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Data pubblicazione: 08 aprile 2010

Delibera 06 aprile 2010

ARG/elt 48/10

Approvazione del valore del fattore di correzione specifico aziendale relativo alla società ASM Terni S.p.A. dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l’anno 2004, di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 22 giugno 2004 n. 96/04 come successivamente modificata e integrata

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 aprile 2010

Visti:
 

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato), e in particolare l'articolo 49;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04), come successivamente modificata e integrata;
  • le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'allegato A alla deliberazione n. 96/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2004, n. 242/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2006, n. 177/06, recante avvio di procedimento per l'ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06, n. 3504/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 202/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2007, n. 30/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007 n. 109/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2007 n. 136/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2008, ARG/elt 8/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008 ARG/elt 21/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2008 ARG/elt 54/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 settembre 2008 ARG/elt 121/08
  • la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2009 ARG/elt 163/09
  • la comunicazione del 19 marzo 2010 dell'Autorità alla società ASM Terni S.p.A. delle risultanze istruttorie del procedimento (prot. Autorità 011934).


Considerato che:
 

  • il comma 49.1 del Testo integrato istituisce il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
  • ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3 del Testo integrato prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;
  • la deliberazione n. 96/04:
  1. ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
  2. ha previsto la possibilità di avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito anche: Cassa) per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità, nonché per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorità effettua le verifiche di ammissibilità e l'attività istruttoria;
  • ai sensi del comma 4.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, con comunicazione del 28 dicembre 2004 (prot. Autorità n. 029085 del 30 dicembre 2004) ASM Terni S.p.A. ha presentato istanza di partecipazione al regime di PSA;
  • ai sensi del comma 3.2 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha istituito un'apposita Commissione di esperti per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza di cui al precedente alinea e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale;
  • ai sensi del comma 4.4 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità, in data 17 novembre 2009 (prot. Autorità n. 068281 del 18 novembre 2009), le risultanze istruttorie relative alla ammissibilità dell'istanza di ASM Terni S.p.A.;
  • ai sensi dell'articolo 9 del Testo integrato, ASM Terni S.p.A. ha effettuato la dichiarazione dei ricavi ammessi effettivi relativi all'anno 2004 (prot. Autorità n. 016779 del 2 agosto 2005);
  • la Cassa ha comunicato all'Autorità l'ammontare relativo al regime di perequazione generale di competenza di ASM Terni S.p.A. per l'anno 2004 (prot. Autorità 03038 del 7 febbraio 2007);
  • ai sensi del comma 4.5 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, in data 10 dicembre 2009, l'Autorità ha comunicato ad ASM Terni S.p.A. l'ammissione al regime di perequazione specifico aziendale e il valore dello scostamento rilevato (prot. Autorità 073200);
  • con comunicazione del 21 dicembre 2009 (prot. Autorità 075127 del 22 dicembre 2009) ASM Terni S.p.A ha accettato la metodologia per la valutazione del capitale investito proposta dall'Autorità;
  • con comunicazione del 28 dicembre 2009 (prot. Autorità n. 0096 del 4 gennaio 2010), ASM Terni S.p.A. ha fatto pervenire all'Autorità ed alla Cassa le informazioni di cui al comma 4.7 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04;
  • ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del dPR n. 244/01, con comunicazione del 25 gennaio 2010 (prot. Autorità 03684) l'Autorità ha comunicato ad ASM Terni S.p.A. l'avvio del procedimento per la determinazione del fattore di correzione Csa;
  • ai sensi del comma 5.5 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità in data 2 marzo 2010 gli esiti dell'attività istruttoria sull'istanza di ASM Terni S.p.A. (prot. Autorità n. 09506 del 2 marzo 2010);
  • in presenza della disponibilità di tutti i dati richiesti, l'Autorità ha rinunciato alla comunicazione del Csa provvisorio di cui al paragrafo 5.6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04;
  • ai sensi del comma 5.8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, l'Autorità ha comunicato ad ASM Terni S.p.A. il Csa definitivo in data 19 marzo 2010 (prot. Autorità n. 011934);
  • la società ASM Terni S.p.A. non si è avvalsa della facoltà di richiedere l'audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01.


Ritenuto:
 

  • sulla base della documentazione istruttoria e tenuto conto della dichiarazione di ASM Terni S.p.A. di accettazione della metodologia per la valutazione del capitale investito proposta dall'Autorità e delle altre osservazioni e informazioni fornite, di fissare il coefficiente Csa, per l'anno 2004, pari a 0,0394

 

DELIBERA

  1. di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3 del Testo integrato, per la società ASM Terni S.p.A., per l'anno 2004, pari a 0,0394;
  2. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda alla società ASM Terni S.p.A., l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2004 sulla base del fattore di cui al punto 1. e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorità;
  3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società ASM Terni S.p.A. e alla Cassa.



Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


6 aprile 2010    
Il Presidente: Alessandro Ortis


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