Data pubblicazione: 06 luglio 2010
Delibera 23 giugno 2010
VIS 45/10
Avvio di nove procedimenti nei confronti di AceaElectrabel Elettricità S.p.A, Iride Mercato S.p.A., Trenta S.p.A., HERA COMM S.r.l., ASM ENERGIA e AMBIENTE S.r.l., Azienda energetica S.p.A. Etschwerke ag, Enia Energia S.p.A., AcegasAps Service S.r.l. e A2A Energia S.p.A. per violazioni in materia di applicazione dei prezzi biorari ai clienti domestici serviti in maggior tutela
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 giugno 2010
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 agosto 1999, n. 200/99;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement), approvato con la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/elt 112/09;
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2009, ARG/elt 177/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2010, ARG/elt 8/10;
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2010, GOP 36/10.
Considerato che:
- l'articolo 7, comma 1, del TIV stabilisce le condizioni economiche che gli esercenti la maggior tutela devono applicare, fra gli altri, ai clienti finali domestici così come definiti dal combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 2, comma 3, lettera a, del TIV (di seguito: clienti domestici);
- le suddette condizioni economiche ricomprendono, fra l'altro, il corrispettivo PED, cioè il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
- l'articolo 7, commi 2, 3 e 4, del TIV fissa i parametri del suddetto corrispettivo differenziandoli per fasce orarie, in modo da riflettere la distribuzione dei consumi tra le diverse fasce (di seguito: corrispettivi PED biorari);
- l'articolo 27, comma 1, del TIV dispone, in via generale, che i corrispettivi PED biorari siano applicati ai clienti domestici a partire dall'1 luglio 2010, dal momento che prevede l'applicazione delle condizioni economiche precedenti, cioè dei corrispettivi PED monorari, sino al 30 giugno 2010;
- la rilevazione dei consumi per fascia oraria, necessaria per l'applicazione dei corrispettivi PED biorari, impone la programmazione dei misuratori di cui all'articolo 19, comma 7, e all'articolo 27, comma 7, del TIV (cosiddetta "riprogrammazione dei misuratori");
- l'articolo 7, comma 10, lettera b), del TIV, così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 22/10, stabilisce infatti che l'esercente la maggior tutela continui comunque ad applicare le condizioni economiche precedenti all'introduzione dei corrispettivi PED biorari per i primi sei mesi successivi all'effettuazione della riprogrammazione dei misuratori, salva la proroga di ulteriori due mesi ogni volta che il sistema di telegestione non è in grado di rilevare i dati di misura;
- l'articolo 8, comma 2, del TIV dispone, fra l'altro, che l'esercente è tenuto a riportare nella fattura la distribuzione dei consumi per fasce dal momento in cui ha la disponibilità dei dati di misura differenziati per fascia oraria;
- al fine di informare i clienti domestici in merito all'applicazione dei corrispettivi PED biorari, gli esercenti la maggior tutela, nel suddetto periodo, devono inviare ai clienti domestici i cui misuratori sono stati riprogrammati:
- ai sensi del punto 2 della deliberazione ARG/elt 177/09, l'informativa approvata con l'Allegato 1 della medesima deliberazione, in occasione del terzultimo periodo di fatturazione antecedente l'applicazione dei corrispettivi PED biorari;
- ai sensi del punto 1 della deliberazione ARG/elt 8/10, le due informative approvate rispettivamente con gli allegati A e B della medesima deliberazione, in corrispondenza del penultimo e dell'ultimo periodo di fatturazione antecedenti l'applicazione dei corrispettivi PED biorari;
- inoltre gli operatori, a partire dall'1 dicembre 2009, devono inviare, ai sensi del punto 5 della deliberazione ARG/elt 112/09, bollette che espongano la distribuzione dei consumi in ciascuna fascia oraria secondo lo schema di cui all'Allegato C della medesima deliberazione a tutti i clienti a cui il misuratore sia stato riprogrammato;
- poiché la fatturazione dei consumi per i clienti domestici deve avvenire con periodicità almeno bimestrale (combinato disposto dell'articolo 8, comma 1, del TIV e dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione n. 200/99) la tempistica di inoltro delle suddette informazioni consente ai clienti domestici di essere pienamente informati entro la scadenza dei sei mesi di cui all'articolo 7, comma 10, lettera b), del TIV e quindi con adeguato anticipo rispetto all'applicazione dei corrispettivi PED biorari.
Considerato inoltre che:
- in seguito ad alcune segnalazioni da parte di clienti domestici di AceaElectrabel Elettricità S.p.A gli uffici dell'Autorità hanno chiesto informazioni ai principali esercenti la maggior tutela in ordine all'effettivo invio delle prescritte comunicazioni ai clienti domestici in vista dell'applicazione dei prezzi biorari a partire dall'1 luglio 2010;
- le risposte inviate al riguardo da AceaElectrabel Elettricità S.p.A (prot. Autorità n. 20728 del 31 maggio 2010 e prot. Autorità n. 22742 del 17 giugno 2010), Iride Mercato S.p.A. (prot. Autorità n. 22413 del 15 giugno 2010), Trenta S.p.A. (prot. Autorità n. 19998 del 25 maggio 2010), HERA COMM S.r.l. (prot. Autorità n. 20145 del 26 maggio 2010, n. 21699 dell'8 giugno 2010 e n. 22315 del 14 giugno 2010), ASM ENERGIA e AMBIENTE S.r.l. (prot. Autorità n. 22067 dell'11 giugno 2010), Azienda energetica S.p.A. Etschwerke ag (prot. Autorità n. 109745 del 21 maggio 2010 e n. 20140 del 26 maggio 2010), Enia Energia S.p.A. (prot. Autorità n. 20148 del 26 maggio 2010) e AcegasAps Service S.r.l. (prot. Autorità n. 20581 del 28 maggio 2010 e n. 22402 del 15 giugno 2010) e A2A Energia S.p.A. (prot. Autorità n. 21295 del 4 giugno 2010) evidenziano varie inadempienze;
- in particolare, AceaElectrabel Elettricità S.p.A:
- risulta aver inviato l'informativa di cui all'Allegato 1 della deliberazione ARG/elt 177/09 a un numero di clienti inferiore rispetto a quelli per i quali il distributore ha comunicato i dati di misura suddivisi per fasce nel marzo del 2010;
- dichiara di aver inviato l'informativa di cui all'Allegato A della deliberazione ARG/elt 8/10, cioè quella relativa al penultimo periodo di fatturazione, a tutti i clienti domestici in maggior tutela fatturati nel periodo 3-10 maggio 2010 e non soltanto a clienti che avevano già ricevuto l'informativa relativa al terzultimo periodo di fatturazione, cioè quella di cui all'Allegato 1 della deliberazione ARG/elt 177/09;
- risulta, sulla base delle note richiamate e degli allegati alle stesse, aver inviato bollette contenenti un prospetto riepilogativo dei consumi non conforme allo schema approvato dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 112/09, pur avendo a disposizione i dati di misura suddivisi per fasce;
- Iride Mercato S.p.A.:
- risulta aver inviato bollette con prospetto dei consumi per fasce non conforme allo schema approvato dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 112/09 sino alla bolletta di marzo 2010 compresa, pur avendo a disposizione i dati di misura suddivisi per fasce;
- risulta non avere ottemperato all'obbligo di inviare l'Allegato 1 della deliberazione ARG/elt 177/09, relativo al terzultimo periodo di fatturazione;
- dichiara un numero di misuratori per i quali, a seguito della riprogrammazione, la società ha ricevuto dai distributori i dati di misura per fasce che non corrisponde al numero dei clienti a cui saranno applicati i corrispettivi PED biorari;
- Trenta S.p.A.:
- evidenzia tempi di invio delle informative di cui alla deliberazione ARG/elt 177/09 e alla deliberazione ARG/elt 8/10 che non consentono il ricevimento delle tre informative prescritte da parte di tutti i clienti interessati nel periodo antecedente all'applicazione dei corrispettivi PED biorari;
- risulta avere un numero di misuratori per i quali, a seguito della riprogrammazione, la società ha ricevuto dai distributori i dati di misura per fasce che non corrisponde al numero dei clienti a cui saranno applicati i corrispettivi PED biorari nei vari mesi;
- HERA COMM S.r.l.:
- dichiara di aver commesso errori che non hanno consentito l'invio delle informative di cui all'Allegato 1 della deliberazione ARG/elt 177/09 e all'Allegato A della deliberazione ARG/elt 8/10 a tutti i clienti per cui il distributore ha già comunicato i dati di misura suddivisi per fasce;
- evidenzia tempi di invio delle informative di cui alla deliberazione ARG/elt 177/09 e alla deliberazione ARG/elt 8/10 che non consentono il ricevimento delle tre informative prescritte da parte di tutti i clienti interessati nel periodo antecedente all'applicazione dei corrispettivi PED biorari;
- risulta avere inviato bollette contenenti un prospetto dei consumi per fasce non conforme allo schema approvato dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 112/09, pur avendo a disposizione i dati di misura suddivisi per fasce;
- risulta avere un numero di misuratori per i quali, a seguito della riprogrammazione, la società ha ricevuto dai distributori i dati di misura per fasce che non corrisponde al numero dei clienti a cui saranno applicati i corrispettivi PED biorari;
- ASM ENERGIA e AMBIENTE S.r.l.:
- risulta aver inviato a giugno 2010, e non a tutti i clienti a cui saranno applicati i corrispettivi PED biorari a luglio 2010, solo l'informativa di cui all'Allegato B della deliberazione ARG/elt 8/10, relativa all'ultimo periodo di fatturazione antecedente l'applicazione dei medesimi corrispettivi;
- risulta aver inviato bollette prive del prospetto dei consumi per fascia di cui allo schema approvato dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 112/09, pur avendo a disposizione i dati di misura suddivisi per fasce;
- dichiara un numero di misuratori per i quali, a seguito della riprogrammazione, la società ha ricevuto dai distributori i dati di misura per fasce che non corrisponde al numero dei clienti a cui saranno applicati i corrispettivi PED biorari;
- Azienda energetica S.p.A. Etschwerke ag:
- risulta aver inviato bollette con un prospetto dei consumi per fascia non conforme allo schema approvato dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 112/09, pur avendo a disposizione i dati di misura suddivisi per fasce;
- dichiara un numero di misuratori per i quali, a seguito della riprogrammazione, la società ha ricevuto dai distributori i dati di misura per fasce che non corrisponde al numero dei clienti a cui saranno applicati i corrispettivi PED biorari;
- Enia Energia S.p.A.:
- risulta non aver inviato le tre informative previste dalle deliberazioni ARG/elt 177/09 e ARG/elt 8/10 a tutti i clienti a cui saranno applicati i corrispettivi PED biorari a luglio 2010;
- risulta aver inviato bollette prive del prospetto dei consumi per fasce di cui allo schema approvato dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 112/09, pur avendo a disposizione i dati di misura suddivisi per fasce;
- dichiara un numero di misuratori per i quali, a seguito della riprogrammazione, la società ha ricevuto dai distributori i dati di misura per fasce che non corrisponde al numero dei clienti a cui saranno applicati i corrispettivi PED biorari;
- AcegasAps Service S.r.l.:
- risulta aver inviato bollette con prospetto dei consumi per fasce non conforme allo schema approvato dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 112/09 sino a marzo 2010 compreso, pur avendo a disposizione i dati di misura suddivisi per fasce, ancorché il prospetto contenga tutte le informazioni prescritte dall'Autorità;
- dichiara un numero di misuratori per i quali, a seguito della riprogrammazione, la società ha ricevuto dai distributori i dati di misura per fasce che non corrisponde al numero dei clienti a cui saranno applicati i corrispettivi PED biorari;
- A2A Energia S.p.A.:
- risulta aver inviato bollette con prospetto dei consumi per fasce non conforme allo schema approvato dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 112/09 sino alla bolletta di marzo 2010 compresa, pur avendo a disposizione i dati di misura suddivisi per fasce;
- l'attualità delle condotte illecite e la rilevanza degli interessi tutelati impongono di adottare ordini di cessazione delle condotte lesive dei diritti degli utenti ancora in essere;
- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio, nei confronti di AceaElectrabel Elettricità S.p.A, Iride Mercato S.p.A., Trenta S.p.A., HERA COMM S.r.l., ASM ENERGIA e AMBIENTE S.r.l., Azienda energetica S.p.A. Etschwerke ag, Enia Energia S.p.A., AcegasAps Service S.r.l. e A2A Energia S.p.A., di procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e per l'adozione di provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge n. 481/95;
- la circostanza che i prezzi biorari cominceranno ad essere applicati l'1 luglio 2010 impone l'adozione di un'intimazione finalizzata ad ordinare l'immediato adempimento degli obblighi informativi di cui al punto 2 della deliberazione ARG/elt 177/09, al punto 1 della deliberazione ARG/elt 8/10 e al punto 5 della deliberazione ARG/elt 112/09, posticipando l'applicazione dei corrispettivi PED biorari per il tempo strettamente necessario all'adempimento degli stessi;
- fino alla prima fatturazione successiva al completo adempimento degli oneri informativi di cui sopra, il pregiudizio arrecato ai clienti in maggior tutela per l'applicazione dei corrispettivi PED biorari senza il previo adempimento dei suddetti obblighi informativi è pari almeno alla differenza fra l'ammontare della bolletta derivante dall'applicazione dei prezzi biorari e l'inferiore ammontare della stessa che sarebbe derivato dall'applicazione delle precedenti condizioni economiche
DELIBERA
- sono avviati nove procedimenti nei confronti delle società di cui all'Allegato A per:
- accertare la violazione delle disposizioni di cui in motivazione in materia di informazioni ai clienti domestici in maggior tutela in vista dell'applicazione dei corrispettivi PED biorari ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- adottare provvedimenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, volti ad ordinare alle suddette imprese la cessazione della condotta lesiva degli interessi degli utenti e l'osservanza delle disposizioni di cui in motivazione;
- si intima alle predette società di adempiere, nelle more dei procedimenti avviati con la presente deliberazione, sin dalla prima fattura utile, gli obblighi informativi di cui al punto 2 della deliberazione ARG/elt 177/09, al punto 1 della deliberazione ARG/elt 8/10 e al punto 5 della deliberazione ARG/elt 112/09, posticipando l'applicazione dei corrispettivi PED biorari per il tempo strettamente necessario all'adempimento degli stessi e dando immediata comunicazione al responsabile del procedimento dell'avvenuto adempimento;
- l'adempimento dell'intimazione di cui all'alinea precedente costituirà elemento di valutazione ai fini della quantificazione delle sanzioni nonché ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui alla lettera b) del precedente punto 1);
- i provvedimenti di cui alla lettera b) del precedente punto 1 terranno conto in particolare degli effetti pregiudizievoli nelle more prodotti a carico dei clienti domestici, almeno pari alla differenza fra l'ammontare delle bollette a cui sono stati applicati i corrispettivi PED biorari senza il previo adempimento dei predetti obblighi informativi e l'inferiore ammontare delle stesse che sarebbe derivato dall'applicazione delle precedenti condizioni economiche, fermi restando i benefici eventualmente prodotti a favore dei clienti medesimi;
- il responsabile del procedimento è ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 36/10 e del punto 5 dell'Allegato B alla medesima deliberazione, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, con il supporto della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio;
- il termine di durata dell'istruttoria dei procedimenti è di 90 (giorni) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
- i provvedimenti finali saranno adottati entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine delle istruttorie, fissato ai sensi del precedente punto 6;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle società di cui all'Allegato A e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
23 giugno 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis
Allegati: