Data pubblicazione: 22 marzo 2010
Delibera 18 marzo 2010
ARG/elt 30/10
Disposizioni urgenti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di erogazione degli acconti sull’integrazione tariffaria riconosciuta alla società Snie S.p.A. ai sensi dell’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 marzo 2010
Visti:
- l'articolo 2, commi 14 e 32, e l'articolo 3, commi 1 e 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, come successivamente modificati e integrati;
- i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, come successivamente modificati e integrati;
- il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009 n. 102 (di seguito decreto legge n. 78/09);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- l'articolo 5, comma 2, lettera b), punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;
- il provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi (di seguito: CIP) 6 giugno 1963, n. 1029;
- i provvedimenti del CIP 18 gennaio 1967, n. 1157 e 1158 (di seguito: provvedimenti CIP n. 1157/67 e n. 1158/67);
- il provvedimento del CIP 13 gennaio 1987, n. 2 (di seguito: provvedimento CIP n. 2/87);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 24 febbraio 2000, n. 44/00 (di seguito: deliberazione n. 44/00);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05 (di seguito: deliberazione n. 254/05);
- il documento per la consultazione pubblicato dall'Autorità in data 21 dicembre 2005, in materia di "Imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10: problematiche relative alla compatibilità con la normativa nazionale e comunitaria e all'acquisizione di rami di azienda da altre imprese di distribuzione" (di seguito: documento per la consultazione 21 dicembre 2005);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2006, n. 114/06 (di seguito: deliberazione n. 114/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2008, ARG/elt 82/08;
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico 5 luglio 2005, prot. Autorità n. 14872, del 5 luglio 2005;
- la comunicazione di Snie S.p.A. (di seguito: Snie) del 1 agosto 2006, prot. Autorità n. 18995 del 2 agosto 2006;
- la comunicazione di Snie del 22 settembre 2006, prot. Autorità n. 23695 del 27 settembre 2006;
- la comunicazione dell'Autorità 21 dicembre 2006, prot. EF/M06/5905/aa;
- la comunicazione della Snie del 21 dicembre 2006, prot. Autorità n. 511 del 10 gennaio 2007;
- il verbale dell'audizione finale della Snie del 16 gennaio 2007;
- la comunicazione dell'Autorità 20 febbraio 2007, prot. EF/M07/741/segr;
- la documentazione inviata da Snie, prot. Autorità n. 32102/A del 5 giugno 2009 (di seguito, documento prot. 5 giugno 2009).
Considerato che:
- in forza dell'articolo 2, commi 14 e 32, della legge n. 481/95 sono state trasferite all'Autorità tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni e, tra le suddette funzioni, con le specificazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 7, della legge n. 481/95, quelle di competenza del soppresso CIP in materia di energia elettrica e gas;
- con il provvedimento CIP n. 1157/67 la società Snie è stata ammessa all'integrazione tariffaria a carico del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche; e che con il provvedimento CIP n. 1158/67 la stessa Snie è stata classificata tra le imprese che distribuiscono energia elettrica prodotta prevalentemente in proprio mediante centrali termoelettriche (cc.dd. imprese elettriche minori);
- ai sensi del provvedimento CIP n. 2/87 la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) è stata investita della responsabilità delle istruttorie relative alla determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
- come precisato al comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 10/91, la deroga all'obbligo di nazionalizzazione si applica "... alle imprese produttrici e distributrici a condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore della presente legge;
- il medesimo articolo 7 della legge n. 10/91 ha ribadito il regime tariffario speciale a beneficio delle predette imprese elettriche minori, prevedendo, in particolare, che con cadenza annuale, la Cassa, in esito ad istruttorie condotte sui bilanci dell'anno precedente, presenta all'Autorità, per la sua approvazione, una proposta volta a stabilire l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle stesse imprese;
- il finanziamento del meccanismo delle integrazioni tariffarie riconosciute alle imprese elettriche minori è garantito tramite la componente UC4 di cui al comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07;
- l'art. 4-quater del decreto legge n. 78/09 prevede che "Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. A tal fine l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e finalizzati alla qualità del servizio. I costi sostenuti per la copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico".
Considerato che:
- con deliberazione n. 114/06 l'Autorità ha avviato un'istruttoria formale per l'eventuale esclusione della Snie dall'elenco delle imprese elettriche minori ammesse alle integrazioni tariffarie;
- nell'ambito dell'istruttoria è stato accertato che la Snie ha cessato di svolgere l'attività di produzione di energia elettrica nel corso dell'anno 2003;
- la Snie, con la citata comunicazione del 1 agosto 2006 e con successive comunicazioni, ha ripetutamente contestato i presupposti della deliberazione n. 114/06 e richiesto all'Autorità "...di non procedere all'adozione di un provvedimento di esclusione dall'elenco delle imprese ammesse alla integrazione tariffaria...";
- in data 21 dicembre 2006, il Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità ha comunicato a Snie le risultanze dell'istruttoria di cui alla deliberazione n. 114/06, proponendo l'esclusione della Snie dall'elenco delle imprese elettriche minori ammesse ad integrazione tariffaria;
- con comunicazione del 21 dicembre 2006 la Snie ha rinnovato "...l'invito a recedere dalla proposta (...) di esclusione della SNIE dall'elenco delle imprese elettriche minori e dai relativi diritti, non giudicando i presupposti (...) indicati idonei per l'assunzione del provvedimento di esclusione";
- tali richieste sono state ribadite da Snie nel corso dell'audizione finale del 16 gennaio 2007;
- successivamente, gli Uffici dell'Autorità hanno avviato con Snie valutazioni preliminari circa le modalità operative e i possibili effetti dell'applicazione del meccanismo della perequazione specifica aziendale alla medesima Snie, in previsione dell'esclusione della società dal regime di integrazione tariffaria.
Considerato che:
- la Snie ha continuato a godere dell'erogazione di integrazioni tariffarie, a titolo di acconto, commisurate all'aliquota definitiva del 1998 e, dunque, riferite a costi che includevano l'attività di produzione di energia elettrica, dismessa dalla suddetta società nel corso dell'anno 2003;
- quanto sopra ha comportato il cumularsi di un rilevante differenziale, a debito per la Snie, tra acconti ricevuti dalla Cassa e integrazioni presumibilmente spettanti a titolo definitivo, come desumibile anche dai bilanci d'esercizio della medesima Snie (differenza tra debiti e crediti verso la Cassa);
- tale differenziale a debito, nell'ipotesi del passaggio di Snie al meccanismo della perequazione specifica aziendale, a seguito dell'esclusione dall'elenco delle imprese elettriche minori, anche in assenza di ulteriori versamenti dalla Cassa alla medesima società, richiederebbe diversi anni prima di essere completamente riassorbita.
Ritenuto che:
- l'eventuale esclusione di Snie dal novero delle imprese elettriche minori, se non accompagnata da meccanismi di gradualità nella transizione verso i meccanismi di regolazione previsti per la generalità delle imprese di distribuzione dell'energia elettrica, potrebbe comportare gravi criticità nell'equilibrio economico-finanziario della società;
- la possibilità per l'Autorità di attivare simili meccanismi debba essere ulteriormente approfondita, anche in considerazione degli effetti di quanto disposto dal citato art. 3, comma 4-quater, del decreto legge n. 78/09;
- nelle more della chiusura del procedimento avviato con la deliberazione n. 114/06, al fine di evitare l'ulteriore accrescimento del differenziale a debito per la Snie, tra acconti ricevuti dalla Cassa, gravanti in ultima istanza sulla generalità degli utenti finali del sistema elettrico, e integrazioni presumibilmente spettanti a titolo definitivo, che comporteranno la restituzione da parte della società di buona parte delle ingenti somme percepite a titolo di acconto, sia necessario ed urgente disporre che la Cassa sospenda l'erogazione degli acconti sulle integrazioni tariffarie nei confronti di Snie
DELIBERA
- di disporre che la Cassa sospenda, fino all'avvenuta chiusura dell'istruttoria avviata con la deliberazione n. 114/06, le erogazioni in acconto a valere sulle integrazioni tariffarie riconosciute all'impresa Snie Spa;
- di dare mandato al direttore della Direzione Tariffe ed al direttore della Direzione Legislativo e Legale dell'Autorità di condurre congiuntamente i necessari approfondimenti, da concludersi entro il 30 giugno 2010, in vista della chiusura dell'istruttoria avviata con la deliberazione n. 114/06 e dell'eventuale attivazione di meccanismi di transizione dal regime di integrazione tariffaria di cui alla legge n. 10/91, al meccanismo della perequazione generale e specifica aziendale, disciplinato dall'Allegato A alla deliberazione n. 348/07;
- di notificare la presente deliberazione a Snie, con sede legale in via Ottaviano Augusto 7, 80035, Nola (Napoli);
- di trasmettere la presente deliberazione alla Cassa, per i seguiti di competenza;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
18 marzo 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis