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Data pubblicazione: 27 maggio 2010

Delibera 25 maggio 2010

ARG/elt 77/10

Verifica di conformità degli schemi di progetto di Terna S.p.A. di cui all’articolo 10, comma 10.5, lettera a) e 10.5bis del TIMM; Modificazioni e integrazioni alle disposizioni della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, testo integrato del monitoraggio del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (TIMM)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 maggio 2010

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 (di seguito: Direttiva 2003/54/CE) ed, in particolare, l'articolo 23;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 12, lettere da g) ad i), e l'articolo 22;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge n. 2/09) ed, in particolare, l'articolo 3, comma 10-ter;
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99 ed, in particolare, l'articolo 28, commi 1 e 2;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003) ed, in particolare, l'articolo 5;
  • il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009 recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge n. 2/09, nonché per l'evoluzione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici (di seguito: decreto ministeriale 29 aprile 2009) ed, in particolare, l'articolo 11;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIMM);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2009, ARG/elt 60/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 60/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2010, ARG/elt 50/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 50/10);
  • la nota della Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: DMEG) del 9 settembre 2008,  prot. Autorità n. 27244 in pari data (di seguito: nota DMEG 9 settembre 2008);
  • la comunicazione di Terna Spa (di seguito: Terna) del 10 febbraio 2009, prot. Autorità n. 6637 del 11 febbraio 2009 (di seguito: comunicazione Terna 10 febbraio 2009);
  • la comunicazione di Terna del 29 maggio 2009, prot. Autorità n. 32584 del 09 giugno 2009 (di seguito: comunicazione Terna 29 maggio 2009);
  • la nota di DMEG del 10 settembre 2009, prot. Autorità n. 51839 del 11 settembre 2009 (di seguito: nota DMEG 11 settembre 2009);
  • la comunicazione di Terna del 22 ottobre 2009, prot. Autorità n. 62171 del 26 ottobre 2009 (di seguito: comunicazione Terna 22 ottobre 2009);
  • la nota di DMEG del 4 dicembre 2009, prot. Autorità n. 72610 in pari data (di seguito: nota DMEG 4 dicembre 2009);
  • la nota di DMEG del 15 marzo 2010, protocollo Autorità n. 11337 in pari data (di seguito: nota DMEG 15 marzo 2010);
  • la comunicazione di Terna del 30 aprile 2010, prot. Autorità n. 17817 del 6 maggio 2010 (di seguito: comunicazione Terna 30 aprile 2010);
  • la comunicazione di ASSOELETTRICA - Associazione Nazionale delle imprese elettriche - (di seguito: ASSOELETTRICA) del 11 maggio 2010, prot. Autorità n. 18859 del 14 maggio 2010 (di seguito: comunicazione ASSOELETTRICA 11 maggio 2010);
  • la comunicazione di AIGET - Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader - (di seguito: AIGET) del 19 maggio 2010, prot. Autorità n. 19462 del 19 maggio 2010 (di seguito: comunicazione AIGET 19 maggio 2010);
  • l'avviso di Terna agli utenti del dispacciamento pubblicato in data 16 aprile 2010 sul sito Internet www.terna.it (di seguito: avviso Terna 16 aprile 2010)

Considerato che:

  • l'articolo 3, comma 3.2, del TIMM prevede che Terna svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato B al TIMM, l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di cui all'articolo 6 del TIMM, in quanto attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità;
  • l'articolo 3, comma 3.5, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.2, il TERNA progetti, realizzi e manutenga un apposito data warehouse in conformità ai criteri di cui al comma 3.7, dotandolo di uno strumento di business intelligence che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.8;
  • l'articolo 3, comma 3.5, del TIMM prevede altresì che:
    • Terna immagazzini i dati per il monitoraggio di cui all'Allegato B al TIMM nel data warehouse e ne assicuri la condivisione con l'Autorità garantendone l'accessibilità a DMEG tramite connessione Internet sicura;
    • DMEG possa interrogare il data warehouse tramite lo strumento di business intelligence;
  • l'articolo 3, comma 3.5bis, del TIMM prevede che:
    • Terna progetti, realizzi e manutenga un simulatore del mercato per il servizio di dispacciamento in fase di programmazione che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.11;
    • Terna assicuri la condivisione con l'Autorità dei risultati delle analisi effettuate mediante il predetto simulatore con le modalità definite da DMEG;
  • l'articolo 3, comma 3.5ter, del TIMM prevede che:
    • Terna progetti, realizzi e manutenga una piattaforma informatica per l'acquisizione dagli operatori dei dati di cui all'Allegato B che non siano già acquisiti da Terna nell'esercizio delle sue attività caratteristiche;
    • Terna assicuri la condivisione con l'Autorità dei dati acquisiti mediante la predetta piattaforma informatica immagazzinandoli nel data warehouse;
  • l'articolo 3, comma 3.7, lettera c), prevede che il Gestore dei Mercati Energetici Spa (di seguito: GME), Terna e il Gestore dei Servizi Energetici Spa (di seguito: GSE) concepiscano e gestiscano i rispettivi data warehouse in maniera tale da integrare i rispettivi dati per il monitoraggio usando denominazioni, codifiche, unità di misura e formati uniformi concordati fra GME, Terna e GSE tramite un'apposita convenzione, onde consentire nel modo più efficiente a DMEG l'analisi incrociata dei dati immagazzinati nei differenti data warehouse;
  • l'articolo 10 del TIMM prevede tre fasi:
    • la fase, di cui ai commi 10.5 e 10.5bis del TIMM, di trasmissione a DMEG da parte di Terna di:
      1. uno schema di progetto del data warehouse e uno schema di progetto delle funzionalità dello strumento di business intelligence di cui al medesimo comma e delle modalità di interfaccia del medesimo strumento con i dati archiviati nel medesimo data warehouse, entrambi corredati da una relazione tecnica che ne comprovi tempi e costi di messa in opera (di seguito: schemi di progetto data warehouse);
      2. uno schema di progetto del simulatore del mercato per il servizio di dispacciamento in fase di programmazione (di seguito: schema di progetto simulatore MSDex-ante) e uno schema di progetto della piattaforma informatica per l'acquisizione dagli operatori dei dati di cui all'Allegato B che non siano già acquisiti da Terna nell'esercizio delle sue attività caratteristiche (di seguito: schema di progetto  Piattaforma Consumo Combustibili);
    • la fase, di cui ai commi 10.6bis e 10.6ter del TIMM, di disamina e verifica, da parte di DMEG, di conformità degli schemi di progetto ai criteri del TIMM (di seguito: verifica di conformità);
    • la fase, di cui ai commi 10.7 e 10.8 del TIMM, di realizzazione e di collaudo del data warehouse, dello strumento di business intelligence, del simulatore MSDex-ante e della Piattaforma Consumo Combustibili in conformità alle specifiche dei rispettivi schemi di progetto come positivamente verificati da DMEG.

Considerato inoltre che:

  • con comunicazione Terna 10 febbraio 2009, Terna ha trasmesso a DMEG lo schema di convenzione tra GME, Terna e GSE di cui all'articolo 3, comma 3.7, lettera c), del TIMM; schema verificato conforme, da DMEG, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 10.5, del TIMM;
  • con comunicazione Terna 29 maggio 2009, Terna ha trasmesso a DMEG i propri schemi di progetto data warehouse;
  • al fine di garantire la piena interoperabilità tra i sistemi - ossia tra i data warehouse di GME, di Terna e GSE - con nota DMEG 11 settembre 2009, DMEG ha richiesto a GME, Terna e GSE di:
    • modificare e integrare i rispettivi schemi di progetto data warehouse conformemente ai rilievi formulati nell'Allegato A alla medesima nota;
    • coordinarsi per apportare le necessarie modifiche ed integrazioni agli schemi di progetto data warehouse entro il 10 ottobre 2009;
  • con comunicazione Terna 22 ottobre 2009, Terna ha trasmesso a DMEG una richiesta di proroga del termine fissato dalla nota DMEG 11 settembre 2009 corredata da proprie analisi tecniche e proposte mirate alla risoluzione dei problemi sottostanti la richiesta di modifica e integrazione degli schemi di progetto data warehouse di GME, Terna e GSE di cui alla medesima nota DMEG;
  • con nota DMEG 4 dicembre 2009, DMEG ha formulato - tenendo conto delle analisi tecniche e proposte presentate da GME e Terna - istruzioni dettagliate in ordine alle modifiche ed integrazioni da apportare agli schemi di progetto data warehouse di GME, Terna e GSE affinché fosse garantita la piena interoperabilità tra i sistemi, invitando le medesime società a trasmettere all'Autorità i predetti schemi di progetto modificati e integrati in conformità a tali istruzioni entro il 31 gennaio 2010;
  • con nota DMEG 15 marzo 2010, DMEG ha comunicato a GME, Terna e GSE la modifica dei criteri per il calcolo dei costi variabili standard di cui all'articolo 4, comma 4.1, lettera e), del TIMM e, in particolare, il trasferimento integrale a Terna delle competenze in ordine al calcolo dei predetti costi variabili standard a decorrere dal 1 maggio 2010;
  • con comunicazione Terna 30 aprile 2010, Terna ha ritrasmesso a DMEG gli schemi di progetto data warehouse unitamente allo schema di progetto  simulatore MSDex-ante e allo schema di progetto Piattaforma Consumo Combustibili.

Considerato altresì che:

  • la nota DMEG 4 dicembre 2009 formulava istruzioni concernenti i seguenti quattro punti: 1) qualità dei dati; 2) struttura delle tabelle che riproducono oggetti reali semanticamente simili; 3) struttura del front end dello strumento di business intelligence; 4) modalità di accesso sicuro ai data warehouse; e che la stessa nota precisava che la modifica e integrazione degli schemi di progetto conformemente alle istruzioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) fosse essenziale ai fini di una positiva verifica di conformità dei medesimi schemi;
  • con riferimento alle istruzioni di cui al punto 1) della nota DMEG 4 dicembre 2009, gli schemi di progetto data warehouse Terna, trasmessi con comunicazione Terna 30 aprile 2010, sono conformi alle medesime istruzioni;
  • con riferimento alle istruzioni di cui al punto 2) della nota DMEG 4 dicembre 2009, gli schemi di progetto data warehouse Terna, trasmessi con comunicazione Terna 30 aprile 2010, sono conformi alle medesime istruzioni;
  • con riferimento alle istruzioni di cui al punto 3) della nota DMEG 4 dicembre 2009, gli schemi di progetto data warehouse Terna, trasmessi con comunicazione Terna 30 aprile 2010, sono conformi alle medesime istruzioni;
  • con riferimento alle istruzioni di cui al punto 4) della nota DMEG 4 dicembre 2009, gli schemi di progetto data warehouse Terna, trasmessi con comunicazione Terna 30 aprile 2010, sono conformi alle medesime istruzioni;
  • con riferimento ai criteri di cui all'articolo 3, comma 3.11, del TIMM, lo schema di progetto simulatore MSDex-ante è conforme ai medesimi criteri;
  • con riferimento ai criteri di cui all'articolo 3, comma 3.12, del TIMM, lo schema di progetto Piattaforma Consumo Combustibili è conforme ai medesimi criteri.

Considerato infine che:

  • comunicazione ASSOELETTRICA 11 maggio 2010, ASSOELETTRICA ha formulato all'Autorità le tre seguenti richieste:
    • posticipare il termine fissato dal TIMM per la dichiarazione a Terna dei dati di cui all'articolo 8, comma 8.5, del TIMM dal giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello cui detti dati si riferiscono al giorno 25 (venticinque) del mese successivo a quello cui detti dati si riferiscono;
    • posticipare il termine fissato dall'avviso Terna 16 aprile 2010 per il recupero dei dati di cui all'articolo 8, comma 8.5, del TIMM relativi ai mesi da gennaio ad aprile 2010 dal 15 maggio 2010 al 25 luglio 2010, includendo in tale nuovo termine il recupero dei dati relativi ai mesi di maggio e giugno;
    • introdurre una modalità alternativa per l'acquisizione dei dati di cui all'articolo 8, comma 8.5, del TIMM per i soli impianti rilevanti alimentati a gas naturale che preveda che l'utente del dispacciamento:
      1. autorizzi Terna una tantum a prendere visione dei verbali di misura di Snam Rete Gas Spa per l'acquisizione delle quantità di gas naturale e del relativo Potere Calorifico Inferiore (di seguito: PCI);
      2. invii a Terna una tantum l'algoritmo di calcolo delle emissioni di CO2 basato su dati di consumo e caratteristiche di combustibile reperibili sui predetti verbali di misura di Snam Rete Gas S.p.A.;
  • l'accoglimento della prima richiesta di ASSOELETTRICA non inficerebbe l'efficienza né l'efficacia della procedura di calcolo dei costi variabili standard predisposta da Terna in conformità ai criteri fissati da DMEG ai sensi dell'articolo 4 del TIMM;
  • l'accoglimento della seconda richiesta di ASSOELETTRICA, pur implicando un ritardo nell'acquisizione dei dati di input necessari al calcolo dei costi variabili standard per i mesi da gennaio a giungo 2010, avrebbe tuttavia un impatto negativo sull'esercizio della funzione di monitoraggio dell'Autorità limitato nel tempo e tollerabile se valutato in rapporto allo sforzo di aggiornamento richiesto agli utenti del dispacciamento;
  • la terza richiesta di ASSOELETTRICA di introduzione di una modalità alternativa per l'acquisizione dei dati di cui all'articolo 8, comma 8.5, del TIMM (di seguito: modalità "alternativa" di acquisizione dati) è stata altresì formulata negli stessi termini da AIGET con comunicazione AIGET 19 maggio 2010;
  • la modalità "alternativa" di acquisizione dati potrebbe sostituirsi alla modalità standard limitatamente agli impianti alimentati a gas naturale e, quindi, rappresenterebbe di fatto una modalità ulteriore di acquisizione dati messa a disposizione degli utenti del dispacciamento;
  • la valutazione costi/benefici dell'introduzione della modalità "alternativa" di acquisizione dati, esige che l'Autorità disponga di una stima dei costi di realizzazione di detta modalità nonché di un censimento degli utenti del dispacciamento che effettivamente si avvarrebbero di detta modalità;
  • l'Autorità dovrebbe ottenere la stima dei costi e il censimento di cui al precedente alinea non oltre il 30 giugno 2010 onde evitare ulteriori ritardi nell'acquisizione dei dati per il monitoraggio e dare certezza agli utenti del dispacciamento sulle modalità utilizzabili per il caricamento dei medesimi dati sulla Piattaforma Consumo Combustibili;
  • l'accoglimento o il rigetto da parte dell'Autorità della richiesta di ASSOELETTRICA e AIGET non può prescindere dalla preliminare valutazione costi/benefici di cui al penultimo alinea.

Ritenuto opportuno:

  • dichiarare la conformità degli schemi di progetto di cui alla comunicazione Terna 30 aprile 2010;
  • al fine di agevolare l'utente DMEG, prevedere che Terna predisponga un apposito manuale utente per ciascuno dei progetti di cui al precedente alinea;
  • accogliere la prima richiesta di ASSOELETTRICA procedendo alla revisione del termine di cui all'articolo 8, comma 8.5, del TIMM;
  • accogliere la seconda richiesta di ASSOELETTRICA fissando un nuovo termine per il recupero dei dati di cui all'articolo 8, comma 8.5, del TIMM dei mesi da gennaio a giugno 2010;
  • richiedere a Terna di produrre, entro il 30 giugno 2010, una stima dei costi di realizzazione della modalità "alternativa" di acquisizione dati nonché di effettuare, entro il medesimo termine, un censimento degli utenti del dispacciamento che effettivamente si avvarrebbero di tale modalità "alternativa"

DELIBERA

  1. di considerare positivamente verificati gli schemi di progetto data warehouse, lo schema di progetto simulatore MSDex-ante e lo schema di progetto Piattaforma Consumo Combustibile trasmessi all'Autorità con comunicazione Terna 30 aprile 2010;
  2. di prevedere che Terna predisponga un apposito manuale utente per ciascuno dei progetti di cui al punto 1;
  3. di modificare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il TIMM, nei termini di seguito indicati: all'articolo 8, comma 8.5, le parole "15 (quindici)" sono sostituite dalle parole "25 (venticinque)";
  4. di posticipare al 25 luglio 2010 il termine per la comunicazione a Terna dei dati di cui all'articolo 8, comma 8.5, del TIMM relativi ai mesi da gennaio a giugno 2010;
  5. di richiedere a Terna di produrre, entro il 30 giugno 2010, una stima dei costi di realizzazione della modalità "alternativa" di acquisizione dati nonché di effettuare, entro il medesimo termine, un censimento degli utenti del dispacciamento che effettivamente si avvarrebbero di tale modalità "alternativa";
  6. di trasmettere il presente provvedimento a Terna;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità

25 maggio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis