Data pubblicazione: 07 settembre 2010
Delibera 02 settembre 2010
VIS 92/10
Avvio di un procedimento nei confronti di Enel Energia S.p.A. per accertare violazioni in materia di tariffe obbligatorie di distribuzione del gas ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 settembre 2010
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 229/01), e in particolare l'art. 6, comma 4;
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 1999, n. 42/99 (di seguito: deliberazione n. 42/99), ed in particolare gli artt. 1, comma 1, e 17, comma 3;
- la deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente integrata e modificata, ed in particolare l'art. 7, comma 4;
- la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09;
- la deliberazione 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09;
- la deliberazione 29 dicembre 2009, ARG/gas 206/09;
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2010, GOP 36/10.
Considerato che:
- con la deliberazione ARG/gas 159/08 l'Autorità ha approvato la "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito, RTDG) e ha dettato "Disposizioni transitorie per l'anno 2009";
- l'art. 35 della RTDG prevede che ciascuna impresa distributrice applica alle controparti contrattuali una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione (comma 1) e differenziata per ciascuno dei sei ambiti tariffari definiti dal successivo art. 36 (comma 2);
- l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 79/09, ha approvato le tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2009 e con la deliberazione ARG/gas 206/09 ha provveduto all'aggiornamento delle stesse tariffe per l'anno 2010;
- in particolare, con la deliberazione ARG/gas 79/09 l'Autorità:
- ha approvato le tariffe obbligatorie di cui all'art. 35, comma 1 della RTDG per il semestre luglio - dicembre 2009, nei valori riportati nelle Tabelle 2a e 2b allegate alla deliberazione stessa (art. 3);
- ha previsto che "ai consumi di competenza del primo semestre si applicano a titolo definitivo le opzioni tariffarie, secondo le disposizioni del comma 2.4 della deliberazione ARG/gas 159/08", ossia le tariffe di distribuzione approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008 (art. 4);
- l'art. 7, comma 4 della deliberazione ARG/gas 64/09 - "Approvazione del testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)" - prevede che "le condizioni economiche del servizio di tutela (...) sono applicate a decorrere dal periodo di efficacia della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura. Sino ad allora gli esercenti la vendita continuano ad applicare le condizioni economiche di fornitura calcolate ai sensi della deliberazione n. 138/03";
- la deliberazione n. 229/01, recante la "direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali", prevede che le variazioni delle tariffe devono essere applicate sulle fatture emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data (art. 6, comma 4);
- con deliberazione n. 42/99 l'Autorità ha fissato requisiti minimi in materia di trasparenza delle bollette relative ai consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana, prevedendo che l'esercente debba emettere bollette conformi ai principi di trasparenza di cui alla delibera stessa (art. 1) ed, in particolare, che la bolletta debba indicare eventuali variazioni delle tariffe come stabilite dall'Autorità successivamente all'emissione dell'ultimo documento di fatturazione (art. 17);
- gli uffici dell'Autorità in data 17 maggio 2010 hanno inviato richieste di informazioni ad Enel Energia S.p.A. (di seguito, Enel Energia) e ad Enel Rete Gas S.p.A (di seguito, Enel Rete Gas) - rispettivamente, prot. 19154 e 19157 - aventi ad oggetto l'applicazione per il periodo successivo al 30 giugno 2009 di corrispettivi relativi al servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- in risposta alla detta richiesta di informazioni, Enel Rete Gas, con nota 27 maggio 2010 (prot. 20301), ha inviato:
- copia dei contratti che regolano il servizio di distribuzione e misura del gas naturale, stipulati con i cinque principali venditori che operano nella località di Orbetello;
- copia, per ciascuno dei contratti di cui sopra, delle fatture emesse nel corso del secondo semestre 2009 e nei primi mesi del 2010;
- in risposta alla richiesta di informazioni del 17 maggio, Enel Energia, con lettera 11 giugno 2010 (prot. Autorità 21962), ha inviato:
- per ciascuno degli ambiti tariffari definiti dall'art. 36 della RTDG copia di cinque contratti di fornitura con i clienti finali, riferiti a punti di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico di cui al comma 2 dell'art. 3 del TIVG connessi a reti di distribuzione del gas naturale gestite da differenti imprese distributrici;
- per ciascuno dei contratti di cui all'alinea precedente, copia delle fatture emesse nel corso del secondo semestre 2009 e nei primi mesi dell'anno 2010;
- con la stessa lettera 11 giugno 2010, Enel Energia ha affermato di non aver applicato sino a giugno 2010 le tariffe di distribuzione e misura del gas 2009-2012 approvate dall'Autorità con deliberazione ARG/gas 79/09 del 30 giugno 2009, a causa di difficoltà nella gestione dei propri sistemi informativi e di fatturazione;
- infine, con la stessa lettera, l'esercente si è riservato di inviare in un momento successivo la copia delle fatture emesse dalle imprese distributrici nel corso del secondo semestre del 2009 e dei primi mesi del 2010 relativamente ai punti di riconsegna individuati dallo stesso esercente; la società ha addotto difficoltà nella ricerca di tale documentazione, già richiesta dall'Autorità con la citata lettera del 17 maggio 2010(prot. 19154), derivanti dal fatto che la società riceve con un flusso elettronico di comunicazione solo le informazioni relative alla fatturazione del servizio di distribuzione e di misura del gas erogato da alcuni distributori (nella specie, da Enel Rete Gas, Italgas S.p.A., AES S.p.A, Toscana Energia S.p.A. e Napoletanagas S.p.A), mentre riceve le informazioni relative allo stesso servizio erogato da altri distributori con un flusso cartaceo di più difficile gestione;
- con lettera 28 giugno 2010 (prot. Autorità 23849), Enel Energia ha inviato:
- copia di fatture relative al servizio di distribuzione e misura del gas ed emesse, a partire dal secondo semestre 2009, da Enel Rete Gas, Italgas S.p.A., AES S.p.A, Toscana Energia S.p.A. e Napoletanagas S.p.A;
- copia delle ultime fatture - e non anche, come richiesto dagli Uffici dell'Autorità, delle fatture emesse a decorrere dal secondo semestre 2009 - inviate in formato cartaceo dalle rimanenti imprese di distribuzione con le quali Enel Energia non ha attivato un sistema di informazioni elettronico;
- copia di una fattura emessa nel giugno 2010 da Enel Energia nei confronti di un cliente finale, dalla quale risulta l'applicazione dei corrispettivi relativi al servizio di distribuzione e misura di cui alla deliberazione ARG/gas 79/09 e del relativo conguaglio con decorrenza 1 luglio 2009;
- in risposta ad una ulteriore richiesta di informazioni e documentazione inviata dall'Autorità con lettera 7 luglio 2010 (prot. 24876), Enel Energia - con lettera 20 luglio 2010 (prot. Autorità 26117) - ha completato l'invio della documentazione ad essa richiesta già in data 17 maggio 2009 (nota Autorità prot. 19154) ed ha reso disponibili i dati di dettaglio, relativi ai singoli punti di riconsegna serviti;
- la documentazione di cui al paragrafo precedente ha consentito agli Uffici dell'Autorità di verificare che le imprese di distribuzione che erogano il servizio ad Enel Energia applicano, sin dal mese di luglio 2009, le tariffe di distribuzione e misura del gas 2009-2012 approvate dall'Autorità con deliberazione ARG/gas 79/09;
- la verifica di cui sopra ha quindi escluso che la mancata applicazione sulle bollette emesse sino a giugno 2010 dei corrispettivi relativi al servizio di distribuzione e misura del gas di cui alla deliberazione ARG/gas 79/09 da parte della società di vendita Enel Energia sia imputabile al distributore;
- la mancata applicazione sulle bollette emesse sino a giugno 2010 dei corrispettivi relativi al servizio di distribuzione e misura del gas da parte di Enel Energia, approvati dall'Autorità in data 30 giugno 2009 con deliberazione ARG/gas 79/09, costituisce presupposto per l'avvio nei confronti dell'esercente di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95
DELIBERA
- di avviare un procedimento nei confronti di Enel Energia S.p.A. per accertare la violazione, nei termini di cui in motivazione, degli articoli. 7, comma 4 della deliberazione ARG/gas 64/09, 6, comma 4 della deliberazione n. 229/01 e degli articoli 1, comma 1, e 17, comma 3, della deliberazione n. 42/99 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95;
- il responsabile del procedimento è, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 36/10 e del punto 5 dell'Allegato B della medesima deliberazione, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
- il termine di durata dell'istruttoria è di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
- il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente atto sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Enel Energia S.p.A., viale Regina Margherita 125, 00198 Roma e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
2 settembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis