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Data pubblicazione: 27 maggio 2010

Delibera 25 maggio 2010

ARG/elt 78/10

Verifica di conformità degli schemi di progetto del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui all’articolo 10, comma 10.4, lettera a) e 10.4bis della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 (TIMM)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 maggio 2010

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 (di seguito: Direttiva 2003/54/CE) ed, in particolare, l'articolo 23;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 12, lettere da g) ad i), e l'articolo 22;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge n. 2/09) ed, in particolare, l'articolo 3, comma 10-ter;
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99 ed, in particolare, l'articolo 28, commi 1 e 2;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.A. relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003) ed, in particolare, l'articolo 5;
  • il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009 recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge n. 2/09, nonché per l'evoluzione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici (di seguito: decreto ministeriale 29 aprile 2009) ed, in particolare, l'articolo 11;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIMM);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2009, ARG/elt 60/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 60/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2010, ARG/elt 50/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 50/10);
  • la nota della Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: DMEG) del 9 settembre 2008, prot. Autorità n. 27244 in pari data (di seguito: nota DMEG 9 settembre 2008);
  • la comunicazione del Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. - ora Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. - (di seguito: GME) del 14 gennaio 2009, prot. Autorità n. 2883 del 21 gennaio 2009 (di seguito: comunicazione GME 14 gennaio 2009);
  • la comunicazione di Terna Spa (di seguito: Terna) del 10 febbraio 2009, prot. Autorità n. 6637 del 11 febbraio 2009 (di seguito: comunicazione Terna 10 febbraio 2009);
  • la nota di DMEG del 13 febbraio 2009, prot. Autorità n. 7025 in pari data (di seguito: nota DMEG 13 febbraio 2009);
  • la nota di DMEG del 10 settembre 2009, prot. Autorità n. 51839 del 11 settembre 2009 (di seguito: nota DMEG 11 settembre 2009);
  • la comunicazione di GME del 12 ottobre 2009, prot. Autorità n. 59351 del 13 ottobre 2009 (di seguito: comunicazione GME 12 ottobre 2009);
  • la comunicazione di Terna Spa (di seguito: Terna) del 22 ottobre 2009, prot. Autorità n. 62171 del 26 ottobre 2009 (di seguito: comunicazione Terna 22 ottobre 2009);
  • la nota di DMEG del 4 dicembre 2009, prot. Autorità n. 72610 in pari data (di seguito: nota DMEG 4 dicembre 2009);
  • la comunicazione di GME del 18 dicembre 2009, prot. Autorità n. 75043 del 21 dicembre 2009 (di seguito: comunicazione GME 18 dicembre 2009);
  • la comunicazione di GME del 1 febbraio 2010, prot. Autorità n. 6089 del 8 febbraio 2010 (di seguito: comunicazione GME 1 febbraio 2010);
  • la nota di DMEG del 15 marzo 2010, prot. Autorità n. 11335 in pari data (di seguito: prima nota DMEG 15 marzo 2010);
  • la nota di DMEG del 15 marzo 2010, prot. Autorità n. 11337 in pari data (di seguito: seconda nota DMEG 15 marzo 2010);
  • la comunicazione di GME del 29 aprile 2010, prot. Autorità n. 17964 del 7 maggio 2010 (di seguito: comunicazione GME 29 aprile 2010).

Considerato che:

  • l'articolo 3, comma 3.1, del TIMM prevede che GME svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato A al TIMM, l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di cui all'articolo 5 del TIMM, in quanto attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità;
  • l'articolo 3, comma 3.4, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, GME progetti, realizzi e manutenga un apposito data warehouse in conformità ai criteri di cui al comma 3.7, dotandolo di uno strumento di business intelligence che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.8;
  • l'articolo 3, comma 3.4, del TIMM prevede altresì che:
    • GME immagazzini i dati per il monitoraggio di cui all'Allegato A al TIMM nel data warehouse e ne assicuri la condivisione con l'Autorità garantendone l'accessibilità a DMEG tramite connessione Internet sicura;
    • DMEG possa interrogare il data warehouse tramite lo strumento di business intelligence;
  • l'articolo 3, comma 3.4bis, del TIMM prevede che:
    • GME progetti, realizzi e manutenga un simulatore del mercato del giorno prima che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.11;
    • GME assicuri la condivisione con l'Autorità dei risultati delle analisi effettuate mediante il predetto simulatore con le modalità definite da DMEG;
  • l'articolo 3, comma 3.4ter, del TIMM prevede che:
    • GME progetti, realizzi e manutenga una piattaforma informatica per l'acquisizione dagli operatori dei dati di cui all'Allegato A che non siano già acquisiti da GME nell'esercizio delle sue attività caratteristiche;
    • GME assicuri la condivisione con l'Autorità dei dati acquisiti mediante la predetta piattaforma informatica immagazzinandoli nel data warehouse;
  • l'articolo 3, comma 3.7, lettera c), prevede che GME, Terna e il Gestore dei Servizi Energetici Spa (di seguito: GSE) concepiscano e gestiscano i rispettivi data warehouse in maniera tale da integrare i rispettivi dati per il monitoraggio usando denominazioni, codifiche, unità di misura e formati uniformi concordati fra GME, Terna e GSE tramite un'apposita convenzione, onde consentire nel modo più efficiente a DMEG l'analisi incrociata dei dati immagazzinati nei differenti data warehouse;
  • l'articolo 10 del TIMM prevede tre fasi:
    • la fase, di cui ai commi 10.4 e 10.4bis del TIMM, di trasmissione a DMEG da parte di GME di:
      1. uno schema di progetto del data warehouse e uno schema di progetto delle funzionalità dello strumento di business intelligence e delle modalità di interfaccia del medesimo strumento con i dati archiviati nel data warehouse, entrambi corredati da una relazione tecnica che ne comprovi tempi e costi di messa in opera (di seguito: schemi di progetto data warehouse);
      2. uno schema di progetto del simulatore del mercato del giorno prima (di seguito: schema di progetto del simulatore MGP) e uno schema di progetto della piattaforma informatica per l'acquisizione dagli operatori dei dati di cui all'Allegato A che non siano già acquisiti da GME nell'esercizio delle sue attività caratteristiche (di seguito: schema di progetto della Piattaforma Dati Esterni);
    • la fase, di cui ai commi 10.6bis e 10.6ter del TIMM, di disamina e verifica, da parte di DMEG, di conformità ai criteri del TIMM degli schemi di progetto (di seguito: verifica di conformità);
    • la fase, di cui ai commi 10.7 e 10.8 del TIMM, di messa in opera e di collaudo del data warehouse, dello strumento di business intelligence, del simulatore MGP e della Piattaforma Dati Esterni in conformità alle specifiche dei rispettivi schemi di progetto come positivamente verificati da DMEG:

Considerato inoltre che:

  • con comunicazione GME 14 gennaio 2009, GME ha trasmesso a DMEG i propri schemi di progetto data warehouse;
  • con comunicazione Terna 10 febbraio 2009, Terna ha trasmesso a DMEG lo schema di convenzione tra GME, Terna e GSE di cui all'articolo 3, comma 3.7, lettera c), del TIMM; schema verificato conforme, da DMEG, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 10.5, del TIMM;
  • con nota DMEG 13 febbraio 2009, DMEG ha evidenziato le principali criticità degli schemi di progetto data warehouse di cui alla comunicazione GME 14 gennaio 2009 e ha conseguentemente richiesto a GME di apportarvi le necessarie modifiche e integrazione entro il 1 aprile 2009;
  • al fine di garantire la piena interoperabilità tra i sistemi - ossia tra i data warehouse di GME, di Terna e GSE - con nota DMEG 11 settembre 2009, DMEG ha richiesto a GME, Terna e GSE di:
    • modificare e integrare i rispettivi schemi di progetto data warehouse conformemente ai rilievi formulati nell'Allegato A alla medesima nota;
    • coordinarsi per apportare le necessarie modifiche ed integrazioni agli schemi di progetto data warehouse entro il 10 ottobre 2009;
  • con comunicazione GME 12 ottobre 2009, GME ha trasmesso a DMEG una richiesta di proroga del termine fissato dalla nota DMEG 11 settembre 2009 corredata da proprie analisi tecniche e proposte mirate alla risoluzione dei problemi sottostanti la richiesta di modifica e integrazione degli schemi di progetto data warehouse di GME, Terna e GSE di cui alla medesima nota DMEG;
  • con comunicazione Terna 22 ottobre 2009, Terna ha trasmesso a DMEG una richiesta di proroga del termine fissato dalla nota DMEG 11 settembre 2009 corredata da proprie analisi tecniche e proposte mirate alla risoluzione dei problemi sottostanti la richiesta di modifica e integrazione degli schemi di progetto data warehouse di GME, Terna e GSE di cui alla medesima nota DMEG;
  • con nota DMEG 4 dicembre 2009, DMEG ha formulato - tenendo conto delle analisi tecniche e proposte presentate da GME e Terna - istruzioni dettagliate in ordine alle modifiche ed integrazioni da apportare agli schemi di progetto data warehouse di GME, Terna e GSE affinché fosse garantita la piena interoperabilità tra i sistemi, invitando le medesime società a trasmettere all'Autorità i predetti schemi di progetto modificati e integrati in conformità a tali istruzioni entro il 31 gennaio 2010;
  • con comunicazione GME 1 febbraio 2010, GME ha ritrasmesso a DMEG gli schemi di progetto data warehouse modificati e integrati al fine di recepire le istruzioni di cui alla nota DMEG 4 dicembre 2009;
  • con la prima nota DMEG 15 marzo 2010, DMEG ha richiesto a GME di integrare gli schemi di progetto data warehouse di cui alla comunicazione GME 1 febbraio 2010 con il piano pluriennale degli investimenti per la messa in opera del data warehouse nonché di altri applicativi predisposti per l'attività di monitoraggio (simulatore MGP e Piattaforma Dati Esterni);
  • con la seconda nota DMEG 15 marzo 2010, DMEG ha comunicato a GME, Terna e GSE la modifica dei criteri per il calcolo dei costi variabili standard di cui all'articolo 4, comma 4.1, lettera e), del TIMM e, in particolare, il trasferimento integrale a Terna delle competenze in ordine al calcolo dei predetti costi variabili standard a decorrere dal 1 maggio 2010;
  • con comunicazione GME 29 aprile 2010, GME ha ritrasmesso a DMEG gli schemi di progetto data warehouse unitamente agli schemi di progetto del simulatore MGP e della Piattaforma Dati Esterni integrati con il piano pluriennale degli investimenti per la messa in opera di tali progetti.

Considerato infine che:

  • la nota DMEG 4 dicembre 2009 formulava istruzioni concernenti i seguenti quattro punti: 1) qualità dei dati; 2) struttura delle tabelle che riproducono oggetti reali semanticamente simili; 3) struttura del front end dello strumento di business intelligence; 4) modalità di accesso sicuro ai data warehouse; e che la stessa nota precisava che la modifica e integrazione degli schemi di progetto conformemente alle istruzioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) fosse essenziale ai fini di una positiva verifica di conformità dei medesimi schemi;
  • con riferimento alle istruzioni di cui al punto 1) della nota DMEG 4 dicembre 2009, gli schemi di progetto data warehouse GME, trasmessi con comunicazione GME 29 aprile 2010, sono conformi alle medesime istruzioni;
  • con riferimento alle istruzioni di cui al punto 2) della nota DMEG 4 dicembre 2009, gli schemi di progetto data warehouse GME, trasmessi con comunicazione GME 29 aprile 2010, sono conformi alle medesime istruzioni;
  • con riferimento alle istruzioni di cui al punto 3) della nota DMEG 4 dicembre 2009, gli schemi di progetto data warehouse GME, trasmessi con comunicazione GME 29 aprile 2010, sono conformi alle medesime istruzioni;
  • con riferimento alle istruzioni di cui al punto 4) della nota DMEG 4 dicembre 2009, gli schemi di progetto data warehouse GME, trasmessi con comunicazione GME 29 aprile 2010, sono conformi alle medesime istruzioni;
  • con riferimento ai criteri di cui all'articolo 3, comma 3.11, del TIMM, lo schema di progetto del simulatore MGP è conforme ai medesimi criteri;
  • con riferimento ai criteri di cui all'articolo 3, comma 3.12, del TIMM, lo schema di progetto della Piattaforma Dati Esterni è conforme ai medesimi criteri.

Ritenuto opportuno:

  • dichiarare la conformità degli schemi di progetto di cui alla comunicazione GME 29 aprile 2010;
  • al fine di agevolare l'utente DMEG, prevedere che GME predisponga un apposito manuale utente per ciascuno dei progetti di cui al precedente alinea

 

DELIBERA

  1. di considerare positivamente verificati gli schemi di progetto data warehouse, lo schema di progetto simulatore MGP e lo schema di progetto Piattaforma Dati Esterni trasmessi all'Autorità con comunicazione GME 29 aprile 2010;
  2. di prevedere che GME predisponga un apposito manuale utente per ciascuno dei progetti di cui al punto 1;
  3. di trasmettere il presente provvedimento a GME;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità.

25 maggio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis