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Data pubblicazione: 16 dicembre 2010

Delibera 22 novembre 2010

GOP 67/10

Aggiudicazione definitiva della procedura di gara ristretta, rif. GOP 32/09 – CIG 034784284A, finalizzata alla selezione di una apposita e qualificata agenzia di comunicazione cui affidare l’appalto avente ad oggetto lo svolgimento dei servizi di agenzia connessi all’ideazione ed alla realizzazione di campagne di comunicazione multimediali, e relativa diffusione, per la promozione di iniziative istituzionali dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas a favore dei consumatori.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 novembre 2010

Visti:

  • il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (di seguito: Codice dei contratti);
  • il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 recante: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” (di seguito: D.L. n. 78);
  • la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) del 17 luglio 2009, GOP 32/09 (di seguito: deliberazione GOP 32/09);
  • la deliberazione dell’Autorità del 24 novembre 2009, GOP 54/09 (di seguito: deliberazione GOP 54/09);
  • la deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2009, GOP 65/09, con cui l’Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2010;
  • i seguenti provvedimenti emanati dal Direttore Generale dell’Autorità:
    • la determinazione del 25 settembre 2009, n. 56/2009 (di seguito: determinazione n. 56/2009);
    • la determinazione del 15 febbraio 2010, n. 06/2010 (di seguito: determinazione n. 06/2010);
    • la determinazione del 20 aprile 2010, n. 30/2010 (di seguito: determinazione n. 30/2010);
    • la determinazione del 24 maggio 2010, n. 46/2010 (di seguito: determinazione n. 46/2010);
    • la determinazione del 27 luglio 2010, n. 69/2010 (di seguito: determinazione n. 69/2010);
  • i seguenti verbali, parte integrante e sostanziale della deliberazione GOP 54/09, predisposti dalla Commissione e relativi alle sedute pubbliche tenutesi nell’ambito della prima fase subprocedimentale di qualificazione della gara:
    • verbale del 29 settembre 2009, relativo alla prima seduta pubblica della prima fase di qualificazione;
    • verbale del 28 ottobre 2009, relativo al proseguo della prima seduta pubblica della prima fase di qualificazione;
  • i seguenti verbali predisposti dalla Commissione giudicatrice riferiti sia alle sedute pubbliche che alle riunioni riservate, tenutesi nell’ambito della seconda fase subprocedimentale - ad inviti - della gara:
    • verbale del 21 aprile 2010, relativo alla prima seduta pubblica di gara della seconda fase ad inviti (Allegato A);
    • verbale del 6 maggio 2010, relativo alla prima riunione per l’esame della documentazione presentata ai fini dell’attribuzione dei punteggi riferiti agli elementi qualitativi dell’offerta (Allegato B);
    • verbale del 7 maggio 2010, relativo alla seconda riunione per l’esame della documentazione presentata ai fini dell’attribuzione dei punteggi riferiti agli elementi qualitativi dell’offerta (Allegato C);
    • verbale del 20 maggio 2010, relativo alla seconda seduta pubblica di gara della seconda fase ad inviti (Allegato D);
  • i seguenti verbali predisposti dalla Commissione relativamente al procedimento di verifica della congruità dell’offerta presentata dalla società Pomilio Blumm S.r.l. nell’ambito della seconda fase subprocedimentale - ad inviti - della gara;
    • il verbale della riunione del 21 settembre 2010 (Allegato E);
    • il verbale del 21 ottobre 2010, relativo alla terza seduta pubblica della seconda fase ad inviti (Allegato F);
  • la nota interna del 12 novembre 2010, predisposta dall’Unità Affari Generali e Contratti della Direzione Personale, Amministrazione e Finanza (di seguito: nota del 12 novembre 2010) relativa all’esito dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara e la ripartizione dell’impegno contabile (Allegato G).

Considerato che:

  • il Collegio dell’Autorità, con la deliberazione GOP 32/09 e s.m.i., ha:
    • disposto l’avvio di una procedura di gara ristretta - ai sensi dell’art. 55, comma 2, del Codice dei contratti - finalizzata alla selezione di una qualificata agenzia di comunicazione cui affidare l’appalto avente ad oggetto lo svolgimento dei servizi di agenzia connessi all’ideazione ed alla realizzazione di campagne di comunicazione multimediali, e relativa diffusione, per la promozione di iniziative istituzionali dell’Autorità a favore dei consumatori;
    • stabilito in ventiquattro mesi, a partire dalla data del verbale di inizio delle attività, la durata dell’appalto di cui al precedente alinea, prevedendo la possibilità di continuazione del servizio stesso per ulteriori dodici mesi, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti;
    • di procedere alla successiva selezione della migliore offerta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
    • dato mandato al Direttore Generale per tutte le azioni amministrative a seguire e finalizzate alla qualificazione delle imprese a seguito della procedura di cui al precedente punto 1 ed alle successive fasi procedurali finalizzate alla selezione finale dell’impresa cui affidare l’esecuzione dell’appalto in questione, ivi compreso la nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del Codice dei contratti;
  • il Direttore Generale dell’Autorità, con propria determinazione n. 56/2009, ha disposto la composizione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti richiesti ai fini della qualificazione delle imprese nell’ambito della procedura di gara ristretta di cui alla deliberazione GOP 32/09;
  • il Collegio dell’Autorità, con la deliberazione GOP 54/09 e s.m.i., ha:
    • approvato l’operato della Commissione, nei termini di cui ai verbali del 29 settembre 2009 e del 28 ottobre 2009, relativamente alla fase subprocedimentale - fase di prequalificazione - della procedura di gara ristretta di cui alla deliberazione GOP 32/09;
    • disposto che, alle successive fasi procedurali della procedura di gara ristretta in questione, vengano invitati gli operatori economici come proposti dalla Commissione nel proprio verbale del 28 ottobre 2009;
    • dato mandato al Direttore Generale per tutte le azioni a seguire e finalizzate alle successive fasi procedurali della gara di cui alla deliberazione GOP 32/09, ivi compreso la nomina della Commissione giudicatrice, per l’esame e la valutazione delle offerte, ai sensi dell’art. 84 del Codice dei contratti.

Considerato, altresì, che:

  • il Direttore Generale dell’Autorità, con propria determinazione n. 06/2010 conseguente alla deliberazione GOP 54/09 e s.m.i., ha:
    • disposto l’avvio della seconda fase subprocedimentale, ad inviti, della procedura di gara ristretta di cui alla deliberazione dell’Autorità GOP 32/09, procedendo ad invitare le imprese come qualificate dall’Autorità tramite la deliberazione GOP 54/09;
    • approvato tutti i documenti di gara riferiti alla predetta seconda fase subprocedimentale ad inviti;
  • nei documenti di gara, allegati quale parte integrante e sostanziale della determinazione n. 06/2010, è stato appositamente previsto:
    • di procedere alla successiva selezione della migliore offerta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi secondo i parametri di valutazione e ponderazioni di punteggio stabilite nel Disciplinare di gara – II fase ad inviti;
    • il giorno 7 aprile 2010, ore 16.30, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte;
    • di aggiudicare la procedura di gara anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Autorità, previa verifica della anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 86, comma 2 del Codice dei contratti, e fatta salva la facoltà per l’Autorità - qualora non venissero riscontrate offerte anomale - di procedere a valutare la congruità di ogni offerta nei termini di cui all’art. 86, comma 3 del Codice dei contratti;
  • il Direttore Generale dell’Autorità, con propria determinazione n. 30/2010, ha disposto la composizione della Commissione giudicatrice per l’apertura dei plichi, la formulazione del giudizio qualitativo ed economico delle offerte e per la proposta di aggiudicazione della seconda fase ad inviti della procedura di gara ristretta di cui alla deliberazione GOP 32/09;
  • la Commissione giudicatrice, giusto verbale del 20 maggio 2010, ha:
    • provveduto a stilare la graduatoria provvisoria di gara che vede posizionata al primo posto la società Pomilio Blumm S.r.l. con il punteggio complessivo di 80,65 punti ed al secondo posto la società J. Walter Thompson Roma S.r.l. con il punteggio complessivo di 60,73 punti;
    • determinato il valore della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 86, comma 2 del Codice dei contratti, riscontrando che nessuna delle offerte presentate assume il carattere di “anomalia” come derivante dall’applicazione del disposto normativo richiamato;
    • segnalato, ai competenti uffici dell’Autorità, di valutare l’opportunità di procedere ad una verifica di congruità, ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara - II fase ad inviti, relativamente all’offerta economica, valore di commissione (fee) unica di agenzia, presentata dalla società Pomilio Blumm S.r.l., posta al primo posto della provvisoria graduatoria di gara, nella misura dell’1,199%;
  • il Direttore Generale dell’Autorità:
    • con propria determinazione n. 46/2010, ha disposto l’avvio di un apposito procedimento finalizzato alla verifica della congruità dell’offerta economica, riferita al solo valore di fee unica di agenzia, presentata dalla società Pomilio Blumm S.r.l. nell’ambito della seconda fase subprocedimentale, ad inviti, della procedura di gara ristretta di cui alla deliberazione dell’Autorità GOP 32/09;
    • con propria determinazione n. 69/2010, ha disposto la costituzione di una Commissione per la valutazione - nell’ambito del procedimento avviato con la determinazione n. 46/10 - della congruità dell’offerta economica di cui al precedente alinea;
  • la Commissione, di cui al precedente alinea, ha:
    • analizzato - giusto verbale del 21 settembre 2010 - le giustificazioni rese dalla società Pomilio Blumm S.r.l. pervenendo alla formulazione del proprio parere favorevole sulla congruità del valore di fee unica di agenzia offerto dalla società Pomilio Blumm S.r.l. nella misura dell’1,199%;
    • reso noto pubblicamente i partecipanti alla procedura di gara in questione - giusto verbale 21 ottobre 2010 - delle proprie considerazioni e valutazioni conclusive in ordine alla congruità del valore di fee unica di agenzia offerto dalla società Pomilio Blumm S.r.l., come espressamente stabilito all’art. 14, ultimo capoverso, del Disciplinare di gara - II fase ad inviti;
  • la Direzione Personale, Amministrazione e Finanza dell’Autorità, per il tramite della propria Unità Affari Generali e Contratti, ha svolto nei confronti delle società poste al primo ed al secondo posto della graduatoria provvisoria di gara, rispettivamente Pomilio Blumm S.r.l. e J. Walter Thompson Roma S.r.l., la verifica in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa come dichiarati dai medesimi soggetti in sede di gara, riscontrando - giusta nota interna del 12 novembre 2010 - la regolarità delle medesime dichiarazioni rese;
  • l’aggiudicazione definitiva deve essere comunicata, secondo termini e modalità di cui all’art. 79, comma 5 del Codice dei contratti, a tutti i partecipanti alla procedura di gara con allegata copia del medesimo provvedimento di aggiudicazione ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 79;

Considerato, infine, che:

  • il D.L. n. 78 prevede - all’art. 6, comma 8 - una riduzione della spesa posta a bilancio riferita anche ai servizi di “pubblicità”, disponendo che anche le autorità indipendenti, e quindi l’Autorità, “non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità”;
  • la procedura di gara, di cui alla deliberazione GOP 32/09, è stata bandita presupponendo un importo stimato della gara pari a 1.000.000,00 di euro all’anno e da intendersi senza obbligo di spesa da parte dell’Autorità, ma solo quale eventuale ammontare massimo spendibile annualmente da parte dell’Autorità per le attività oggetto della procedura di gara;
  • nei documenti di gara è stato previsto, e dai partecipanti alla procedura espressamente accettato tramite apposita dichiarazione, la facoltà per l’Autorità di procedere sia all’attivazione di servizi per l’ammontare economico massimo spendibile, che all’attivazione di servizi per una qualunque somma inferiore ovvero anche l’assoluta non attivazione di servizi con conseguente valore di esecuzione contrattuale pari a zero.

Ritenuto che:

  • la procedura di scelta del contraente sia stata regolarmente eseguita;
  • debba intendersi come concluso il procedimento di congruità avviato con la determinazione del Direttore Generale dell’Autorità n. 46/2010, nei termini di cui ai verbali della Commissione del 21 settembre 2010 e del 20 ottobre 2010, confermando la graduatoria provvisoria di gara come riscontrata dalla Commissione giudicatrice nel verbale del 20 maggio 2010.

Ritenuto, altresì, che:

  • sia opportuno che l’Autorità, nell’ottica di conformarsi alle previsioni di cui all’art. 6, comma 8, del D.L. n. 78 e pur non gravando in alcun modo sul Bilancio dello Stato, provveda ad una concreta riduzione delle proprie spese per servizi di “pubblicità”;
  • il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa, di cui al precedente alinea, possa essere perseguito - stante le condizioni espresse nei documenti di gara - procedendo mediante specifica indicazione, da riportare sia nell’avviso pubblico di aggiudicazione che nello stipulando contratto, che l’importo contrattuale complessivo del servizio, di cui all’oggetto della procedura di gara ristretta di cui alla deliberazione GOP 32/09, verrà desunto sulla base dei servizi effettivamente attivati in applicazione dell’offerta economica presentata in sede di gara dalla società Pomilio Blumm S.r.l., nel rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità di cui al D.L. n. 78

DELIBERA

  1. di considerare concluso - giusti verbali della Commissione del 21 settembre 2010 e del 21 ottobre 2010 - il procedimento avviato dal Direttore Generale dell’Autorità con propria determinazione n. 46/2010, confermando la graduatoria provvisoria di gara come riscontrata dalla Commissione giudicatrice nel verbale del 20 maggio 2010;
  2. di aggiudicare, in via definitiva, alla società Pomilio Blumm S.r.l. - giusti verbali della Commissione giudicatrice del 20 maggio 2010 e della Commissione del 21 ottobre 2010 - la procedura di gara ristretta, indetta ai sensi dell’art. 55, comma 2, del Codice dei contratti e finalizzata alla selezione di una qualificata agenzia di comunicazione cui affidare l’appalto avente ad oggetto lo svolgimento dei servizi di agenzia connessi all’ideazione ed alla realizzazione di campagne di comunicazione multimediali, e relativa diffusione, per la promozione di iniziative istituzionali dell’Autorità a favore dei consumatori;
  3. di stipulare il contratto di appalto con la società Pomilio Blumm S.r.l., secondo termini e modalità di cui agli atti di gara e condizioni come derivanti dall’offerta qualitativa ed economica presentata in sede di gara dalla medesima società, nel rispetto dei termini e delle modalità espressamente previste sia dall’art. 11 del Codice dei contratti che dal Disciplinare di gara;
  4. di inserire, nel contratto di cui al precedente punto 3, la condizione per cui l’importo contrattuale complessivo del servizio verrà desunto sulla base dei servizi effettivamente attivati in applicazione dell’offerta economica presentata in sede di gara dalla medesima società, nel rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità di cui al D.L. n. 78;
  5. di confermare la durata complessiva dell’appalto in 24 mesi a partire dalla data del verbale di inizio delle attività, prevedendo la possibilità di continuazione del servizio stesso per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti;
  6. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato, secondo termini e modalità di cui all’art. 79, commi 5, lettera a) e 5-bis del Codice dei contratti, ai concorrenti partecipanti alla procedura di gara e pubblicato sul sito internet dell’Autorità, profilo di committente (www.autorita.energia.it/it/bandi_gara.htm);
  7. di dare mandato al Direttore Generale per ogni azioni a seguire, ivi compreso la stipula del contratto e l’assunzione degli impegni di spesa sul bilancio corrente e sui bilanci successivi di competenza dell’Autorità in aderenza alle disposizioni in materia di pubblicità di cui al D.L. n. 78.

22 novembre 2010                                            Il Presidente: Alessandro Ortis