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Data pubblicazione: 30 luglio 2010

Delibera 28 luglio 2010

VIS 83/10

Intimazione ad adempiere alla richiesta di documentazione di cui alla lettera della Direzione Tariffe dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 12 maggio 2010, protocollo n. 18517, relativa agli usi propri di trasmissione e distribuzione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 luglio 2010
Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 20 giugno 2005, n. 115/05, recante le modalità applicative del regime di perequazione generale di cui alla sezione 1, Titolo 1, Parte terza del Testo integrato. Modifiche e integrazioni al Testo integrato approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 115/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (di seguito: deliberazione n. 348/07);
  • l'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 (di seguito: TIT);
  • la lettera della Direzione Tariffe dell'Autorità del 12 maggio 2010, protocollo n. 18517, avente ad oggetto la richiesta di documentazione inerente gli usi propri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (di seguito: lettera del 12 maggio 2010);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08, recante, tra l'altro, la definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti (di seguito: deliberazione GOP 35/08).

Considerato che:

  • l'articolo 33, comma 33.11, del TIT, in continuità con le disposizioni allo scopo previste nell'Allegato A alla deliberazione 5/04, dispone che, ai fini della perequazione generale, il riconoscimento della destinazione di consumi di energia elettrica ad uso proprio della trasmissione avviene dietro specifica autocertificazione da parte del soggetto esercente il servizio di trasmissione;
  • l'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 115/05, dispone che ciascuna impresa distributrice, sulla base delle predette autocertificazioni, predispone ed aggiorna, almeno su base annuale, una anagrafica dei punti di prelievo associati ad usi propri del servizio di trasmissione che contenga almeno le seguenti informazioni:
    • i) soggetto titolare del punto di prelievo e descrizione delle applicazioni rifornite tramite il medesimo punto;
    • ii) ubicazione del punto di prelievo;
    • iii) numero di presa;
    • iv) caratteristiche tecniche del punto di prelievo;
    • v) tipologia di misuratore installato;
  • l'articolo 33, comma 33.12, del TIT dispone che, ai fini della perequazione generale, il riconoscimento della destinazione di consumi di energia elettrica ad uso proprio della distribuzione avviene sulla base di una specifica autocertificazione predisposta dall'impresa distributrice;
  • l'articolo 4, comma 4.3, della deliberazione n. 115/05 dispone che ciascuna impresa distributrice, sulla base delle predette autocertificazioni, predispone ed aggiorna, almeno su base annuale, una anagrafica dei punti di prelievo associati ad usi propri del servizio di distribuzione che contenga almeno le informazioni di cui ai precedenti punti da i) a v);
  • con la lettera del 12 maggio 2010 la Direzione Tariffe dell'Autorità ha chiesto alle imprese distributrici di fornire, entro il 7 giugno 2010, le anagrafiche dei punti di prelievo relativi ad usi propri del servizio di trasmissione e di distribuzione, nelle versioni aggiornate al 2008 e al 2009, utilizzando l'apposita raccolta dati attivata tramite il protocollo informatico di cui alla deliberazione GOP 35/08;
  • alla scadenza di tale termine, gli esercenti di cui all'Allegato A al presente provvedimento non hanno fatto pervenire alcun dato o informazione relativamente ai punti di prelievo relativi ad usi propri del servizio di trasmissione o di distribuzione;
  • le informazioni relative agli usi propri di trasmissione e distribuzione sono necessarie e funzionali alla verifica, da parte dell'Autorità, della corretta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, commi 33.11 e 33.12, del TIT e dell'articolo 4, commi 4.2 e 4.3 della deliberazione n. 115/07.

Ritenuto opportuno:

  • intimare gli esercenti di cui all'Allegato A di far pervenire all'Autorità, entro e non oltre il 3 settembre 2010, le informazioni richieste con la lettera del 12 maggio 2010 tramite l'apposita raccolta dati attivata tramite il protocollo informatico di cui alla deliberazione GOP 35/08

DELIBERA

  1. di intimare gli esercenti elencati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di far pervenire entro e non oltre il 3 settembre 2010 le informazioni richieste con la lettera del 12 maggio 2010 tramite l'apposita raccolta dati attivata tramite il protocollo informatico di cui alla deliberazione GOP 35/08;
  2. di prevedere che l'inottemperanza a quanto disposto al precedente punto 1. costituisca presupposto per l'avvio di istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c., della legge n. 481/95;
  3. di comunicare alle società riportate in Allegato A il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

28 luglio  2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati: