Data pubblicazione: 19 luglio 2010
Delibera 08 luglio 2010
VIS 53/10
Avvio di un procedimento per l’accertamento della violazione del divieto di traslazione d’imposta stabilito dall’articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 e l'adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti della società Esso Italiana S.r.l.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'8 luglio 2010
Visti:
- gli articoli 27, comma 15, e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- l'articolo 81, commi 16 ss. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08), recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01), di emanazione del "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2010, GOP 36/10 (di seguito: deliberazione GOP 36/10), di approvazione del "Regolamento di organizzazione e funzionamento e nuova struttura organizzativa dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09 (di seguito: deliberazione VIS 133/09), recante "Criteri e modalità dell'analisi di secondo livello per la verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133; semplificazioni per la vigilanza di primo livello";
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, VIS n. 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08), recante "Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133";
- la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 1 agosto 2008, n. 47 (di seguito: determinazione n. 47/08), che dispone la "Istituzione di un Gruppo di Lavoro e di un Nucleo Operativo per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 luglio 2008 ARG/COM 91/08".
Considerato che:
- l'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 attribuisce all'Autorità il compito di vigilare sulla puntuale osservanza, da parte degli operatori economici interessati, del divieto di traslare sui prezzi al consumo l'onere della maggiorazione d'imposta disposta dal comma 16 del medesimo articolo (di seguito: divieto di traslazione d'imposta);
- con deliberazione VIS 109/08, l'Autorità ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l'individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l'attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall'indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione;
- con deliberazione VIS 133/09, l'Autorità ha disposto che l'analisi di secondo livello venga svolta, con l'avvio di un procedimento individuale finalizzato ad accertare l'eventuale violazione del divieto di traslazione, nei confronti:
- degli operatori che non hanno dato corso agli adempimenti previsti dalla deliberazione VIS 109/08 o dalla deliberazione VIS 133/09 o che, pur dando corso agli adempimenti, hanno fornito dati e informazioni errati e/o incompleti o non hanno proceduto ad eliminare le anomalie riscontrate nei dati trasmessi;
- degli operatori le cui motivazioni (trasmesse ai sensi della deliberazione VIS 109/08) non sono ritenute adeguate.
Considerato inoltre che:
- la società Esso Italiana ha trasmesso all'Autorità le informazioni e i documenti richiesti ai sensi degli articoli 3, 5 e 7 della deliberazione VIS 109/08;
- dall'analisi dei dati trasmessi dalla suddetta società sono state rilevate variazioni positive dello "stacco" dell'operatore, rispetto al prezzo medio UE (euro zona), per i seguenti prodotti: benzina e gasolio nel III trimestre 2008 e gpl nel IV trimestre 2008;
- ai sensi dell'art. 5, comma 2, della deliberazione VIS 109/08, con nota in data 3 giugno 2009 (prot. Autorità n. 31089 del 3.06.2009), il Nucleo Operativo ha richiesto ad Esso Italiana di fornire motivazioni in merito alle riscontrate variazioni positive dello "stacco";
- con lettera in data 30 giugno 2009 (prot. Autorità n. 38060 del 6.07.2009), la società ha risposto alla richiesta di motivazioni limitandosi a svolgere considerazioni sulla metodologia adottata dall'Autorità con deliberazione VIS 109/08, senza fornire alcuna motivazione delle variazioni riscontrate;
- con nota in data 3 settembre 2009 (prot. Autorità n. 50175 del 3.09.2009), l'Autorità ha nuovamente richiesto ad Esso Italiana di fornire adeguata motivazione in merito alle variazioni riscontrate con la citata nota del 3 giugno 2009;
- con lettera in data 18 settembre 2009 (prot. Autorità n. 54005 del 21.09.2009), la società ha risposto alla richiesta di motivazioni riconducendo le variazioni positive dello "stacco" alle differenti dinamiche di mercato tra l'Italia e gli altri paesi considerati, nonché alle differenti metodologie adottate dagli Stati Membri nel calcolare e comunicare i prezzi dei prodotti petroliferi;
- le motivazioni addotte dalla società non sono idonee ad escludere un'eventuale violazione del divieto di traslazione d'imposta, in quanto non giustificano le variazioni positive dello "stacco" riscontrate dall'Autorità;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, della deliberazione VIS 133/09, la società Esso Italiana ha trasmesso all'Autorità i dati di cui all'art. 4 della deliberazione VIS 109/08 a partire dall'anno 2007;
- dall'analisi dei dati trasmessi dalla suddetta società è emersa una variazione positiva del margine di contribuzione del secondo semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre del 2007, attribuibile almeno in parte alla componente prezzo;
- quanto sopra, costituisce presupposto per l'avvio di un procedimento nei confronti di Esso Italiana per accertare l'eventuale violazione del divieto di traslazione d'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della deliberazione VIS 133/09 e adottare opportuni provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95
DELIBERA
- è avviato un procedimento nei confronti della società Esso Italiana S.r.l. per:
- l'accertamento dell'eventuale violazione del divieto di traslazione d'imposta previsto dall'articolo 81, comma 18, decreto-legge n. 112/08;
- l'adozione degli opportuni provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
- il responsabile del procedimento è il coordinatore del Nucleo Operativo, istituito con determinazione n. 47/08, che opererà con il supporto della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A della deliberazione GOP 36/10 e del punto 5 dell'Allegato B della medesima deliberazione;
- il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi giorni), decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
- il provvedimento finale sarà adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali del Nucleo Operativo;
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), previa comunicazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Esso Italiana S.r.l., con sede legale in Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma.
8 luglio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis