Data pubblicazione: 21 maggio 2010
Delibera 19 maggio 2010
VIS 31/10
Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell’energia elettrica in merito ai dati di continuità del servizio comunicati all’Autorità per l’energia elettrica e il gas nell’anno 2010
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19 maggio 2010
Visti:
- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 2 settembre 2009, VIS 83/09 (di seguito: deliberazione VIS 83/09);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2009, ARG/elt 151/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, GOP 65/09 con cui l'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2010.
Considerato che:
- con comunicazione interna in data 10 maggio 2010 (prot. DCQS/Int./9) la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ha trasmesso alla Direzione Vigilanza e Controllo il programma delle verifiche ispettive da eseguire relativamente ai dati di continuità del servizio comunicati dalle imprese distributrici all'Autorità nell'anno 2010;
- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione:
- degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2 del TIQE, sia per le imprese di distribuzione già soggette agli obblighi di cui al Titolo 4 del TIQE, sia per le imprese di distribuzione che in relazione a quanto definito dall'articolo 30, comma 30.2, del TIQE si trovano soggette a tali obblighi a decorrere dal 2010;
- del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità nell'anno 2010, di cui al Titolo 3 del TIQE, anche ai fini di quanto previsto, per le imprese di distribuzione già soggette alla regolazione incentivante, dagli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del Titolo 4 del medesimo TIQE.
Considerato altresì che:
- il criterio introdotto con la deliberazione VIS 83/09 per valutare l'esito della verifica ispettiva per le imprese distributrici di cui all'articolo 30, comma 30.1, del TIQE, soggette alla regolazione incentivante della durata e del numero di interruzioni a decorrere dal 2009, si è rivelato efficace ai fini della conformità dell'esito della verifica ispettiva.
Ritenuto che:
- sia necessario confermare il criterio introdotto con la deliberazione VIS 83/09 per valutare l'esito della verifica ispettiva anche per le imprese distributrici di cui all'articolo 30, comma 30.2, del TIQE, soggette alla regolazione incentivante della durata e del numero di interruzioni a decorrere dal 2010;
- sia opportuno l'avvio delle verifiche ispettive per l'esecuzione degli accertamenti di cui sopra
DELIBERA
- di approvare il programma di n. 12 (dodici) verifiche ispettive, da attuare nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 ottobre 2010, secondo le modalità definite nel documento "Verifiche ispettive sui dati di continuità del servizio comunicati all'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'anno 2010" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di confermare il criterio introdotto con la deliberazione VIS 83/09 per valutare l'esito della verifica ispettiva anche per le imprese distributrici di cui all'articolo 30, comma 30.2, del TIQE, soggette alla regolazione incentivante della durata e del numero di interruzioni a decorrere dal 2010;
- di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al programma precedente siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
- di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento agli esercenti interessati;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviati le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 3;
- di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2010;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
19 maggio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis
Allegati: