Data pubblicazione: 25 marzo 2010
Delibera 22 marzo 2010
ARG/elt 34/10
Determinazione dei recuperi di continuità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica per l’anno 2008
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 marzo 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge n. 481/95 (di seguito: il Regolamento);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 dicembre 2007, n. 333/07, recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008 ARG/elt 191/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2009 ARG/elt 76/09;
- la deliberazione dell'Autorità 2 settembre 2009 VIS 83/09 (di seguito: deliberazione VIS 83/09);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2009 ARG/elt 151/09;
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, VIS 144/09 (di seguito: deliberazione VIS 144/09).
Considerato che:
- ai fini dell'accertamento della validità dei dati di continuità del servizio relativi all'anno 2008 forniti dalle imprese distributrici, la Direzione Vigilanza e Controllo e la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, in collaborazione con la Guardia di Finanza, hanno effettuato le verifiche ispettive previste dalla deliberazione dell'Autorità VIS 83/09, con lo scopo di verificare la corretta applicazione:
- degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2 del Testo integrato, sia per le imprese di distribuzione già soggette agli obblighi di cui al Titolo 4 del Testo integrato dal 2008, sia per le imprese di distribuzione che in relazione a quanto definito dall'articolo 30, comma 30.1, del Testo integrato si trovano soggette a tali obblighi a decorrere dal 2009;
- del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità nell'anno 2009, di cui al Titolo 3 del Testo integrato, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del Titolo 4 del medesimo Testo integrato per le imprese di distribuzione soggette alla regolazione incentivante dal 2008;
- a seguito delle verifiche ispettive effettuate, il responsabile del procedimento, Ing. Alberto Grossi, direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, ha inviato le risultanze istruttorie alle seguenti imprese distributrici:
- A.E.M. GESTIONI S.r.l., viale Trento e Trieste 38, 26100 Cremona;
- A.I.M. SERVIZI A RETE S.r.l., contrà Pedemuro San Biagio 72, 36100 Vicenza;
- A.I.R. - AZ. INTERCOMUNALE ROTALIANA S.p.A., Via Milano 10, 38017 Mezzolombardo (TN);
- A2A RETI ELETTRICHE S.p.a., via Lamarmora 230, 25124 Brescia;
- ACEA DISTRIBUZIONE S.p.A., piazzale Ostiense 2, 00154 Roma;
- ACEGAS-APS S.p.A., via Maestri del Lavoro 8, 34123 Trieste;
- AEM TIRANO S.p.A., Via S. Agostino 13, 23037 Tirano (SO);
- AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A., via Bertola 48, 10122 Torino;
- AGSM DISTRIBUZIONE S.r.l., lungadige Galtarossa 8, 37133 Verona;
- AMAIE S.p.A., via Armea 96, 18038 Sanremo (IM);
- AMET S.p.A., p.zza del Plebiscito 20, 70059 Trani;
- ASM TERNI S.p.A., strada Maratta Bassa 52/A, 05100 Terni;
- ASM VOGHERA S.p.A., via Pozzoni 2, 27058 Voghera (PV);
- ATENA S.p.A., corso Palestro 126, 13100 Vercelli;
- AZIENDA ENERGETICA RETI S.p.A.,via Dodiciville 8, 39100 Bolzano;
- AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO, anello Nord 19, 39031 Brunico (BZ);
- AZIENDA SERVIZI DI BRESSANONE S.p.A., via Alfred Ammon 24, 39042 Bressanone (BZ);
- AZIENDA SONDRIESE MULTISERVIZI S.P.A., Via Ragazzi del '99 19, 23100 Sondrio;
- DEVAL S.p.A., via B. Festaz 42, 11100 Aosta;
- ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A., via Ombrone 2, 00198 Roma;
- ENÌA S.p.A., Strada S, Margherita, 6/A, 43100 Parma;
- GELSIA RETI S.r.l., via Palestro 33, 20038 Seregno (MB);
- HERA S.p.A., via C. Berti Pichat 2/4, 40100 Bologna;
- IRIS S.P.A., Via IX Agosto 15, 34170 Gorizia;
- SET DISTRIBUZIONE S.p.A. via Manzoni 24, 38068 Rovereto (TN);
- nessuna delle imprese distributrici interessate ha chiesto, nei termini previsti dal Regolamento, di essere ascoltata in audizione finale avanti il Collegio;
- con la deliberazione VIS 144/09 è stata avviata istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di SOCIETA' ELETTRICA IN MORBEGNO COOPERATIVA PER AZIONI, Vicolo Scenaia 3, 23017 Morbegno (di seguito: SE Morbegno).
Ritenuto di:
- determinare gli incentivi complessivi per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 22, comma 22.5 e comma 22.6, del Testo integrato, per tutti gli ambiti territoriali per i quali sono stati definiti dall'Autorità i livelli tendenziali di continuità per l'anno 2008;
- procedere al calcolo delle penalità di cui all'articolo 22, comma 22.5 e comma 22.6, del Testo integrato, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 24 del medesimo Testo integrato;
- dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di provvedere al pagamento degli incentivi, tenendo conto delle previsioni di gettito relative alla componente tariffaria UC6;
- rinviare la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per SE Morbegno, una volta conclusa l'istruttoria formale in corso
DELIBERA
- di pubblicare i valori degli indici di precisione, correttezza e sistema di registrazione risultanti dalle verifiche ispettive effettuate ai sensi della deliberazione VIS 43/09, come indicato in Tabella 1;
- di determinare, per tutti gli ambiti territoriali per i quali sono stati definiti dall'Autorità i livelli tendenziali di continuità per l'anno 2008, gli incentivi e le penalità per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 22, comma 22.5 e comma 22.6, del Testo integrato, come indicato nelle Tabelle 2.1, 2.2 e 2.3, tenendo conto del tetto agli incentivi complessivi di cui all'articolo 24 del medesimo Testo integrato come indicato nella Tabella 6, e nelle quali sono anche riportati i valori dell'indicatore di riferimento D1 e N1 dell'anno 2008 da utilizzarsi anche per la determinazione degli incentivi e delle penalità per l'anno 2009;
- di dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di effettuare il pagamento degli incentivi complessivi indicati nella Tabella 3 a valere sul Conto "Qualità dei servizi elettrici" e di fissare al 31 maggio 2010 il termine per il pagamento degli incentivi;
- di determinare, per tutti gli ambiti territoriali per i quali sono stati definiti dall'Autorità i livello tendenziali di continuità per l'anno 2008 e per i quali è stata calcolata una penalità per gli indicatori di riferimento D1 e N1 per l'anno 2008, il differimento del versamento di tale penalità negli anni 2009, 2010 e 2011 ai sensi dall'articolo 24 del Testo integrato, come indicato nelle Tabelle 4 e 5, tenendo conto del tetto alle penalità di cui al medesimo articolo 24, come indicato nella Tabella 6;
- di rinviare la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per SOCIETA' ELETTRICA IN MORBEGNO COOPERATIVA PER AZIONI, Vicolo Scenaia 3, 23017 Morbegno, una volta conclusa l'istruttoria formale in corso;
- di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a tutte le imprese distributrici citate nel presente provvedimento e alla Cassa conguaglio del settore elettrico;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
22 marzo 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis