio 2010, prot. Autorità 21879 del 10 giugno 2010 (di seguito: comunicazione GSE 31 maggio 2010).
Considerato che:
- l'articolo 3, comma 3, del TIMM prevede che GSE svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato C al TIMM, nonché l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità in quanto attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità;
- l'articolo 3, comma 6, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3, GSE progetti, realizzi e manutenga un apposito data warehouse in conformità ai criteri di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, dotandolo di uno strumento di business intelligence che soddisfi i requisiti di cui al comma 8;
- l'articolo 3, comma 6, del TIMM prevede altresì che:
- GSE immagazzini i dati per il monitoraggio di cui all'Allegato C al TIMM nel data warehouse e ne assicuri la condivisione con l'Autorità garantendone l'accessibilità a DMEG tramite connessione Internet sicura;
- DMEG possa interrogare il data warehouse tramite lo strumento di business intelligence;
- l'articolo 3, comma 7, lettera c), prevede che il Gestore dei Mercati Energetici Spa (di seguito: GME), Terna e il Gestore dei Servizi Energetici Spa (di seguito: GSE) concepiscano e gestiscano i rispettivi data warehouse in maniera tale da integrare i rispettivi dati per il monitoraggio usando denominazioni, codifiche, unità di misura e formati uniformi concordati fra GME, Terna e GSE tramite un'apposita convenzione, onde consentire nel modo più efficiente a DMEG l'analisi incrociata dei dati immagazzinati nei differenti data warehouse;
- l'articolo 10 del TIMM prevede tre fasi:
- la fase, di cui al comma 6 del TIMM, di trasmissione a DMEG da parte di GSE di uno schema di progetto del data warehouse e uno schema di progetto delle funzionalità dello strumento di business intelligence di cui al medesimo comma e delle modalità di interfaccia del medesimo strumento con i dati archiviati nel medesimo data warehouse, entrambi corredati da una relazione tecnica che ne comprovi tempi e costi di messa in opera (di seguito: schemi di progetto data warehouse);
- la fase, di cui al comma 6bis del TIMM, di disamina e verifica, da parte di DMEG, di conformità degli schemi di progetto ai criteri del TIMM (di seguito: verifica di conformità);
- la fase, di cui ai commi 7 e 8 del TIMM, di realizzazione e di collaudo del data warehouse e dello strumento di business intelligence in conformità alle specifiche dei rispettivi schemi di progetto come positivamente verificati da DMEG.
Considerato altresì che:
- l'articolo 3, comma 9, del TIMM prevede che:
- GSE identifichi un apposito ufficio di monitoraggio destinato allo svolgimento del complesso delle attività elencate al comma 3 del TIMM e, nei limiti delle risorse disponibili, delle eventuali attività istituzionali a queste connesse;
- l'ufficio di monitoraggio possa avvalersi dei servizi comuni e della collaborazione forniti da altri uffici;
- l'ufficio di monitoraggio sia dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso di attività di cui al comma 3 del TIMM;
- l'articolo 9, comma 1, del TIMM, prima delle modifiche e integrazioni introdotte con deliberazione ARG/elt 50/10, prevedeva che, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, GSE trasmettesse all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto i costi sostenuti per lo svolgimento del complesso delle attività elencate all'articolo 3, comma 3, del TIMM.
- l'articolo 9, comma 2, del TIMM prevede che, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento del complesso delle attività elencate all'articolo 3, comma 3, del TIMM, GSE abbia l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei medesimi costi tramite una commessa di contabilità analitica;
- l'articolo 9, comma 3, del TIMM, prima delle modifiche e integrazioni introdotte con deliberazione ARG/elt 50/10, prevedeva che l'Autorità quantificasse, entro un periodo di quarantacinque giorni dal ricevimento della relazione di cui al citato articolo 9, comma 1, l'ammontare dei costi riconosciuti al GSE per lo svolgimento del complesso delle attività elencate all'articolo 3, comma 3, del TIMM;
- l'articolo 9, comma 3, del TIMM, prima delle modifiche e integrazioni introdotte con deliberazione ARG/elt 50/10, prevedeva, inoltre, che i costi riconosciuti al GSE fossero quantificati dall'Autorità in coerenza con le metodologie già in uso per il riconoscimento dei costi relativi alle infrastrutture soggette a regolazione;
- l'articolo 10, comma 6, del TIMM prevede che, ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 3, comma 6, entro il 31 maggio 2009 GSE trasmetta all'Autorità lo schema di progetto del data warehouse corredato di una relazione tecnica che ne comprovi tempi e costi di messa in opera.
Considerato inoltre che:
- con comunicazione Terna 10 febbraio 2009, Terna ha trasmesso a DMEG lo schema di convenzione tra GME, Terna e GSE di cui all'articolo 3, comma 7, lettera c), del TIMM; schema verificato conforme, da DMEG, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 5, del TIMM;
- con comunicazione GSE 1 giugno 2009, GSE ha trasmesso a DMEG i propri schemi di progetto data warehouse;
- al fine di garantire la piena interoperabilità tra i sistemi - ossia tra i data warehouse di GME, Terna e GSE - con nota DMEG 11 settembre 2009, DMEG ha richiesto a GME, Terna e GSE di:
- modificare e integrare i rispettivi schemi di progetto data warehouse conformemente ai rilievi formulati nell'Allegato A alla medesima nota;
- coordinarsi per apportare le necessarie modifiche ed integrazioni agli schemi di progetto data warehouse entro il 10 ottobre 2009;
- con comunicazione GSE 16 ottobre 2009, GSE ha trasmesso a DMEG una nota sull'attività di progettazione e sviluppo dello "strato di business intelligence" del data warehouse e sulle relative modalità di accesso;
- con nota DMEG 4 dicembre 2009, DMEG ha formulato - tenendo conto delle analisi tecniche e proposte presentate da GME e Terna - istruzioni dettagliate in ordine alle modifiche ed integrazioni da apportare agli schemi di progetto data warehouse di GME, Terna e GSE affinché fosse garantita la piena interoperabilità tra i sistemi, invitando le medesime società a trasmettere all'Autorità i predetti schemi di progetto modificati e integrati in conformità a tali istruzioni entro il 31 gennaio 2010;
- con comunicazione GSE 29 gennaio 2010, GSE ha ritrasmesso a DMEG i propri schemi di progetto data warehouse unitamente alla relazione tecnica sui costi sostenuti nel 2009 per lo svolgimento del complesso delle attività elencate all'articolo 3, comma 3, del TIMM;
- con nota DMEG 22 aprile 2010, DMEG ha richiesto delle integrazioni agli schemi di progetto data warehouse di GSE - affinché fosse illustrato il front end dello strumento di business intelligence ed esplicitati gli investimenti e i tempi di messa in opera del data warehouse - e dei chiarimenti circa i costi di ammortamento evidenziati nella relazione tecnica sui costi sostenuti nel 2009 per lo svolgimento del complesso delle attività elencate all'articolo 3, comma 3, del TIMM;
- con comunicazione 14 maggio 2010, GSE ha trasmesso a DMEG, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10, comma 10, del TIMM, la relazione tecnica avente ad oggetto il preventivo dei costi per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, nell'anno 2010;
- con comunicazione GSE 31 maggio 2010, GSE ha offerto i chiarimenti richiesti sui costi sostenuti nel 2009 e ha prodotto le integrazioni richieste agli schemi di progetto data warehouse - in particolare, illustrando tre organizzazioni alternative del front end dello strumento di business intelligence;
- nella riunione del 14 giugno 2010 fra DMEG e GSE, GSE si è impegnato a predisporre i prototipi dei tre front end alternativi entro il 23 giugno 2010 e le parti hanno convenuto circa l'opportunità di definire un periodo di prova dei predetti prototipi in esito al quale DMEG potrà scegliere quello ritenuto più funzionale ai fini dell'esercizio delle attività strumentali alla funzione di monitoraggio dell'Autorità.
Considerato ancora che:
- la nota DMEG 4 dicembre 2009 formulava istruzioni concernenti i seguenti quattro punti: 1) qualità dei dati; 2) struttura delle tabelle che riproducono oggetti reali semanticamente simili; 3) struttura del front end dello strumento di business intelligence; 4) modalità di accesso sicuro ai data warehouse; e che la stessa nota precisava che la modifica e integrazione degli schemi di progetto conformemente alle istruzioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) fosse essenziale ai fini di una positiva verifica di conformità dei medesimi schemi;
- con riferimento alle istruzioni di cui alla nota DMEG 4 dicembre 2009, gli schemi di progetto data warehouse, trasmessi con comunicazione GSE 31 maggio 2010, sono conformi alle medesime istruzioni.
Considerato infine che:
- con deliberazione ARG/elt 80/10, l'Autorità ha determinato il corrispettivo a copertura dei costi complessivi di funzionamento del GSE per l'anno 2009 in misura tale da assicurare al GSE una remunerazione, prima delle imposte, del 5,6% del patrimonio netto, detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate AU e GME;
- i costi sostenuti dal GSE nel 2009 per lo svolgimento del complesso delle attività elencate all'articolo 3, comma 3, del TIMM sono quindi già stati riconosciuti, unitamente agli altri costi di funzionamento del GSE, tramite il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2009 di cui al punto 1 della deliberazione ARG/elt 80/10;
- con deliberazione ARG/elt 80/10, l'Autorità ha determinato, a titolo di acconto e salvo conguaglio, il corrispettivo a copertura dei costi complessivi di funzionamento del GSE per l'anno 2010 in misura pari a 32 milioni di euro;
- la copertura dei costi preventivati da GSE per lo svolgimento del complesso delle attività elencate all'articolo 3, comma 3, del TIMM nell'anno 2010 è assicurata tramite il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2010 di cui al punto 2 della deliberazione ARG/elt 80/10.
Ritenuto opportuno:
- dichiarare la conformità degli schemi di progetto data warehouse di cui alla comunicazione GSE 31 maggio 2010;
- prevedere che GSE predisponga i prototipi dei tre front-end alternativi di cui alla comunicazione GSE 31 maggio 2010 entro il 25 giugno 2010;
- prevedere un periodo di prova di 75 giorni dei prototipi dei tre front-end alternativi di cui alla comunicazione GSE 31 maggio 2010, con decorrenza dalla data di fruizione dei medesimi prototipi da parte della Direzione Mercati dell'Autorità;
- prevedere che, in esito al periodo di prova di cui al precedente alinea, il direttore della Direzione Mercati dell'Autorità comunichi a GSE il front-end preferito;
- prevedere che i tempi di realizzazione del front-end definitivo decorrano dalla comunicazione del direttore della Direzione Mercati dell'Autorità di cui al precedente alinea e siano non superiori a 30 giorni dalla data della comunicazione;
- prevedere che GSE predisponga un apposito manuale utente per il progetto implementato in esito alla scelta del front-end definitivo;
- dichiarare congrui i costi preventivati da GSE per l'anno 2010 rispetto al complesso delle attività elencate all'articolo 3, comma 3, del TIMM per il medesimo anno
DELIBERA
- di considerare positivamente verificati gli schemi di progetto data warehouse trasmessi all'Autorità con comunicazione GSE 31 maggio 2010;
- di prevedere che GSE predisponga i prototipi dei tre front-end alternativi di cui alla comunicazione GSE 31 maggio 2010 entro il 25 giugno 2010;
- di prevedere un periodo di prova di 75 (settantacinque) giorni dei prototipi dei tre front-end alternativi di cui alla comunicazione GSE 31 maggio 2010, con decorrenza dalla data di fruizione dei medesimi prototipi da parte della Direzione Mercati dell'Autorità;
- di prevedere che, in esito al periodo di prova di cui al precedente alinea, il direttore della Direzione Mercati dell'Autorità comunichi a GSE il front-end preferito;
- di prevedere che i tempi di realizzazione del front-end definitivo decorrano dalla comunicazione del direttore della Direzione Mercati dell'Autorità di cui al precedente alinea e siano non superiori a 30 (trenta) giorni dalla data della predetta comunicazione;
- di prevedere che GSE predisponga un apposito manuale utente per il progetto implementato in esito alla scelta del direttore della Direzione Mercati dell'Autorità di cui al punto 4;
- di ritenere congrui i costi di cui alla comunicazione GSE 29 gennaio 2010 rispetto al complesso delle attività elencate all'articolo 3, comma 3, del TIMM per il medesimo anno, costi già riconosciuti, unitamente agli altri costi di funzionamento del GSE, tramite il corrispettivo a copertura dei costi complessivi di funzionamento del GSE per l'anno 2009 di cui al punto 1 della deliberazione ARG/elt 80/10;
- di ritenere congrui i costi di cui alla comunicazione GSE 14 maggio 2010 rispetto al complesso delle attività elencate all'articolo 3, comma 3, del TIMM per il 2010 - costi che trovano copertura nell'ambito del corrispettivo determinato per l'anno 2010, a titolo di acconto, al punto 2 della deliberazione ARG/elt 80/10;
- di trasmettere il presente provvedimento a GSE;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
30 giugno 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis