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Data pubblicazione: 30 marzo 2010

Delibera 23 marzo 2010

ARG/elt 38/10

Applicazione delle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 27/99, 19 marzo 2002, n. 42/02, e 3 agosto 2006, n. 188/06, per le unità di produzione non abilitate, in caso di vincoli di limitazione della produzione imposti da Terna ai fini della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 marzo 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
  • la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 2004/8/CE, in materia di cogenerazione (di seguito: direttiva 2004/8/CE);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
  • il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/07, recante attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 25 febbraio 1999, n. 27/99 (di seguito deliberazione n. 27/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata e la relativa relazione tecnica (di seguito: deliberazione n. 42/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2004, n. 215/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 296/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2006, n. 188/06 (di seguito: deliberazione n. 188/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2007, n. 307/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 351/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 90/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 90/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2009, ARG/elt 174/09;
  • il Codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
  • la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 2 febbraio 2010 (di seguito: comunicazione del 2 febbraio 2010).

Considerato che:

  • Terna:
    1. ai sensi del paragrafo 3.7.2.6 del Capitolo 3 (gestione, esercizio e manutenzione della rete) del Codice di rete, nel predisporre i piani delle indisponibilità, valuta, tra l'altro, i vincoli di produzione e di limitazione al prelievo, associati alle indisponibilità dandone contestualmente comunicazione agli Utenti interessati;
    2. ai sensi del paragrafo 4.10.9.2 del Capitolo 4 (regole per il dispacciamento) del Codice di rete, può modificare in tempo reale i programmi d'immissione anche di unità non abilitate qualora esigenze di sicurezza della rete lo richiedano, ad esempio per la presenza di congestioni di rete locali, e non possano essere utilizzate allo stesso scopo unità abilitate al bilanciamento;
  • il paragrafo 4.7.2 delle regole per il dispacciamento stabilisce, tra l'altro, che nella formulazione delle offerte sul Mercato dell'energia, l'utente del dispacciamento (di seguito: UdD) è sottoposto ai vincoli di produzione provenienti dai piani d'indisponibilità di elementi di rete;
  • con la deliberazione n. 351/07, l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione della remunerazione dell'attività di dispacciamento dell'energia elettrica e la definizione di meccanismi di premi e penalità per Terna nell'esercizio della medesima attività; e che, in particolare ha definito i criteri per la determinazione dei premi e delle penalità per l'attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento;
  • con la deliberazione ARG/elt 90/09, l'Autorità ha previsto che, ai fini dell'applicazione delle deliberazioni n. 27/99, n. 42/02 e n. 188/06, nel caso di unità di produzione non abilitate alla fornitura a Terna di risorse per il dispacciamento dell'energia elettrica, sia possibile escludere il periodo a cui sono riferiti i vincoli di mantenimento dei livelli di produzione di energia elettrica (di seguito: vincoli di produzione imposta) ai fini della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, in quanto tali vincoli sono indipendenti dalla volontà del produttore;
  • il punto 2 della deliberazione ARG/elt 90/09 ha previsto, tra l'altro, che:
    1. Terna debba trasmettere anche all'Autorità un registro dei vincoli di produzione imposta per ciascuna unità di produzione interessata da cui si evincano, con riferimento all'anno precedente, la data e l'ora di inizio e la data e l'ora di fine di ciascun vincolo, l'entità dei vincoli di produzione imposta, nonché le motivazioni del medesimo vincolo;
    2. qualora Terna imponga ulteriori vincoli ai fini della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico, la medesima Terna sia tenuta a trasmettere all'Autorità un registro contenente informazioni analoghe a quelle sopra indicate riferite a tali ulteriori vincoli;
  • con la comunicazione del 2 febbraio 2010, Terna ha trasmesso all'Autorità un registro contenente le informazioni richieste dal punto 2 della deliberazione ARG/elt 90/09;
  • dalla comunicazione di cui al precedente alinea si evidenzia la numerosità e la durata dei vincoli imposti da Terna per alcune unità di produzione combinata di energia elettrica e calore e/o ammesse ai benefici del provvedimento Cip n. 6/92; e che tali vincoli non sono unicamente vincoli di produzione imposta ma anche vincoli di riduzione della produzione, in alcuni casi fino allo spegnimento degli impianti (di seguito: vincoli di limitazione della produzione), ai fini della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico;
  • alcune società di produzione di energia elettrica titolari di impianti con produzione combinata di energia elettrica e calore o di convenzioni Cip 6 hanno rappresentato all'Autorità che i vincoli di limitazione della produzione imposti da Terna ai fini della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, comportando il funzionamento degli impianti in condizioni scarsamente efficienti, potrebbero determinare il mancato rispetto delle condizioni previste dalle deliberazioni n. 27/99, n. 42/02 e n. 188/06, per cause indipendenti dalla volontà del produttore.

Ritenuto opportuno:

  • prevedere che, ai fini dell'applicazione delle deliberazioni n. 27/99, n. 42/02 e n. 188/06, nel caso di unità di produzione non abilitate alla fornitura a Terna di risorse per il dispacciamento dell'energia elettrica, sia possibile escludere il periodo a cui sono riferiti i vincoli di limitazione della produzione ai fini della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, in quanto tali vincoli sono indipendenti dalla volontà del produttore;
  • modificare conseguentemente la deliberazione ARG/elt 90/09 per le finalità di cui al precedente alinea

DELIBERA

  1. di modificare la deliberazione ARG/elt 90/09 nei punti di seguito indicati:
    • al punto 1, le parole "vincoli di produzione imposta" sono sostituite dalle seguenti "vincoli di produzione imposta e/o vincoli di limitazione della produzione (di seguito: vincoli alla produzione)";
    • nel titolo e nel resto del deliberato, le parole "vincoli di produzione imposta" sono sostituite dalle parole "vincoli alla produzione" e le parole "vincolo di produzione imposta" sono sostituite dalle parole "vincolo alla produzione";
    • al punto 2, le parole "Qualora Terna imponga ulteriori vincoli ai fini della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico, la medesima Terna è tenuta a trasmettere all'Autorità un registro contenente informazioni analoghe a quelle sopra indicate riferite a tali ulteriori vincoli" sono soppresse.
  2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

23 marzo 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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