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Data pubblicazione: 03 giugno 2010

Delibera 18 maggio 2010

ARG/gas 70/10

Estensione dell’ambito di applicazione di cui alla deliberazione 27 novembre 2009 – ARG/gas 182/09

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 maggio 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito deliberazione n. 138/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009, ARG/gas 135/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 135/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2009, ARG/gas 182/09 e il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/gas 182/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/gas 210/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 210/09);
  • le comunicazioni inviate dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. in data 23 dicembre 2009 (prot. Autorità n. 75530 e 75531 del 28 dicembre 2009).

Considerato che:

  • con deliberazione ARG/gas 182/09, l'Autorità ha approvato le disposizioni in materia di criteri di definizione e attribuzione delle partite inerenti all'attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di eventuali rettifiche conseguenti all'identificazione di un'errata misura che può insorgere posteriormente ai termini stabiliti dalla normativa per la chiusura del bilancio di trasporto;
  • l'applicazione della deliberazione ARG/gas 182/09 riguarda esclusivamente i dati di misura dei punti di riconsegna della rete di trasporto relativi ai mesi per cui il bilancio del trasporto del sistema gas è chiuso, ossia quando l'impresa di trasporto considera definitiva l'attribuzione di quantitativi di gas in immissione ed in prelievo agli Utenti del Bilanciamento (di seguito: UdB), escludendo pertanto eventuali rettifiche di allocazione agli utenti del servizio di distribuzione e agli UdB;
  • la deliberazione ARG/gas 182/09 prevede pertanto che la determinazione di partite economiche insorte da rettifiche tardive che si sono generate dall'1 ottobre 2003 sia praticabile nelle circostanze in cui per la determinazione di tali partite economiche non è necessario un ricalcalo delle allocazioni dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto secondo la procedura di cui all'Articolo 29 della deliberazione n. 138/04;
  • in considerazione del precedente alinea l'applicazione della deliberazione ARG/gas 182/09 è limitata ai casi in cui un punto di riconsegna alimenta un unico cliente finale; nel caso gli UdB direttamente interessati da una medesima rettifica tardiva siano più di uno, per la definizione delle rispettive partite fisiche trova applicazione la medesima regola di allocazione vigente in ciascun mese cui la rettifica si riferisce;
  • la medesima procedura di determinazione è applicabile anche in casi ulteriori non ricompresi nell'ambito originario purchè ai fini dell'attribuzione delle partite insorgenti dalla rettifica all'UdB non sia necessaria una rideterminazione delle allocazioni secondo la procedura di cui all'Articolo 29 della deliberazione 138/04; rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo, i casi in cui la capacità presso il punto di riconsegna è allocata ad un unico utente del trasporto oppure i casi in cui le regole di allocazione prevedono che un unico utente del trasporto abbia il ruolo di compensatore delle differenze tra gas immesso e gas prelevato, oppure i casi in cui sia stabilita una regola di ripartizione percentuale tra gli utenti del trasporto;
  • la deliberazione ARG/gas 182/09 prevedere che la prima sessione di liquidazione delle rettifiche tardive avvenga entro il 5 luglio 2010 e che in tale sessione siano liquidate, tutte le partite economiche insorte da rettifiche tardive che si sono generate dall' 1 ottobre 2003.

Ritenuto che:

  • sia opportuno estendere la revisione delle partite economiche insorte da rettifiche tardive al maggior numero di punti di riconsegna della rete di trasporto possibile, senza però compromettere la liquidazione delle partite insorgenti dall'ambito di applicazione originario nei tempi precedentemente stabiliti;
  • sia opportuno a tal fine estendere l'applicazione della deliberazione ARG/gas 182/09 ai casi in cui i punti di riconsegna alimentino una rete di distribuzione purchè ai fini dell'attribuzione delle partite insorgenti dalla rettifica all'UdB non sia necessaria una rideterminazione delle allocazioni secondo la procedura di cui all'Articolo 29 della deliberazione 138/04

 

DELIBERA

  1. di modificare l'Allegato A della deliberazione ARG/gas 182/09, con decorrenza 6 luglio 2010, nel modo seguente:
    1. al comma 2.1 le parole "punti di riconsegna della rete di trasporto e che alimentano un unico cliente finale" sono sostituite da: "punti di riconsegna della rete di trasporto.  In caso di punto di riconsegna condiviso della rete di trasporto, il presente provvedimento è applicabile ove non comporti il ricalcolo delle allocazioni secondo la procedura prevista dall'articolo 29 deliberazione n. 138/04.";
  2. di prevedere che tutte le partite economiche insorte da rettifiche tardive che si sono generate dall' 1 ottobre 2003 in riferimento ai punti di riconsegna di cui al punto 1 del presente provvedimento, e non già liquidate nella sessione prevista entro il 5 luglio 2010, siano liquidate nella successiva sessione semestrale di cui all'articolo 5 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 182/09;
  3. di prevedere che le imprese di trasporto aggiornino i codici di rete del trasporto in accordo con le disposizioni dettate dalla deliberazione ARG/gas 55/09 recependo gli aggiornamenti che si rendono necessari a seguito delle disposizioni del presente provvedimento;
  4. di pubblicare l'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 182/09 sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) con le modifiche ed integrazioni apportate con il presente provvedimento;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

18 maggio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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