Data pubblicazione: 27 maggio 2010
Delibera 25 maggio 2010
ARG/elt 78/10
Verifica di conformità degli schemi di progetto del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui all’articolo 10, comma 10.4, lettera a) e 10.4bis della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 (TIMM)
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 maggio 2010
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 (di seguito: Direttiva 2003/54/CE) ed, in particolare, l'articolo 23;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 12, lettere da g) ad i), e l'articolo 22;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge n. 2/09) ed, in particolare, l'articolo 3, comma 10-ter;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 ed, in particolare, l'articolo 28, commi 1 e 2;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.A. relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003) ed, in particolare, l'articolo 5;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009 recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge n. 2/09, nonché per l'evoluzione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici (di seguito: decreto ministeriale 29 aprile 2009) ed, in particolare, l'articolo 11;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2009, ARG/elt 60/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 60/09);
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2010, ARG/elt 50/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 50/10);
- la nota della Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: DMEG) del 9 settembre 2008, prot. Autorità n. 27244 in pari data (di seguito: nota DMEG 9 settembre 2008);
- la comunicazione del Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. - ora Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. - (di seguito: GME) del 14 gennaio 2009, prot. Autorità n. 2883 del 21 gennaio 2009 (di seguito: comunicazione GME 14 gennaio 2009);
- la comunicazione di Terna Spa (di seguito: Terna) del 10 febbraio 2009, prot. Autorità n. 6637 del 11 febbraio 2009 (di seguito: comunicazione Terna 10 febbraio 2009);
- la nota di DMEG del 13 febbraio 2009, prot. Autorità n. 7025 in pari data (di seguito: nota DMEG 13 febbraio 2009);
- la nota di DMEG del 10 settembre 2009, prot. Autorità n. 51839 del 11 settembre 2009 (di seguito: nota DMEG 11 settembre 2009);
- la comunicazione di GME del 12 ottobre 2009, prot. Autorità n. 59351 del 13 ottobre 2009 (di seguito: comunicazione GME 12 ottobre 2009);
- la comunicazione di Terna Spa (di seguito: Terna) del 22 ottobre 2009, prot. Autorità n. 62171 del 26 ottobre 2009 (di seguito: comunicazione Terna 22 ottobre 2009);
- la nota di DMEG del 4 dicembre 2009, prot. Autorità n. 72610 in pari data (di seguito: nota DMEG 4 dicembre 2009);
- la comunicazione di GME del 18 dicembre 2009, prot. Autorità n. 75043 del 21 dicembre 2009 (di seguito: comunicazione GME 18 dicembre 2009);
- la comunicazione di GME del 1 febbraio 2010, prot. Autorità n. 6089 del 8 febbraio 2010 (di seguito: comunicazione GME 1 febbraio 2010);
- la nota di DMEG del 15 marzo 2010, prot. Autorità n. 11335 in pari data (di seguito: prima nota DMEG 15 marzo 2010);
- la nota di DMEG del 15 marzo 2010, prot. Autorità n. 11337 in pari data (di seguito: seconda nota DMEG 15 marzo 2010);
- la comunicazione di GME del 29 aprile 2010, prot. Autorità n. 17964 del 7 maggio 2010 (di seguito: comunicazione GME 29 aprile 2010).
Considerato che:
- l'articolo 3, comma 3.1, del TIMM prevede che GME svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato A al TIMM, l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di cui all'articolo 5 del TIMM, in quanto attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.4, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, GME progetti, realizzi e manutenga un apposito data warehouse in conformità ai criteri di cui al comma 3.7, dotandolo di uno strumento di business intelligence che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.8;
- l'articolo 3, comma 3.4, del TIMM prevede altresì che:
- GME immagazzini i dati per il monitoraggio di cui all'Allegato A al TIMM nel data warehouse e ne assicuri la condivisione con l'Autorità garantendone l'accessibilità a DMEG tramite connessione Internet sicura;
- DMEG possa interrogare il data warehouse tramite lo strumento di business intelligence;
- l'articolo 3, comma 3.4bis, del TIMM prevede che:
- GME progetti, realizzi e manutenga un simulatore del mercato del giorno prima che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.11;
- GME assicuri la condivisione con l'Autorità dei risultati delle analisi effettuate mediante il predetto simulatore con le modalità definite da DMEG;
- l'articolo 3, comma 3.4ter, del TIMM prevede che:
- GME progetti, realizzi e manutenga una piattaforma informatica per l'acquisizione dagli operatori dei dati di cui all'Allegato A che non siano già acquisiti da GME nell'esercizio delle sue attività caratteristiche;
- GME assicuri la condivisione con l'Autorità dei dati acquisiti mediante la predetta piattaforma informatica immagazzinandoli nel data warehouse;
- l'articolo 3, comma 3.7, lettera c), prevede che GME, Terna e il Gestore dei Servizi Energetici Spa (di seguito: GSE) concepiscano e gestiscano i rispettivi data warehouse in maniera tale da integrare i rispettivi dati per il monitoraggio usando denominazioni, codifiche, unità di misura e formati uniformi concordati fra GME, Terna e GSE tramite un'apposita convenzione, onde consentire nel modo più efficiente a DMEG l'analisi incrociata dei dati immagazzinati nei differenti data warehouse;
- l'articolo 10 del TIMM prevede tre fasi:
- la fase, di cui ai commi 10.4 e 10.4bis del TIMM, di trasmissione a DMEG da parte di GME di:
- uno schema di progetto del data warehouse e uno schema di progetto delle funzionalità dello strumento di business intelligence e delle modalità di interfaccia del medesimo strumento con i dati archiviati nel data warehouse, entrambi corredati da una relazione tecnica che ne comprovi tempi e costi di messa in opera (di seguito: schemi di progetto data warehouse);
- uno schema di progetto del simulatore del mercato del giorno prima (di seguito: schema di progetto del simulatore MGP) e uno schema di progetto della piattaforma informatica per l'acquisizione dagli operatori dei dati di cui all'Allegato A che non siano già acquisiti da GME nell'esercizio delle sue attività caratteristiche (di seguito: schema di progetto della Piattaforma Dati Esterni);
- la fase, di cui ai commi 10.6bis e 10.6ter del TIMM, di disamina e verifica, da parte di DMEG, di conformità ai criteri del TIMM degli schemi di progetto (di seguito: verifica di conformità);
- la fase, di cui ai commi 10.7 e 10.8 del TIMM, di messa in opera e di collaudo del data warehouse, dello strumento di business intelligence, del simulatore MGP e della Piattaforma Dati Esterni in conformità alle specifiche dei rispettivi schemi di progetto come positivamente verificati da DMEG:
- la fase, di cui ai commi 10.4 e 10.4bis del TIMM, di trasmissione a DMEG da parte di GME di:
Considerato inoltre che:
- con comunicazione GME 14 gennaio 2009, GME ha trasmesso a DMEG i propri schemi di progetto data warehouse;
- con comunicazione Terna 10 febbraio 2009, Terna ha trasmesso a DMEG lo schema di convenzione tra GME, Terna e GSE di cui all'articolo 3, comma 3.7, lettera c), del TIMM; schema verificato conforme, da DMEG, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 10.5, del TIMM;
- con nota DMEG 13 febbraio 2009, DMEG ha evidenziato le principali criticità degli schemi di progetto data warehouse di cui alla comunicazione GME 14 gennaio 2009 e ha conseguentemente richiesto a GME di apportarvi le necessarie modifiche e integrazione entro il 1 aprile 2009;
- al fine di garantire la piena interoperabilità tra i sistemi - ossia tra i data warehouse di GME, di Terna e GSE - con nota DMEG 11 settembre 2009, DMEG ha richiesto a GME, Terna e GSE di:
- modificare e integrare i rispettivi schemi di progetto data warehouse conformemente ai rilievi formulati nell'Allegato A alla medesima nota;
- coordinarsi per apportare le necessarie modifiche ed integrazioni agli schemi di progetto data warehouse entro il 10 ottobre 2009;
- con comunicazione GME 12 ottobre 2009, GME ha trasmesso a DMEG una richiesta di proroga del termine fissato dalla nota DMEG 11 settembre 2009 corredata da proprie analisi tecniche e proposte mirate alla risoluzione dei problemi sottostanti la richiesta di modifica e integrazione degli schemi di progetto data warehouse di GME, Terna e GSE di cui alla medesima nota DMEG;
- con comunicazione Terna 22 ottobre 2009, Terna ha trasmesso a DMEG una richiesta di proroga del termine fissato dalla nota DMEG 11 settembre 2009 corredata da proprie analisi tecniche e proposte mirate alla risoluzione dei problemi sottostanti la richiesta di modifica e integrazione degli schemi di progetto data warehouse di GME, Terna e GSE di cui alla medesima nota DMEG;
- con nota DMEG 4 dicembre 2009, DMEG ha formulato - tenendo conto delle analisi tecniche e proposte presentate da GME e Terna - istruzioni dettagliate in ordine alle modifiche ed integrazioni da apportare agli schemi di progetto data warehouse di GME, Terna e GSE affinché fosse garantita la piena interoperabilità tra i sistemi, invitando le medesime società a trasmettere all'Autorità i predetti schemi di progetto modificati e integrati in conformità a tali istruzioni entro il 31 gennaio 2010;
- con comunicazione GME 1 febbraio 2010, GME ha ritrasmesso a DMEG gli schemi di progetto data warehouse modificati e integrati al fine di recepire le istruzioni di cui alla nota DMEG 4 dicembre 2009;
- con la prima nota DMEG 15 marzo 2010, DMEG ha richiesto a GME di integrare gli schemi di progetto data warehouse di cui alla comunicazione GME 1 febbraio 2010 con il piano pluriennale degli investimenti per la messa in opera del data warehouse nonché di altri applicativi predisposti per l'attività di monitoraggio (simulatore MGP e Piattaforma Dati Esterni);
- con la seconda nota DMEG 15 marzo 2010, DMEG ha comunicato a GME, Terna e GSE la modifica dei criteri per il calcolo dei costi variabili standard di cui all'articolo 4, comma 4.1, lettera e), del TIMM e, in particolare, il trasferimento integrale a Terna delle competenze in ordine al calcolo dei predetti costi variabili standard a decorrere dal 1 maggio 2010;
- con comunicazione GME 29 aprile 2010, GME ha ritrasmesso a DMEG gli schemi di progetto data warehouse unitamente agli schemi di progetto del simulatore MGP e della Piattaforma Dati Esterni integrati con il piano pluriennale degli investimenti per la messa in opera di tali progetti.
Considerato infine che:
- la nota DMEG 4 dicembre 2009 formulava istruzioni concernenti i seguenti quattro punti: 1) qualità dei dati; 2) struttura delle tabelle che riproducono oggetti reali semanticamente simili; 3) struttura del front end dello strumento di business intelligence; 4) modalità di accesso sicuro ai data warehouse; e che la stessa nota precisava che la modifica e integrazione degli schemi di progetto conformemente alle istruzioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) fosse essenziale ai fini di una positiva verifica di conformità dei medesimi schemi;
- con riferimento alle istruzioni di cui al punto 1) della nota DMEG 4 dicembre 2009, gli schemi di progetto data warehouse GME, trasmessi con comunicazione GME 29 aprile 2010, sono conformi alle medesime istruzioni;
- con riferimento alle istruzioni di cui al punto 2) della nota DMEG 4 dicembre 2009, gli schemi di progetto data warehouse GME, trasmessi con comunicazione GME 29 aprile 2010, sono conformi alle medesime istruzioni;
- con riferimento alle istruzioni di cui al punto 3) della nota DMEG 4 dicembre 2009, gli schemi di progetto data warehouse GME, trasmessi con comunicazione GME 29 aprile 2010, sono conformi alle medesime istruzioni;
- con riferimento alle istruzioni di cui al punto 4) della nota DMEG 4 dicembre 2009, gli schemi di progetto data warehouse GME, trasmessi con comunicazione GME 29 aprile 2010, sono conformi alle medesime istruzioni;
- con riferimento ai criteri di cui all'articolo 3, comma 3.11, del TIMM, lo schema di progetto del simulatore MGP è conforme ai medesimi criteri;
- con riferimento ai criteri di cui all'articolo 3, comma 3.12, del TIMM, lo schema di progetto della Piattaforma Dati Esterni è conforme ai medesimi criteri.
Ritenuto opportuno:
- dichiarare la conformità degli schemi di progetto di cui alla comunicazione GME 29 aprile 2010;
- al fine di agevolare l'utente DMEG, prevedere che GME predisponga un apposito manuale utente per ciascuno dei progetti di cui al precedente alinea
DELIBERA
- di considerare positivamente verificati gli schemi di progetto data warehouse, lo schema di progetto simulatore MGP e lo schema di progetto Piattaforma Dati Esterni trasmessi all'Autorità con comunicazione GME 29 aprile 2010;
- di prevedere che GME predisponga un apposito manuale utente per ciascuno dei progetti di cui al punto 1;
- di trasmettere il presente provvedimento a GME;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità.
25 maggio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis