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Data pubblicazione: 06 agosto 2010

Delibera 21 giugno 2010

VIS 44/10

Richiesta di informazioni alla società AGSM ENERGIA S.p.A in merito all’invio di informative ai clienti finali domestici serviti in maggior tutela in materia di applicazione di prezzi differenziati per le fasce orarie

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 giugno 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2009, ARG/elt  112/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 112/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2009, ARG/elt 149/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 149/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2009, ARG/elt 177/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 177/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2010, ARG/elt 8/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 8/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2010, ARG/elt 22/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 22/10).



Considerato che:

  • la deliberazione dell'Autorità ARG/elt 112/09 ha fissato obblighi di comunicazione in capo agli esercenti del servizio di maggior tutela ai fini dell'applicazione dei corrispettivi Prezzo Energia e Dispacciamento (di seguito: PED) non monorari nonché modalità di esposizione dei consumi per fascia oraria nei documenti di fatturazione relativi a tutti i clienti domestici;
  • la deliberazione dell'Autorità ARG/elt 177/09 ha disposto la proroga al 1° luglio 2010 dei termini di applicazione dei corrispettivi PED biorari ai clienti finali domestici in maggior tutela ed ha fissato, in capo agli esercenti la maggior tutela, l'obbligo di inserire un'apposita informativa in bolletta, da inviare ai clienti finali in occasione del terzultimo periodo di fatturazione antecedente l'applicazione dei suddetti corrispettivi PED biorari, in attesa delle modifiche degli allegati informativi di cui alla delibera ARG/elt 112/09;
  • la deliberazione dell'Autorità ARG/elt 8/10 ha approvato la revisione delle informative, già predisposte con la deliberazione ARG/elt 112/09, da inviare ai clienti domestici unitamente alle bollette relative ai due ultimi periodi di fatturazione antecedenti l'avvio dell'applicazione dei corrispettivi PED biorari;
  • con tali disposizioni l'Autorità ha inteso garantire ai clienti domestici interessati dall'applicazione dei corrispettivi PED biorari un adeguato livello di informazione per rendere consapevole i medesimi clienti degli effetti derivanti dal passaggio all'applicazione automatica ed obbligatoria dei corrispettivi PED biorari;
  • l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di chiedere informazioni e documenti a tutti gli esercenti i servizi nei settori di competenza, e che la lettera c) del medesimo comma prevede che la mancata ottemperanza a tale richiesta, salvo che il fatto costituisca reato, sia presupposto per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
  • la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità ha richiesto ad AGSM ENERGIA S.p.A., con comunicazione del 11 maggio 2010 (prot. n. 18466 di pari data), di fornire informazioni in merito all'invio di informative ai clienti finali domestici serviti in maggior tutela in materia di applicazione di prezzi differenziati per fasce orarie;
  • in assenza di riscontri a tale richiesta di informazioni la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità ha sollecitato AGSM ENERGIA S.p.A. con comunicazione del 3 giugno 2010 (prot. n. 21103 di pari data), invitando la medesima società a produrre le informazioni richieste e la relativa documentazione, e che ad oggi anche tale sollecito risulta privo di riscontri.

Ritenuto che:

  • le informazioni e la documentazione richieste dagli uffici a AGSM ENERGIA S.p.A. costituiscono elementi necessari ai fini della valutazione della corretta applicazione della normativa richiamata in motivazione, al fine di tutelare i clienti finali interessati nel loro diritto alla piena informazione, nonché,  ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del dPR n. 244/01, della sussistenza degli estremi di un possibile intervento da parte dell'Autorità nei confronti dell'impresa medesima per l'eventuale esercizio dei poteri sanzionatori e prescrittivi di cui all'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge n. 481/95;
  • il mancato riscontro da parte di AGSM ENERGIA S.p.A. alle richieste di informazioni e documentazione formulate dalla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità renda necessario procedere alla formalizzazione di tali richieste ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a).

DELIBERA

  1. di richiedere alla società AGSM ENERGIA S.p.A. di inviare all'Autorità le seguenti informazioni e la relativa documentazione :
    1. conferma dell'adempimento degli obblighi informativi di cui alle deliberazioni dell'Autorità ARG/elt 112/09, ARG/elt 177/09 e ARG/elt 8/10;
    2. piano temporale, con dettaglio mensile a partire dal 1° luglio 2010, del numero di clienti per cui è previsto l'avvio dell'applicazione dei corrispettivi PED biorari transitori di cui alla deliberazione ARG/elt 22/10;
    3. dettaglio mensile del numero delle informative di cui ai provvedimenti citati in premessa già inviate in relazione al terzultimo, penultimo e ultimo periodo di fatturazione antecedente l'applicazione dei prezzi biorari;
    4. piano temporale, con dettaglio mensile, delle informative da inviare in relazione al terzultimo, penultimo e ultimo periodo di fatturazione antecedente l'applicazione dei prezzi biorari;
    5. copia completa e conforme all'originale (comprese le informative) delle bollette già inviate ad un cliente domestico relative al terzultimo, penultimo e ultimo periodo di fatturazione antecedente l'applicazione dei prezzi biorari;
  2. di prevedere che le informazioni e la documentazione richiesta di cui al punto 1 debbano pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
  3. di informare AGSM ENERGIA S.p.A. che in caso di rifiuto, omissione o ritardo nella trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti, ovvero nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri, saranno avviate le procedure per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  4. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a AGSM ENERGIA S.p.A. - Via Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).



21 giugno 2010
Il Presidente: Alessandro  Ortis