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Data pubblicazione: 04 giugno 2010

Delibera 25 maggio 2010

VIS 34/10

Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati di qualità dei servizi di distribuzione gas ai sensi degli articoli 31 e 55 del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 maggio 2010

Viste:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: GOP 35/08);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità)  7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 e s.m.i, recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito: RQDG).


Considerato che:

  • l'articolo 2, commi 2.1 e 2.2, della RQDG prevede che siano tenuti al rispetto delle disposizioni della RQDG in tema di sicurezza e continuità le imprese distributrici di gas;
  • l'articolo 2, comma 2.3, della RQDG prevede che le imprese distributrici di gas diversi dal gas naturale attuino la RQDG con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 31, commi 31.2, con esclusione delle lettere f) e g), e 31.7;
  • l'articolo 31 della RQDG prevede per le imprese distributrici di cui ai precedenti alinea l'obbligo della comunicazione dei dati relativi alla sicurezza e continuità dei servizi di distribuzione gas con cadenza annuale, entro il 31 marzo di ogni anno;
  • l'articolo 33, comma 33.1, della RQDG prevede che siano tenuti al rispetto delle disposizioni della RQDG in tema di qualità commerciale le imprese distributrici di gas naturale con clienti finali alimentati in bassa pressione;
  • l'articolo 55 della RQDG prevede per le imprese distributrici di cui al precedente alinea l'obbligo della comunicazione dei dati relativi alla qualità commerciale del servizio di distribuzione con cadenza annuale, entro il 31 marzo di ogni anno;
  • l'Autorità, per favorire la tempestività nella comunicazione dei dati ai sensi degli articoli 31 e 55 della RQDG, ha predisposto un sistema telematico;
  • l'articolo 4, comma 4.1, della GOP 35/08 prevede che i soggetti operanti nel settore del gas inviino all'Autorità informazioni anagrafiche e, fra l'altro, il settore di attività;
  • i settori di appartenenza rilevanti ai fini del presente provvedimento sono per la sicurezza e continuità la distribuzione del gas naturale e la distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti e per quanto attiene alla qualità commerciale la sola distribuzione del gas naturale;
  • con nota interna in data 21 maggio 2010 il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ha comunicato all'Autorità l'elenco delle imprese distributrici che risultano non avere ancora adempiuto all'obbligo di comunicazione con riferimento ai dati relativi all'anno 2009;
  • con riferimento all'anno 2009, le imprese distributrici di gas dovevano completare l'invio dei dati entro il 31 marzo 2010 secondo quanto previsto dalla RQDG; tale termine è stato prorogato per tutte le imprese al 16 aprile 2010;
  • le imprese di distribuzione interessate hanno ricevuto attraverso il sistema telematico:
    • in data 8 marzo 2010 una e-mail recante l'avviso di apertura della raccolta dati relativa alla qualità commerciale del servizio di distribuzione gas;
    • in data 17 marzo 2010 una e-mail recante l'avviso di apertura della raccolta dati relativa alla sicurezza e continuità;
    • in data 30 marzo 2010 una e-mail che annunciava la chiusura definitiva del sistema al 31 marzo 2010;
  • in data 31 marzo 2010 è stato diramato, mediante il sito dell'Autorità, un comunicato contenente l'informativa della proroga al 16 aprile 2010, evidenziata anche mediante sistema telematico;
  • alla data di pubblicazione del presente provvedimento 44 imprese di distribuzione di gas risultano non avere adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 31 e 55 della RQDG con riferimento ai dati relativi del 2009.


Ritenuto che:

  • sia necessario assicurare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31 e 55 della RQDG intimando alle imprese di distribuzione, riportate nell'elenco di cui all'Allegato A, che ancora non vi abbiano provveduto, l'adempimento degli obblighi di comunicazione sopra richiamati entro il 30 giugno 2010;
  • il mancato rispetto di quanto disposto al precedente alinea possa costituire presupposto per l'avvio di istruttoria formale volta all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.

DELIBERA

  1. di intimare alle imprese di distribuzione, che non vi hanno ancora provveduto alla data di pubblicazione del presente provvedimento ed indicate all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'adempimento entro il 30 giugno 2010, tramite il sistema telematico appositamente predisposto, degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 31 e 55 della RQDG per quanto di competenza del 2009;
  2. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio di notificare alle imprese di distribuzione interessate il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato, con avviso di ricevimento e di provvedere a far riaprire il sistema telematico per le imprese di distribuzione interessate per permettere l'adempimento degli obblighi di comunicazione relativamente alla sicurezza e continuità e alla qualità commerciale dei servizi di distribuzione per quanto di competenza del 2009;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


25 maggio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati: